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	<title>ANDU &#187; Leggi</title>
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	<description>Associazione Nazionale Docenti Universitari</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:00:46 +0000</lastBuildDate>
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		<title>DDL: Quagliariello (e Tocci), Valditara, PD – Summit europeo – Ricercatori a Torino</title>
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		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carriera]]></category>
		<category><![CDATA[Docenza]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi]]></category>
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		<description><![CDATA[AGGIORNAMENTO del 22.3.10: testo degli interventi di Dammacco (CISL), Luciani (SUN), Marcato (USPUR), Merafina (CNRU), Miraglia (ANDU), Quagliariello (PDL) e Sergi (CNU) sul DDL governativo al Convegno &#8220;Universita&#8217; verso la riforma&#8221; del 12 febbraio 2010 a Bologna sono stati pubblicati nel sito del SUN. ================== 1. Intervento del sen. Quagliarello (PDL) al Convegno del 12 febbraio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">AGGIORNAMENTO del 22.3.10:<span style="color: #000000;"> testo degli </span><span style="color: #000000;">interventi di <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.universitas.bo.it/rubrica2008.htm#DAMMACCO">Dammacco</a></span> (CISL), <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.universitas.bo.it/rubrica2008.htm#RUBRICA%20Speciale">Luciani</a></span> (SUN), <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.universitas.bo.it/rubrica2008.htm#MARCATO">Marcato</a></span> (USPUR), <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.universitas.bo.it/rubrica2008.htm#MERAFINA">Merafina</a></span> (CNRU), <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.universitas.bo.it/rubrica2008.htm#MIRAGLIA">Miraglia</a></span> (ANDU), <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.universitas.bo.it/rubrica2008.htm#QUAGLIARIELLO">Quagliariello</a></span> (PDL) e <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.universitas.bo.it/rubrica2008.htm#SERGIO SERGI">Sergi</a></span> (CNU) sul DDL governativo al Convegno &#8220;Universita&#8217; verso la riforma&#8221; del 12 febbraio 2010 a Bologna sono stati pubblicati nel sito del SUN.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">==================</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">1. Intervento del sen. Quagliarello (PDL) al Convegno del 12 febbraio 2010 a Bologna. </span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="color: #ff0000;">2. </span><span style="color: #ff0000;">Intervento dell’ANDU al Convegno di Bologna.</span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="color: #ff0000;">3.</span><span style="color: #ff0000;"> Replica del sen. Valditara agli interventi sul DDL governativo in Commissione Istruzione. </span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="color: #ff0000;">4. L’incredibile ‘opposizione’ del PD al DDL governativo.</span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="color: #ff0000;">5. </span><span style="color: #ff0000;">Summit europeo del 25 marzo 2010 a Bruxelles. </span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="color: #ff0000;">6. Documento contro il DDL governativo del Consiglio di Facoltà di Scienze dell’Università di Torino.</span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"> ==========</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="color: #ff0000;">1. Intervento del sen. Quagliarello (PDL) al Convegno del 12 febbraio 2010 a Bologna. </span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">           Il sen. Gaetano Quagliarello  (PDL), <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.gaetanoquagliariello.it/node/6279">nell’intervento sul DDL governativo</a></span> al Convegno “Università verso la riforma” del 12 febbraio 2010 a Bologna, tra l’altro, scrive: “all’università si chiede di ‘stare sul mercato’”, non bisogna “gravare gli atenei di  regole, vincoli, controlli a monte”, occorre “dare agli atenei la massima libertà possibile, controllando con rigore a valle, ex post, il loro operato”, ”libertà agli atenei di cooptare chi ritengano opportuno sotto la propria responsabilità”, negli atenei corre accentrare “il potere, rendendo più chiara l’attribuzione di responsabilità”, “una volta presa l’idoneità, si vada a chiamata nominativa dal consiglio di dipartimento e basta. Poi verrà il sistema di premi e punizioni ex post.” Concetti simili a quelli ribaditi <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.andu-universita.it/2010/01/04/tocci-pd/">recentemente</a></span> dall’on. Walter Tocci (PD).