Alla Commissione Cultura della Camera
CONTRIBUTO
ALLA DISCUSSIONE SUL DDL 3123 (CUN)
No al CUN delle sottocorporazioni accademiche
Cancellare la ‘giustizia’ degli ordinari
1. No al CUN «delle corporazioni e sottocorporazioni accademiche»
2. Un nuovo Organismo con nuovi poteri e nuova composizione
a) Nuovi poteri
b) Nuova composizione
3. Smantellare la perversa ‘giustizia ordinaria’
4. L’autonomia del Parlamento
1. No al CUN «delle corporazioni e sottocorporazioni accademiche»
Occorre abolire il CUN, quello attuale e quello che si prospetta, perché è «la rappresentazione delle aggregazioni disciplinari e delle corporazioni e sottocorporazioni accademiche» (nota 1); un Organismo politicamente irrilevante, ma che dà un potere immenso a chi si ritrova di fatto a ‘gestire’– separatamente – i propri Settori disciplinari.
Un potere che è peraltro fondato su una scarsa partecipazione alle elezioni, con quasi sempre candidati unici, frutto di preaccordi.
2. Un nuovo Organismo con nuovi poteri e nuova composizione
In alternativa al CUN voluto da chi vuole assolutamente conservare l’attuale assetto di potere accademico (nota 2), è indispensabile e urgente la costituzione di un nuovo Organismo di autogoverno del Sistema nazionale che rappresenti l’intero Sistema universitario e difenda l’autonomia universitaria – che va ancora conquistata – dai poteri forti interni ed esterni, contrastando il ruolo improprio e dannoso esercitato dalla CRUI.
Solo con una vera autonomia del Sistema nazionale universitario si può ottenere la libertà di ricerca e di insegnamento per tutti i docenti-ricercatori.
a) Nuovi poteri
Il nuovo Organismo di autogoverno del Sistema nazionale universitario deve svolgere il compito di coordinamento degli Atenei e deve avere ampi poteri di iniziativa, di proposta e di consultazione della comunità universitaria. Inoltre i pareri di questo Organismo devono essere vincolanti per qualsiasi questione riguardante la didattica, la ricerca e lo stato giuridico del personale.
b) Nuova composizione
Per costituire un nuovo Organismo che rappresenti democraticamente ed efficacemente l’intero Sistema nazionale universitario, occorre prevedere 5 aree (non più le attuali 14 aree accademiche), con 5 rappresentanti per area e con elettorato attivo e passivo unico per ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, con il limite di non più di due rappresentanti per fascia. Le aree devono avere una consistenza numerica ‘equivalente’ (nota 3).
Va inoltre prevista la presenza di 5 studenti, 1 precario (nota 4), 1 dottorando, 1 specializzando e 3 tecnico-amministrativi.
Si dovrebbe anche prevedere che l’Organismo nazionale si possa avvalere di Comitati dei gruppi disciplinari, con funzioni consultive e con parere vincolante su materie a loro assegnate.
3. Smantellare la perversa ‘giustizia ordinaria’
Non è più tollerabile che l’iniziativa disciplinare sia in mano ai soli rettori, che peraltro sono gli unici a non potere esser sottoposti a un procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve poter essere attivato da un apposito Organismo, che possa anche ‘occuparsi’ del rettore.
Fondamentale è che a esprimersi sulle richieste di ‘punizione’ debba essere un unico Collegio disciplinare nazionale, che agisca sempre con la stessa composizione, senza distinguere gli interessati a un procedimento sulla base della fascia di appartenenza.
Il Collegio di disciplina nazionale deve essere composto in maniera paritetica, cioè in maniera totalmente diversa da quanto previsto dalla Legge 18 (prima di quella cosiddetta Gelmini): 5 componenti, con 3 ordinari, 1 associato e 1 ricercatore; di fatto un ‘tribunale degli ordinari’ (v. in questo documento al punto La Corte della disciplina accademica).
Bisogna finirla, a tutti i livelli, con il potere assoluto della casta ‘superiore’ degli ordinari, che soffoca la libertà di ricerca e di insegnamento degli altri docenti-ricercatori.
4. L’autonomia del Parlamento
Per fare diventare Legge quanto proposto dall’ANDU sarebbe necessario che il Parlamento smetta di trasformare in legge i dettati della potente lobby (I Beati Paoli dell’Università) che da decenni opera per la demolizione dell’Università statale.
In questa direzione l’ANDU peraltro ha da anni elaborato e proposto un Progetto per rifondare l’Università tutta, veramente e totalmente alternativo a quello della lobby trasversale accademico-ministeriale-confindustriale.
=Nota 1. Questo scriveva la TreeLLLe, una confindustriale e trasversale «lobby trasparente», ‘partecipata’ da professori e giornalisti di ‘destra’ e di ‘sinistra’, a commento della riforma-svuotamento del CUN del 2006.
‘Naturalmente’ la stessa TreeLLLe voleva che si dovesse «assumere la Conferenza dei Rettori (Crui) quale referente per la consultazione, il confronto e la verifica del consenso sulle più rilevanti scelte di governo del sistema: ciò in quanto la Crui è espressione dei responsabili della gestione degli atenei e struttura istituzionalmente autonoma e indipendente (sic!) rispetto al Ministero.»
Queste opinioni/proposte furono espresse allora anche dalla CRUI e da tutti i partiti (v. nel documento Ancora il CUN voluto da CRUI, TreeLLLe e partiti).
Un giudizio totalmente opposto è stato invece espresso nel febbraio 1997 da tutte le Organizzazioni della docenza che hanno denunciato «la tendenza negativa ad indebolire l’autonomia del sistema universitario nazionale nel suo complesso. In questa direzione, infatti, vengono ridotti compiti e funzioni del CUN, anche rispetto alle previsioni lungamente disattese della legge 341/90 (all’art. 10, ndr), trasformandolo da organo rappresentativo di tutto il sistema universitario e delle forze sociali in organismo marginale con funzione di mera consulenza, con una presenza dei docenti frastagliata in troppe e squilibrate aree scientifico disciplinari» (v. Università Democratica, gennaio-febbraio 1997, n. 145-46, pag. 1).
= Nota 2. La ‘riforma’ governativa prevede che nel ‘nuovo’ CUN vi siano «professori e ricercatori universitari eletti in rappresentanza» di «quattordici aree disciplinari». Invece nella Legge 18 del 2006, che norma l’attuale CUN, è previsto che vi siano rappresentanti dei «professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro» (art.1, comma 1, lettera a).
Con la ‘nuova’ riforma del CUN l’accademia che conta si è principalmente preoccupata di mantenere il consolidato equilibrio raggiunto in questi anni tra i vari ‘gruppi’ accademici, anche a costo di impedire la costituzione di un Organo nazionale di autogoverno del Sistema universitario.
= Nota 3. In tanti Statuti, per l’elezione del Senato Accademico, sono previste 3-4-5-6 aree.
= Nota 4. Titolari di incarichi, assegnisti, contrattisti, postdoc.
