L’1 giugno 2005 la Commissione Cultura della Camera ha approvato il nuovo testo del DDL sullo stato giuridico dei docenti universitari (v. allegato),che sarà discusso e votato dall’Aula il 14-16 giugno.
Il mondo universitario (Collegi dei Presidi, Senati Accademici, Consigli di
Facoltà e di Dipartimento, Assemblee di Docenti e di Studenti, Organizzazioni unitarie della docenza) si è opposto al DDL Moratti soprattutto perché, per aumentare il numero dei precari e il periodo di precariato, metteva ad esaurimento il ruolo dei ricercatori. Contro la messa ad esaurimento e per il riconoscimento della terza fascia come primo livello del ruolo dei professori si è espressa anche la CRUI. Il DDL, nella sua attuale versione, prevede invece un precariato che può durare anche oltre sedici anni, con un’età media d’ingresso in ruolo di circa 45 anni. Infatti, l’ultima versione del DDL, tra l’altro, prevede:
1. gli “assegni di ricerca” sono sostituiti da “contratti di ricerca e di
insegnamento” della durata di sei anni, con meno garanzie e senza più un
limite inferiore per la loro retribuzione (comma 3, art. 3 – norma proposta
da DS e Margherita) (v. nota);
2. ai precedenti contratti ‘seguono’ quelli “di diritto privato a tempo determinato” della durata di altri sei anni (comma 6, art. 3);
3. a coloro che hanno svolto tutti e sei anni di “contratto di diritto privato” è consentito l’accesso alla ‘nuova’ figura, assolutamente indeterminata, di “ricercatore a tempo indeterminato” (comma 6-bis dell’art. 3);
4. l’attuale ruolo dei ricercatori è messo ad esaurimento (comma 2 dell’art. 2);
5. per gli attuali ricercatori è previsto il titolo di “professore aggregato”. Lo stesso titolo è ‘offerto’, in pratica, anche a chiunque altro operi nell’Università. Ai “professori aggregati” è possibile imporre lo svolgimento di un corso (comma 11 dell’art. 3) ed essi sono obbligati al tempo pieno (comma 9 dell’art. 3 – norma approvata anche dai DS). Nessun Gruppo parlamentare ha finora presentato emendamenti che accolgano la richiesta principale delle Organizzazioni unitarie della docenza: netta distinzione tra reclutamento (con concorsi) e avanzamento nella carriera (con giudizi nazionali di idoneità non comparativi).
È ormai chiara la volontà della lobby accademica trasversale di completare la demolizione dell’Università statale facendo approvare, in via definitiva, il suo DDL entro luglio. È perciò indispensabile riprendere l’iniziativa promovendo forme
d’agitazione più incisive, organizzando Assemblee negli Atenei e manifestando davanti a Montecitorio il 14 giugno alle ore 11 in concomitanza con l’inizio della discussione in Aula, come indicato dalle Organizzazioni unitarie della docenza.
3 giugno 2005
Nota. Le Organizzazioni unitarie della docenza chiedono invece contratti di
durata massima di tre anni, con le tutele e le garanzie del lavoro subordinato, un limite retributivo inferiore stabilito nazionalmente, un numero di contratti rapportato agli sbocchi in ruolo e la cancellazione della giungla delle figure precarie
ALLEGATO
Stato giuridico dei docenti universitari (C. 4735 e abb.-A)
TESTO RISULTANTE DALL’ESAME DEGLI EMENDAMENTI AL 1 GIUGNO 2005.
QUESTO TESTO SARÀ DISCUSSO E VOTATO DALL’ASSEMBLEA DELLA CAMERA IL 14-16 GIUGNO.
(Attenzione: il testo è stato ‘ricostruito’ dall’ANDU sulla base del resoconto della seduta della Commissione e potrebbe contenere errori)
Art. 1. (Princìpi).
1. L’università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai professori universitari è garantita la libertà di scelta sui contenuti e sulla metodologia degli insegnamenti.
2. Al finanziamento dell’università concorrono fondi pubblici e privati, allocati secondo criteri di qualità, competenza, merito, attrattività, utilità sociale e competitività.
3. Per lo sviluppo e il miglioramento della qualità del sistema universitario e le sue interazioni con il territorio, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,un piano programmatico di investimenti,corredato da apposita relazione tecnica, da sottoporre al Consiglio dei ministri, finalizzato a:
a) garantire l’accesso e il mantenimento agli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi;
b) aumentare il numero di laureati e di dottori di ricerca, nonché in generale il numero di giovani con titolo universitario e di formazione professionale superiore, in maniera congruente con i migliori risultati a livello europeo ed internazionale, nonché con le necessità dello sviluppo socio-economico del Paese;
c) razionalizzare l’offerta formativa e l’orientamento agli sbocchi professionali;
d) ampliare e migliorare i servizi destinati agli studenti;
e) favorire l’accesso dei giovani alla docenza universitaria in modo da garantire un qualificato ricambio generazionale ed assicurare la continuità dell’offerta didattica e della ricerca;
f) potenziare la ricerca di base e l’alta formazione, il relativo collegamento in rete, a livello nazionale, europeo e internazionale, nonché la convergenza su tematiche di rilevante valore socio-economico;
g) sostenere il processo di internazionalizzazione degli atenei;
h) sostenere il processo di convergenza dei sistemi di alta formazione dell’Unione europea, anche assicurando un adeguato rapporto tra docenti e studenti;
i) promuovere la mobilità fra atenei e fra enti di ricerca italiani e stranieri, scuola e università, quale fattore indispensabile per favorire la circolazione del sapere, lo sviluppo della ricerca e l’efficacia della didattica.