</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"> ==========</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2. </span><span style="color: #ff0000;">Intervento dell’ANDU al Convegno di Bologna.</span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">          “Il disegno di legge governativo sull’Università è voluto dai forti per i forti, per renderli ancora più forti. Le oligarchie che hanno operato in questi anni negli Atenei e a livello nazionale vogliono ancor più gestire privatisticamente le risorse pubbliche per l’Università. Con il DDL governativo sull’Università si commissioneranno gli Atenei e il Sistema nazionale universitario. Ancora una volta il Parlamento è destinato a ratificare la volontà di un gruppo di potere che ha già imposto la controriforma del CUN, i finti concorsi locali, il “3 + 2”. Già l’attuale Parlamento ha mostrato di non essere in grado di prendere decisioni autonome in occasione della questione della ‘rottamazione dei ricercatori’: ordini del giorno, emendamenti e pronunciamenti quasi unanimi che non sono però riusciti a portare alla decisone di eliminare una norma insensata e ingiusta.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">         Il gruppo di potere che ha dominato e domina sull’Università italiana ha già mostrato la sua capacità di operare ‘senza limiti’ quando sono stati ‘inventati’ l’IIT di Genova, il SUM di Firenze e l’IMT di Lucca.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">         Quale è il vero obiettivo del DDL governativo?</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">         E’ certamente urgente intervenire per rimuovere negli Atenei l’assetto di potere che ha portato al loro dissesto. Un potere basato su un Senato Accademico incapace, per la presenza dei Presidi, di esprimere una gestione nell’interesse generale dell’Ateneo. Senati Accademici deboli che hanno dato spazio alla figura del rettore-padrone, dotato di un potere enorme e i cui risultati disastrosi sono sotto gli occhi di tutti.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">          Come interviene il DDL per eliminare questo stato di cose?</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">          Non certo riqualificando e responsabilizzando il Senato Accademico, costituendolo con tutti i componenti direttamente eletti (senza i presidi, quindi) e dotandolo di poteri reali di programmazione e controllo. Al contrario si sceglie di aumentare ulteriormente i poteri del Rettore, che diventa un sovrano assoluto, e assegnando ad esso e al ‘suo’ Consiglio di Amministrazione poteri immensi, tra cui quelli di bandire i concorsi e di decidere sui vincitori. Consigli di Amministrazione obbligatoriamente con membri esterni per riprodurre nelle Università il ‘modello Asl’ o, forse si potrà dire, il ‘modello protezione civile’.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">          Un&#8217;altra questione su cui è urgente intervenire è quella del nepotismo, dei finti concorsi locali che sono fonte anche di clientelismo. Il DDL, invece di superare il localismo, lo rafforza rendendo ancora più arbitraria la scelta dei vincitori dei concorsi. Da molti anni chiediamo, inascoltati, di ‘allontanare’ il più possibile le scelte concorsuali dai singoli ‘maestri’, con concorsi nazionali con commissioni composte solo per sorteggio, e chiediamo la sostituzione di tutte le attuali figure precarie con una sola figura pre-ruolo della durata massima di tre anni e con piena autonomia scientifica. C’è chi sostiene che la figura del ricercatore a tempo determinato sia la realizzazione di una tenure track rispetto alla fascia dei professori associati. In realtà essa si aggiunge alle attuali figure precarie, aumentando a dismisura il precariato, nella quantità e nella durata. Si fa finta di non accorgersi che la tenure track ad associato esiste già ed è quella dell’associato non confermato (lo stesso vale per il professore di prima fascia non confermato).</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">          Che l’obiettivo del DDL sia quello di imporre a tutti gli Atenei una gestione ancora più oligarchica di quella attuale lo dimostra il recente Statuto dell’Università di Camerino. In questo Statuto si è già adottato l’impianto gestionale al quale ora il DDL governativo vuole obbligare tutte le Università. Insomma la legge non è necessaria per consentire una scelta, ma per imporla.