ATENEI CASERME? UN NUOVO CASO

= 3 dicembre 2013

1. IL NUOVO CASO UNICUSANO NON E’ UN CASO

2. L’AVEVAMO DETTO

     Una casalinga giustizia sommaria

     Per Marco Mancini invece …

3. UN NUOVO COLLEGIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

4. UNA DIRETTIVA MINISTERIALE DA RITIRARE SUBITO

1. IL NUOVO CASO UNICUSANO NON E’ UN CASO

     “Atenei caserme? Il caso Catania non è un caso”, così l’ANDU nell’ottobre 2012 intitolò un proprio commento sull’uso ‘anomalo’ del Collegio di disciplina che si stava prospettando nell’ateneo catanese.

     In quell’occasione le Organizzazioni universitarie scrissero:

    “Questa vicenda conferma le preoccupazioni, più volte espresse, sulla nuova govenance imposta dalla legge 240/2010 che attribuisce poteri pressoché assoluti al Rettore e al suo Consiglio di Amministrazione e conferma il timore di un uso improprio dei Collegi di disciplina locali e la necessità che venga ripristinato al più presto un Collegio nazionale”

      Nel “caso Catania” l’impegno delle Organizzazioni universitarie nazionali e la mobilitazione delle forze democratiche dell’Ateneo riuscirono a fermare quella gravissima ‘forzatura’.

     Ora nell’Università telematica Niccolò Cusano è accaduto di molto peggio: il CdA ha punito una ricercatrice con  la sospensione per un mese dal lavoro e dalla retribuzione per avere scritto  un articolo giudicato lesivo dell’immagine dell’Ateneo (per leggere sulla vicenda cliccare qui).

2. L’AVEVAMO DETTO

Una casalinga giustizia sommaria

       Già nel marzo 2010 l’ANDU aveva espresso il ‘dubbio’ che con l’abolizione del Collegio di disciplina nazionale e la costituzione di Collegi di disciplina di Ateneo si andasse verso “una casalinga giustizia sommaria, al di fuori di qualsiasi moderno elementare principio giuridico, tanto per fare capire fino in fondo a tutti chi comanda nell’Ateneo.”

     E nel maggio (v. “Aggiornamento del 25.5.10″) dello stesso anno l’ANDU aveva individuato nel ”collegio di disciplina di ateneo” un “micidiale strumento di ‘controllo’ dei comportamenti dei docenti.

Per Marco Mancini invece

       Nel marzo 2011 Marco Mancini, allora presidente della CRUI e ora a Capo del Dipartimento del MIUR per l’Università, aveva invece individuato nel Collegio di disciplina di Ateneo un “punto estremamente delicato nella vita prossima futura delle nostre Università” e  uno “strumento efficace di governance”.

3. UN NUOVO COLLEGIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

     Il “caso UNICUSANO” richiede una risposta immediata da parte del Governo e del Parlamento: abolire i Collegi di disciplina di Ateneo e costituire un Collegio di disciplina nazionale, così come richiesto dalle Organizzazioni universitarie al Ministro nell’incontro del giugno scorso, non ricevendo – ne allora ne dopo – alcuna risposta (v. resoconto dell’incontro).

     Le analisi e le richieste delle Organizzazioni universitarie sul Collegio nazionale sono contenute in un documento inviato anche al Ministro e discusso con il CUN nello scorso aprile (il documento è riportato in calce al resoconto dell’incontro con il CUN).

     E’ però FONDAMENTALE che il nuovo Collegio di disciplina nazionale sia composto rispettando i più elementari principi della democrazia e quindi NON come quello precedente, previsto dall’art. 3 della Legge 16 gennaio 2006, n. 18  (“Il collegio è composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore.”).

      Quando nel 2004 è stata proposta in Parlamento questa composizione (3+1+1) l’ANDU si è opposta definendola “una composizione che chiarisce la natura degli interessi accademico-corporativi che troppo spesso ‘ispirano’ l’elaborazione delle leggi riguardanti l’Università. Noi pensiamo che il Collegio di disciplina debba essere composto da appartenenti alle categorie dei ‘giudicabili’, senza alcuna predeterminazione dei suoi componenti per fasce né, tanto meno, con una composizione ‘adattata’ al grado dell”incolpato’.”

     L’ANDU era quindi contraria a che “esso risulti composto da ‘soli’ ordinari con la presenza di una sorta di ‘avvocati di ufficio’ (un associato e un ricercatore)”. E si aggiungeva “che se la preoccupazione di proteggere gli ordinari dai giudizi espressi da appartenenti alle ‘classi’ subalterne è un valore’ tanto irrinunciabile, perché chi ha elaborato o chi accetta questa aberrazione giuridica non pensa a tre Collegi di disciplina distinti, ognuno competente per la propria fascia e composto esclusivamente da appartenenti a quella?”

4. UNA DIRETTIVA MINISTERIALE DA RITIRARE SUBITO

      Più recentemente, nel febbraio 2012, l’ANDU ha commentato la ‘direttiva’ sulla composizione dei Collegi di disciplina del Ministero, che ritiene che il comportamento di un ‘superiore’ non possa essere giudicato da un ‘inferiore’, mentre quello di un ‘inferiore’ può essere giudicato dal suo ‘superiore’ (v. al punto 2 “La giustizia baronale”).

     Il ‘modello ministeriale’ di giustizia è stato adottato in alcuni Atenei, compreso quello della Tuscia (allora rettore era Marco Mancini, che ora è Capo del Dipartimento del MIUR per l’Università) dove è stato previsto che sia il Rettore a scegliere i componenti (3 ordinari, 2 associati e 2 ricercatori) e a scegliere il Presidente del Collegio, lo stesso Rettore a cui spetta “l’avvio del procedimento disciplinare”. Ma non basta: “il Collegio opera secondo il principio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e superiore (sic!) rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare”.

1 comment for “ATENEI CASERME? UN NUOVO CASO

  1. gianni
    3 dicembre 2013 at 16:43

    Per quanto concerne la costituzione del Collegio di Disciplina, istituito dalla Lg.240, riporto il mio intervento fatto nel CdA dell’Ateneo di Bologna il 7.6.2011. Poiché le due modifiche da me suggerite non furono recepite dal Rettore, votai contro la delibera proposta.

    Il prof. Porzi ritiene che, trattandosi di una modifica di Statuto, questa debba essere deliberata dalla Congiunta, come previsto dallo Statuto vigente.
    A fronte delle motivazioni addotte dal Magnifico Rettore sulla legittimità della delibera in oggetto, il prof. Porzi fa la seguente dichiarazione :
    “Premesso che a mio avviso permangono perplessità sulla correttezza della procedura, poiché non condivido in toto la proposta, propongo le due seguenti modifiche:
    -che i membri del Collegio vengano votati dal S.A. a “scrutinio segreto” (non a voto palese) sulla base di una “lista aperta” ottenuta attraverso una procedura pubblica di acquisizione di disponibilità da parte degli interessati a far parte del Collegio (una sorta di autocandidatura), avendo l’Ufficio Personale o l’Ufficio Legale controllato che i requisiti dei candidati rispondano alla Legge.
    -che le tre sezioni proposte esplichino solo la fase istruttoria e la decisione finale venga assunta a sezioni congiunte. Questo, sia perché la Lg.240 parla di Collegio e non di Collegi di disciplina, sia perché i pareri conclusivi (cioè i giudizi finali) siano omogenei, cosa molto importante.
    Gianni Porzi

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