4. All’attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 si provvede nei
limiti delle risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
ART. 1-bis. (Promozione al livello superiore e valutazioni) SOPPRESSO
ART. 1-ter. (Sistema di valutazione).
1. Le università sottopongono periodicamente i loro professori ad una valutazione delle attività di ricerca, didattiche e organizzative svolte da ciascun professore in base ai seguenti principi:
a) per quanto riguarda la ricerca, sono valutate la qualità, l’intensità e la continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale;
b) per quanto riguarda la didattica, sono valutate la qualità, la capacità comunicativa, l’impegno e la dedizione dell’attività di insegnamento condotta nei corsi di studio universitari ad ogni livello, nelle iniziative di orientamento e tutorato degli studenti, in particolare per la preparazione delle tesi di laurea specialistica e di dottorato di ricerca e nell’avviamento dei giovani alla ricerca;
c) per quanto riguarda la gestione, sono valutate la partecipazione qualificata alle attività collegiali di indirizzo, programmazione e governo delle attività universitarie, nonché l’efficacia di azione nei compiti di responsabilità assunti per la direzione o il coordinamento di strutture universitarie, permanenti o temporanee, afferenti al proprio ateneo o al sistema universitario nazionale o internazionale;
d) la valutazione è effettuata su richiesta degli interessati ed è affidata a professori universitari esperti del settore scientificodisciplinare e alle autorità accademiche, secondo norme, procedure e criteri stabiliti in appositi regolamenti universitari approvati dal senato accademico ed emanati con le modalità di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
e) nel caso di valutazione negativa o di mancata richiesta di valutazione, la progressione economica di carriera del professore interessato rimane sospesa fino al successivo giudizio valutativo. Nel caso di mancata richiesta di valutazione per un periodo di otto anni, il professore interessato è sospeso dall’impiego ovvero, ove possibile, collocato a riposo.
ART. 1-quater. (Compiti e doveri dei professori).
1. I professori universitari hanno il compito istituzionale e l’obbligo di svolgere funzioni di ricerca e di didattica nella propria università, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle proprie ricerche nonché, nel rispetto delle indicazioni di programmazione e di coordinamento deliberate dai competenti organi di ateneo, dei contenuti e dell’impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano altresì funzioni assistenziali inscindibili
da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.
ART. 2. (Norme di delega per il riordino del reclutamento dei professori
universitari).
1. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:
1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria, incrementato di una quota ulteriore non superiore al 20 per cento, nonché le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore
disciplinare deve comunque essere bandito non meno di un posto per quinquennio;
2) le modalità, prevalentemente a sorteggio, e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, che assicurino obiettività e imparzialità, ivi compresa la partecipazione, a condizioni di reciprocità, di docenti designati da atenei dell’Unione europea, nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le commissioni;
3) la durata dell’idoneità scientifica, non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l’idoneità;
b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento, salvo che per le discipline marcatamente specialistiche;
c) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un’anzianità di servizio non inferiore a 15 anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell’insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini.
c-bis) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Una ulteriore quota dell’1 per cento è riservata ai tecnici laureati ammessi con riserva alla terza tornata di giudizi di idoneità per l’accesso al ruolo dei professori associati e non valutati dalle commissioni esaminatrici;
c-ter) nelle prime quattro tornate di giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l’incremento delnumero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno. Ai fini della chiamata degli idonei da parte delle università, una quota pari al 30 per cento delle risorse disponibili nei bilanci delle università stesse per le cessazioni dai rispettivi ruoli dei professori e dei ricercatori universitari è destinata, per un quadriennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
finanziamento dei differenziali stipendiali tra il trattamento retributivo medio dei ricercatori confermati e quello dei professori associati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite esclusivamente le procedure di cui al comma 1, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla medesima data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l’idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento.
ART. 3. (Norme concernenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari).
1. Le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a). La delibera di chiamata definisce le
fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal
comma 9, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai
professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della
corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti
pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali
di durata almeno pari alla durata del rapporto. 2. Le università possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all’estero, che abbiano conseguito all’estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di
professore ordinario mediante chiamata di studiosi di chiara fama, cui è
attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.