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">          La CRUI ha una responsabilità enorme in tutto questo, avendo scelto di supportare un DDL che demolisce del tutto il Sistema nazionale delle Università. Anzi la CRUI, con il suo documento della primavera scorsa (votato all’unanimità), ha addirittura anticipato i contenuti del DDL governativo. Una CRUI che risulta compatta solo in tali occasioni, e si spezzetta invece in tante parti nelle altre (CRUI del Nord, CRUI del Sud, CRUI degli Istituti a statuto speciale, CRUI delle private).</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">          Per giustificare i cambiamenti imposti per commissariare di fatto gli Atenei, si sostiene che si tratti di misure necessarie per far fronte alla riduzione dei finanziamenti, come se i tagli all’Università fossero un dato naturale e non un scelta politica per demolirla alla quale è invece necessario opporsi con tutte le forze.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Nunzio Miraglia – coordinatore nazionale dell’ANDU”</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"> ==========</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"> <span style="color: #ff0000;">3.</span><span style="color: #ff0000;"> Replica del sen Valditara agli interventi sul DDL governativo in Commissione Istruzione. </span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">          Il sen. Giuseppe Valditara ha dedicato un più ampio spazio all&#8217;intervento del <a href="http://www.andu-universita.it/2010/02/26/tagli-ddl-senato/"><span style="text-decoration: underline;">sen. Giambrone</span> </a>(IDV), l’unico contrario al DDL governativo. Va precisato che l’intervento di Giambrone e’ stato ‘pareggiato’ da quello del sen. Pardi, anche lui dell’IDV, ma non contrario al DDL governativo. Nella sua replica il sen. Valditara “evidenzia l&#8217;ampia coincidenza fra maggioranza ed opposizione nella comune valutazione di molti punti decisivi del disegno di legge governativo; alla luce di questa consonanza, auspica che anche l’attività emendativa trovi forme di intesa trasversali nell’interesse esclusivo dell’università italiana e quindi della Nazione.” (dal <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=16&amp;id=459503">resoconto sommario della seduta del 2 marzo 2010</a></span> della Commissione Istruzione del Senato). </p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">         Il 3 marzo 2010 è intervenuto in Commissione il Ministro. Il ministro Gelmini ha anche fatto “osservare che il massimo sforzo economico è stato già compiuto con il reperimento dei summenzionati 400 milioni di euro. Pur non escludendo la possibilità di ulteriori incrementi, paventa il rischio che la ricerca di nuove risorse rallenti in realtà il risultato finale. Anche <span style="text-decoration: underline;">la CRUI, sottolinea, è consapevole che nell&#8217;immediato non sono disponibili altri stanziamenti</span>. Auspica quindi che il testo sia approvato dal Senato entro il mese di aprile, onde poterlo varare definitivamente prima dell&#8217;estate.” (dal <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=16&amp;id=459708">resoconto sommario della seduta del 3 marzo 2010</a></span> della Commissione Istruzione del Senato). </p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">        Il termine per presentare gli emendamenti in Commissione è stato fissato a giovedì 11 marzo alle ore 18.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">==========</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"> <span style="color: #ff0000;">4. L’incredibile ‘opposizione’ del PD al DDL governativo.</span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">       La sostanziale convergenza del PDL e del PD sul DDL governativo in Parlamento, sull’<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2010/03/03SIG3154.PDF">Unità del 3 marzo 2010</a></span> diventa invece una comune messa “in radicale discussione (del)l’intero impianto” del DDL governativo. Questo è quanto scrive la senatrice Vittoria Franco (PD). E visto che “il Parlamento sta dimostrando la capacità di affrontare con spirito di condivisa responsabilità la riforma”, Franco chiede addirittura che “la ministra Gelmini ritiri il suo ddl e lasci l’iniziativa al Parlamento.” Insomma la senatrice Franco la vuole mettere in politica (elettorale). Se invece volesse fare politica vera (quella dei contenuti) dovrebbe tenere conto almeno dei seguenti <span style="text-decoration: underline;">fatti</span>:</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">1. il DDL governativo non è del ministro Gelmini, ma dei suoi consiglieri e dei loro ‘interlocutori’. Le scelte di questi veri autori del DDL sono ‘conformi’ alle richieste della <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.andu-universita.it/2009/12/01/ddl-occasione-della-confindustria/">Confindustria</a></span> e della <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://firgoa.usc.es/drupal/node/41969">CRUI</a></span>;</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">2. il DDL governativo riprende sostanzialmente i contenuti del DDL presentato dal PD mesi prima, ed entrambi, per la <em>governance</em>, riprendono quanto scritto nel 2004 dalla Fondazione-lobby trasversale accademico-confindustriale <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://groups.google.it/group/riformiamo-il-sapere/browse_thread/thread/d210a4c33505f335#">TreeLLLe</a></span>. Quindi, prima di chiedere il ritiro del ‘suo’ DDL all’incolpevole e inesistente Ministro, cominci il PD a ritirare il suo;</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">3. le critiche espresse dai Senatori del PDL, del PD e dell’IDV (eccetto il sen. Giambrone) sono volte a peggiorare, se possibile, il DDL governativo, rendendo ancora più ‘puro’ l’impianto aziendalistico-mercantilistico della ‘riforma’ degli Atenei e ancor più forte il controllo centrale, attraverso l’ANVUR, del Sistema nazionale degli Atenei. Tradotto in ‘italiano’, si vuole rendere ancora più forti le oligarchie locali e ancora più potente l’oligarchia nazionale, che ha mostrato in tanti anni di sapere ben operare per la distruzione dell’Università statale</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">          Se la senatrice Vittoria Franco volesse veramente contrapporsi al DDL governativo (e a quello del PD) basterebbe che presentasse (e realmente sostenesse) pochi emendamenti che prevedessero:</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">a)      al posto del commissariamento nazionale degli Atenei attraverso l’ANVUR, la costituzione di un Organo di autogoverno del Sistema nazionale degli Atenei, con rappresentanze di tutte le categorie elette direttamente in maniera non corporativa e frammentata a difesa dell&#8217;autonomia dai poteri forti interni ed esterni all&#8217;accademia;</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">b)      al posto della ‘dittatura responsabile’ dei Rettori e dei ‘loro’ Consigli di Amministrazione &#8216;modello Asl&#8217;, l’introduzione per la prima volta negli Atenei della ‘democrazia responsabile’, imperniata in Senati Accademici rappresentativi di tutte le categorie e con componenti tutti direttamente eletti (niente Presidi);</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">c)      al posto di un organo di revisione degli Statuti nominato dagli attuali organi di ateneo, presieduti-controllati dai rettori ed espressione delle oligarchie locali, un organo costituente composto pariteticamente da tutte le categorie, con tutti i rappresentati eletti direttamente;</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">d)     al posto della cooptazione personale (la “chiamata diretta responsabile”), la cooptazione nazionale attraverso concorsi nazionali per i reclutamento, con commissioni interamente sorteggiate. Questo modo di reclutare nel livello iniziale della docenza (oggi la fascia dei ricercatori) non è stato mai applicato.;</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">e)      invece di aumentare e allungare il precariato sostituendo il ruolo dei ricercatori con un ‘nuova’ figura di ricercatori a termine, sostituire tutte le attuali figure precarie con una sola figura pre-ruolo di durata massima di tre anni (non rinnovabili) e con numeri rapportati agli sbocchi in ruolo.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">         Come si vede non ci vuole molto per essere realmente alternativi al DDL governativo: occorrerebbe ‘solo’ smettere finalmente di rappresentare e difendere gli interessi accademico-confindustriali.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><em>(per maggiori dettagli v. la <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.andu-universita.it/2010/01/30/per-una-universita/">proposta dell&#8217;ANDU</a></span> &#8220;Per una Università democratica&#8221;)</em></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"> ==========</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"> <span style="color: #ff0000;">5. </span><span style="color: #ff0000;">Summit europeo del 25 marzo 2010 a Bruxelles. </span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">          Il Summit europeo (<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.sauvonslarecherche.fr/spip.php?article3106"><em>in inglese</em></a></span> e <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.sauvonslarecherche.fr/spip.php?article3102"><em>in francese</em></a></span>) si terrà il 25 marzo 2010 a Bruxelles in alternativa alla Riunione dei Capi di Stato dei Paesi dell’Unione Europea per un bilancio della “Strategia di Lisbona” (v. &#8220;<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.andu-universita.it/2010/02/10/appello-europeo/">Appello europeo contro il mercato della conoscenza</a></span>&#8220;). L’ANDU parteciperà al Summit con una sua rappresentanza. E’ possibile partecipare al Summit anche individualmente.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"> ==========</p>