3. Le università, sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa statale e comunitaria in materia, posson stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, denominati “Contratti di ricerca e di insegnamento universitario”, per l’espletamento di funzioni didattiche e di ricerca presso le strutture dell’ateneo, con studiosi italiani o stranieri, non dipendenti dall’università, in possesso
di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere, aventi le
seguenti caratteristiche:
a) i contratti hanno durata al massimo triennale, sono rinnovabili al massimo una volta e non danno ai titolari alcun diritto in relazione all’accesso alla docenza universitaria di ruolo;
b) il numero di tali contratti non può superare, per ciascuna struttura universitaria presso cui sono attivati, il 20 per cento del numero dei docenti di ruolo afferenti alla medesima struttura, anche ai fini del rispetto dei requisiti minimi necessari per l’attivazione dei corsi di studio;
c) i regolamenti universitari disciplinano le procedure per la scelta dei titolari dei contratti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, garantendo comunque priorità ai candidati che siano impegnati all’estero in attività didattiche e di ricerca da almeno un triennio con rapporto di lavoro continuativo e che abbiano acquisito un’elevata qualificazione scientifica e professionale riconosciuta in ambito internazionale;
d) il possesso del dottorato di ricerca, o di un diploma di specializzazione, o di un master universitario di secondo livello, o l’essere stato titolare di assegno di ricerca costituisce titolo preferenziale nella scelta dei titolari dei contratti;
e) il trattamento economico dei contratti è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio;
f) la partecipazione dei titolari dei contratti agli organi collegiali universitari è determinata nello statuto e nei regolamenti dell’ateneo;
g) i contratti di ricerca e di insegnamento universitario sostituiscono a tutti gli effetti gli assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ne utilizzano le relative risorse finanziarie.
5. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.
6. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente,
conseguito in Italia o all’estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati fino ad un massimo complessivo di sei anni, escluso il dottorato di ricerca. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato di norma almeno a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle
compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L’attività svolta dai soggetti di cui al presente
comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli.
6-bis. Per l’accesso ai posti di ricercatore a tempo indeterminato è richiesto il requisito di essere stati titolari dei contratti di cui al comma 6 per il periodo massimo di sei anni ivi previsto. L’accesso avviene a seguito di procedure selettive disciplinate da ciascuna università con propri regolamenti, secondo la programmazione del fabbisogno di personale.
8. Il conseguimento dell’idoneità scientifica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei
titoli.
9. L’attività didattica dei professori universitari è a tempo pieno o a tempo definito, con la sola esclusione dei professori aggregati, a cui si applica esclusivamente il tempo pieno. Ciascun professore può optare tra il regime a tempo definito, equivalente ad un minimo di 300 ore annuali, e il regime a tempo pieno, equivalente ad un minimo di 500 ore annuali. La scelta per il tempo definito deve essere effettuata tramite apposita richiesta da presentare al rettore dell’ateneo di appartenenza almeno sei mesi prima dell’inizio di ogni anno accademico. Il rettore, entro 60 giorni dalla comunicazione, accerta la compatibilità della richiesta con il rispetto dell’obbligo di non concorrenza e degli obblighi derivanti dagli impegni scientifici e didattici, nonché la compatibilità con il perseguimento dei fini istituzionali dell’università e l’assenza di ulteriori profili di nocumento economico o dal prestigio dell’università medesima. Per il personale medico universitario restano fermi gli obblighi derivanti dallo svolgimento di attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN) secondo il regime prescelto, nonché lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per lo svolgimento delle medesime attività. L’elettorato passivo a tutte le cariche istituzionali di
ateneo, di facoltà, di corso di laurea, di scuola di specializzazione, di dottorato e di dipartimento è esclusivamente riservato ai professori universitari che abbiano optato per il regime a tempo pieno.
10. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori
11. I professori di materie cliniche attualmente in servizio esercitano le
proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
12. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati, nonché ai professori incaricati stabilizzati è attribuito, a domanda, il titolo di professore aggregato quale terzo livello di docenza. Ai soggetti in possesso della qualifica di “elevata professionalità”e ai laureati dell’area tecnico-scientifica e socioassistenziale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuito, a domanda, lo stesso titolo, previa positiva valutazione, da parte di una
apposita commissione presieduta da un membro esterno e composta
pariteticamente da membri interni ed esterni, secondo quanto deciso dalla
facoltà di appartenenza, dell’attività scientifica o didattica svolta opportunamente documentata. I professori aggregati hanno la responsabilità di corsi e moduli curriculari loro affidati, ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici e sono altresì tenuti ad assolvere i compiti di tutorato e di didattica integrativa. Il titolo di professore aggregato è attribuito per il periodo di durata dell’incarico ai titolari di incarichi di insegnamento conferiti ai sensi del decreto del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, nonché ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 dicembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.
13. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l’assegno aggiuntivo di tempo pieno, con possibilità di opzione per il regime di cui al comma 9 della nuova disciplina e con salvaguardia dell’anzianità acquisita.
14. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.
14-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell’interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche modalità per favorire l’ingresso in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea chiamati a ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui al comma 3.
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 2 sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Sono comunque abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigoreART. 4. (Norme procedurali).
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, comma 1, sono adottati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi
dei decreti legislativi deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi
dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, con il rispetto degli stessi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
ART. 5. (Copertura finanziaria).
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. della presente legge, e norme incompatibili con le sue disposizioni.