<p><span style="color: #ff0000;">6. Documento contro il DDL governativo del Consiglio di Facoltà di Scienze dell’Università di Torino.</span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">         “Il Consiglio di Facoltà  di Scienze M.F.N. riunito il 23 Febbraio 2010 ribadisce la preoccupazione, già  espressa con la mozione approvata nel CdF del 16 novembre 2009, per le scelte che il Governo intende intraprendere in relazione al Disegno di Legge &#8216;Gelmini&#8217; per l&#8217;Università, presentato dall&#8217;attuale Governo e attualmente in discussione al Senato  della Repubblica.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">          In particolare, per quanto riguarda i futuri ricercatori, rileva come l&#8217;introduzione del ricercatore a tempo determinato così come definito nel DdL (ovvero, senza che venga contestualmente messo a bilancio un posto di ruolo, come nella tenure track) allunghi in modo punitivo il precariato e disincentivi fortemente i migliori talenti dall&#8217;intraprendere la carriera universitaria.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">         Inoltre, a causa dei tagli ai finanziamenti, del blocco parziale del turnover e della messa ad esaurimento del ruolo di ricercatore, diventa concreto il rischio che i futuri concorsi da associato siano in numero assolutamente insufficiente a garantire al contempo l&#8217;assunzione dei ricercatori a tempo determinato e una congrua possibilità di carriera agli attuali  ricercatori, che da anni svolgono un ruolo insostituibile per mantenere l&#8217;offerta formativa.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">          Il CdF prende atto che per i suddetti motivi i ricercatori della Facoltà, riunitisi in assemblea il 18 Febbraio, hanno manifestato per protesta l&#8217;intenzione di non partecipare alle commissioni di laurea a partire dalla sessione estiva 2009-2010 e di rinunciare all&#8217;attività didattica (non obbligatoria per legge) a partire dall&#8217;Anno Accademico 2010-2011, e  manifesta loro la propria solidarietà.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">         Il Consiglio di Facoltà  chiede quindi al Magnifico Rettore di farsi portavoce del disagio e delle preoccupazioni dei membri del Consiglio presso le sedi opportune (MIUR, CRUI, CUN, etc.) al fine di promuovere radicali modifiche del disegno di legge, tramite le quali vengano previsti per gli Atenei:</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">- finanziamenti adeguati al ruolo fondamentale svolto dagli Atenei nel campo della ricerca e dell&#8217;alta formazione;</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">- una governance competente e responsabile, rispettosa dell&#8217;autonomia dell&#8217;Ateneo ed espressione pienamente democratica dalle sue varie componenti;</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">-  percorsi di reclutamento in grado di motivare gli studiosi più capaci ad intraprendere la carriera universitaria;</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">- un&#8217;articolazione della docenza che riconosca agli attuali ricercatori l&#8217;effettiva funzione docente, il diritto a reali opportunità di carriera che tengano in conto anche l&#8217;attività didattica svolta, la partecipazione piena con pari dignità  agli organi di governo dell&#8217;Università.”</p>
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		<title>Documento unitario su DDL governativo</title>
		<link>http://www.andu-universita.it/2009/11/30/documento-unitario/</link>
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		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docenza]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Reclutamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
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		<description><![CDATA[ADI, ADU, AND, ANDU, APU, CIPUR, CISL-Universita&#8217;, CNRU, CNU, CONFSAL, FLC-CGIL, RDB-CUB, SNALS-Docenti Universita&#8217;, SUN, UDU, UGL-Universita&#8217; e Ricerca, UILPA-UR            Il DDL su &#8220;Norme in materia di organizzazione delle universita&#8217;, &#8230;&#8221; presentato dal Governo al Senato e&#8217; stato elaborato in quasi un anno in sintonia con la CRUI e senza una reale consultazione delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADI, ADU, AND, ANDU, APU, CIPUR, CISL-Universita&#8217;, CNRU, CNU, CONFSAL, FLC-CGIL, RDB-CUB, SNALS-Docenti Universita&#8217;, SUN, UDU, UGL-Universita&#8217; e Ricerca, UILPA-UR<br />
     </p>
<p>     Il DDL su &#8220;Norme in materia di organizzazione delle universita&#8217;, &#8230;&#8221; presentato dal Governo al Senato e&#8217; stato elaborato in quasi un anno in sintonia con la CRUI e senza una reale consultazione delle Rappresentanze sindacali e delle Organizzazioni universitarie.<br />
      Il DDL pone finalmente per iscritto le intenzioni del governo su quelli che sono ritenuti i nodi centrali della organizzazione e della gestione del Sistema universitario.<br />
      Le soluzioni proposte, a nostro avviso, non consentono il rilancio dell&#8217;Universita&#8217; pubblica come Istituzione strategica per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese, anche per la mancanza di<br />
adeguati investimenti.</p>
<p>      Del DDL si evidenziano i seguenti punti sui quali siamo particolarmente critici:</p>
<p>- l&#8217;Universita&#8217; pubblica non viene piu&#8217; indicata come &#8220;sede primaria della ricerca&#8221;;<br />
- l&#8217;autonomia del Sistema universitario viene svuotata sia a livello locale sia a livello centrale, concentrando in poche mani (il Rettore e il Consiglio di Ammnistrazione) il potere di gestione degli Atenei e assoggettando il Ministero competente a quello dell&#8217;Economia;<br />
- i previsti meccanismi concorsuali potrebbero addirittura accentuare il localismo, senza eliminare i casi di nepotismo e senza premiare il merito;<br />
- i problemi del precariato vengono aggravati con l&#8217;aggiunta del ricercatore a tempo determinato alle attuali innumerevoli figure a termine, invece di procedere alla loro totale sostituzione con un&#8217;unica figura pre-ruolo, dotata di autonomia e responsabilita&#8217; diretta di progetti di ricerca;<br />
- assenza di qualsiasi riferimento al destino degli attuali ricercatori di ruolo;<br />
- assenza di qualsiasi riferimento alla rappresentanza e al destino del personale tecnico-amministrativo;<br />
- la nuova figura del &#8220;direttore generale&#8221; rischia di sovrapporsi a quella del rettore;<br />
- le indicazioni sul diritto allo studio risultano generiche.</p>
<p>      Nelle singole sedi saranno indette Assemblee per discutere e approfondire i contenuti del DDL.</p>
<p>      Il 15 gennaio 2010 torneremo a riunirci a Roma per valutare gli sviluppi della situazione, tenendo anche conto dell&#8217;esito della Assemblee di Ateneo. Conseguentemente si decideranno le iniziative piu&#8217; adeguate. Inoltre si programmeranno gli incontri con le Forze politiche e i Gruppi parlamentari.</p>
<p>      Roma, 27 novembre 2009</p>
<p>ADI, ADU, AND, ANDU, APU, CIPUR, CISL-Universita&#8217;, CNRU, CNU, CONFSAL, FLC-CGIL, RDB-CUB, SNALS-Docenti Universita&#8217;, SUN, UDU, UGL-Universita&#8217; e Ricerca, UILPA-UR</p>
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		<title>Sul valore legale dei titoli</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 19:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>

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		<description><![CDATA[15 gennaio 2009 &#8211; ANDU Segnaliamo gli articoli di Luigi Bua &#8220;Il valore legale del titolo di studio&#8221; e di Gianfranco Denti &#8220;Conseguenze dell&#8217;abolizione del valore legale del titolo di studio sui concorsi di accesso agli impieghi pubblici&#8221; Luigi Bua &#8220;Il valore legale del titolo di studio&#8221;. http://scipol.uniss.it/html/upload/Bua/articoli_universita/C_Il_valore_leg.pdf Gianfranco Denti &#8220;Conseguenze dell&#8217;abolizione del valore legale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span>15 gennaio 2009 &#8211; ANDU</span></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><span>Segnaliamo gli articoli di Luigi Bua &#8220;Il valore legale del titolo di studio&#8221; e di Gianfranco Denti &#8220;Conseguenze dell&#8217;abolizione del valore legale del titolo di studio sui concorsi di accesso agli impieghi pubblici&#8221;</span></div>
<p style="text-align: justify;"><span>Luigi Bua &#8220;Il valore legale del titolo di studio&#8221;.<br />
<a href="http://scipol.uniss.it/html/upload/Bua/articoli_universita/C_Il_valore_leg.pdf" target="_blank">http://scipol.uniss.it/html/upload/Bua/articoli_universita/C_Il_valore_leg.pdf </a> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Gianfranco Denti &#8220;Conseguenze dell&#8217;abolizione del valore legale del titolo di studio sui concorsi di accesso agli impieghi pubblici&#8221;, un commento all&#8217;intervento di Ferdinando di Orio &#8220;Il valore legale dei titoli di studio: residuato anti-storico o garanzia di uguaglianza?&#8221;.<br />
Per leggere l&#8217;intervento di di Orio e il commento di Denti cliccare:<br />
<a href="http://www.step1.it/tribu_di_zammu.php?sez=post&amp;id=24909" target="_blank">http://www.step1.it/tribu_di_zammu.php?sez=post&amp;id=24909 </a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Concorsi &#8211; Valore legale</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>

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		<description><![CDATA[14 gennaio 2009 &#8211; ANDU Sui concorsi segnaliamo l&#8217;articolo di Anna Maria Sersale &#8220;Concorsi, l&#8217;allarme dei rettori: &#8216;Temiamo una pioggia di ricorsi&#8217;&#8221; Sul valore legale dei titoli di studio invitiamo a leggere l&#8217;intervento di Paolo Gianni (CNU) &#8220;Sul Valore Legale della Laurea&#8221;. Il Messaggero del 13 gennaio 2009. Per leggere l&#8217;articolo cliccare: http://www.stampa.cnr.it/RassegnaStampa/09-01/090113/KFKK5.tif Per leggere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span>14 gennaio 2009 &#8211; ANDU</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Sui concorsi segnaliamo l&#8217;articolo di Anna Maria Sersale &#8220;Concorsi, l&#8217;allarme dei rettori: &#8216;Temiamo una pioggia di ricorsi&#8217;&#8221;<br />
Sul valore legale dei titoli di studio invitiamo a leggere l&#8217;intervento di Paolo Gianni (CNU) &#8220;Sul Valore Legale della Laurea&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Il Messaggero del 13 gennaio 2009.<br />
Per leggere l&#8217;articolo cliccare: <a href="http://www.stampa.cnr.it/RassegnaStampa/09-01/090113/KFKK5.tif" target="_blank">http://www.stampa.cnr.it/RassegnaStampa/09-01/090113/KFKK5.tif </a></p>
<p style="text-align: justify;">Per leggere l&#8217;intervento cliccare: <a href="http://cnu.cineca.it/notizie06/valore_legale_laurea_pgianni.pdf" target="_blank">http://cnu.cineca.it/notizie06/valore_legale_laurea_pgianni.pdf </a></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Il DL 180 diventa Legge</title>
		<link>http://www.andu-universita.it/2009/01/07/il-dl-180-diventa-legge/</link>
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		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 19:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>

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		<description><![CDATA[07 gennaio 2009 &#8211; ANDU Il 15 dicembre 2008 si e&#8217; svolta nell&#8217;Aula della Camera la discussione sulle linee generali del disegno di legge S. 1197 &#8211; Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita&#8217; del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span>07 gennaio 2009 &#8211; ANDU</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Il 15 dicembre 2008 si e&#8217; svolta nell&#8217;Aula della Camera la discussione sulle linee generali del disegno di legge S. 1197 &#8211; Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita&#8217; del sistema universitario e della ricerca.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Per leggere gli interventi <a href="http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/nfas/schededibattito/asp/NuovaScheda%20_wai.asp?sFile=IdDib4473.xml&amp;sFonte=R&amp;ns=2" target="_blank">cliccare</a></p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; intervenuto anche l&#8217;on. Eugenio Mazzarella, che ci ha invitato a segnalare il suo intervento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 5 gennaio 2009 nell&#8217;Aula della Camera e&#8217; proseguita la discussione e nel corso di questa seduta &#8220;il ministro per i rapporti con il Parlamento Elio Vito ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull&#8217;approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell&#8217;articolo unico del provvedimento nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.</p>
<p style="text-align: justify;">La fiducia sara&#8217; votata nella seduta di mercoledì 7 gennaio, a partire dalle ore 16. Giovedi&#8217; alle ore 12 sono previste, in diretta televisiva, le dichiarazioni di voto finali.&#8221; Avendo il Governo posto la fiducia, non saranno votati gli emendamenti presentati. Per leggere questi emendamenti cliccare: <a href="http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/odg/cam/fascicoli/frame.htm" target="_blank">http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/odg/cam/fascicoli/frame.htm </a></p>
<p style="text-align: justify;">A diventare legge definitiva sara&#8217; quindi il testo approvato dal Senato il 28 novembre 2008 e non modificato alla Camera. Per leggere i contenuti della legge che sara&#8217; pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale cliccare: <a href="http://www.francesco.musacchia.name/2008/11/30/nuovo-dl-180senato/" target="_blank">http://www.francesco.musacchia.name/2008/11/30/nuovo-dl-180senato/</a></p>
<p style="text-align: justify;">Sui contenuti e sulle valutazioni della legge segnaliamo l&#8217;articolo di Anna Maria Sersale &#8220;Stop agli scatti di stipendio se il prof non fa ricerca&#8221;, sul Messaggero del 6 gennaio 2009. Per leggere questo articolo cliccare: <a href="http://rassegna.governo.it/rs_pdf/pdf/KD8/KD8GZ.pdf" target="_blank">http://rassegna.governo.it/rs_pdf/pdf/KD8/KD8GZ.pdf </a></p>
<p style="text-align: justify;">Sui contenuti e il significato del DL 180 l&#8217;ANDU e&#8217; piu&#8217; volte intervenuta.<br />
Richiamiamo, in particolare, i seguenti documenti:<br />
&#8220;I concorsi del DL 180 richiesto da Giavazzi&#8221; del 16.11.08.<br />
<a href="http://www.orizzontescuola.it/orizzonte/article21270.html" target="_blank">http://www.orizzontescuola.it/orizzonte/article21270.html </a><br />
&#8220;DL 180. E&#8217; (anche) questione di serieta&#8217;&#8221; dell&#8217;1.12.08.<br />
<a href="http://www.orizzontescuola.it/orizzonte/article21451.html" target="_blank">http://www.orizzontescuola.it/orizzonte/article21451.html </a></p>
<p style="text-align: justify;">
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		</item>
		<item>
		<title>DL 180. E&#8217; (ANCHE) QUESTIONE DI SERIETA&#8217;</title>
		<link>http://www.andu-universita.it/2008/12/03/dl-180-e-anche-questione-di-serieta-2/</link>
		<comments>http://www.andu-universita.it/2008/12/03/dl-180-e-anche-questione-di-serieta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 14:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>

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		<description><![CDATA[NON E&#8217; SERIO che se a una persona (Francesco Giavazzi) una mattina viene in testa, per motivi suoi, che vadano bloccati i concorsi universitari gia&#8217; banditi, vi sia un intero Governo che si precipita ad esaudirne i desideri. NON E&#8217; SERIO che per farlo si ricorra ad un provvedimento URGENTE (il decreto-legge 180/08), per correggere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">NON E&#8217; SERIO che se a una persona (Francesco Giavazzi) una mattina viene in testa, per motivi suoi, che vadano bloccati i concorsi universitari gia&#8217; banditi, vi sia un intero Governo che si precipita ad esaudirne i desideri.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">NON E&#8217; SERIO che per farlo si ricorra ad un provvedimento URGENTE (il decreto-legge 180/08), per correggere modalita&#8217; concorsuali &#8216;tranquillamente&#8217; in vigore da 30 anni (i concorsi a ricercatore) o da 10 anni (concorsi a ordinario e ad associato).</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">NON E&#8217; SERIO che un&#8217;intera Commissione parlamentare (la Commissione Istruzione del Senato) e un intero ramo del Parlamento (il Senato) vengano costretti a prendere sul serio un provvedimento che non ha ne&#8217; capo ne&#8217; coda e che certamente non avra&#8217; alcun rilevante effetto sui concorsi gia&#8217; banditi che si dice di volere &#8216;moralizzare&#8217;.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">NON E&#8217; SERIO che gli organi di stampa, quasi all&#8217;unisono, titolino e scrivano di &#8216;messa a posto&#8217; dei baroni, quando il DL sostanzialmente non riduce il potere baronale (&#8216;nuove&#8217; modalita&#8217; di composizione delle commissioni), ma addirittura lo aumenta (possibilita&#8217; di &#8216;trasformare&#8217; i posti di ruolo in &#8216;posti&#8217; precari). Il giornalismo italiano &#8211; si sa &#8211; non e&#8217; d&#8217;inchiesta, ma &#8216;limitarsi&#8217; spesso a fare da megafono ai poteri forti accademico-politici e&#8217; troppo.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">NON E&#8217; SERIO che Organi universitari, che ritengono di rappresentare l&#8217;Universita&#8217;, di fatto avallino le strampalate e dannose scelte governative e, in alcuni casi, si stiano &#8216;riposizionando&#8217; rispetto al grande movimento universitario di protesta, arrivando anche a contrapporvisi.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">NON E&#8217; SERIO che troppi docenti lascino al movimento il compito di difendere l&#8217;esistenza stessa dell&#8217;Universita&#8217; statale, quando dovrebbero per primi preoccuparsi e occuparsi di quello che e&#8217; il bene primario di un Paese civile.</span></p>
<p>NEL MERITO DEL DL 180</p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- 1. La &#8216;follia&#8217; di intervenire su concorsi gia&#8217; banditi.<br />
L&#8217;iniziale pretesa di Francesco Giavazzi era l&#8217;annullamento dei concorsi gia&#8217; banditi. Volendo salvare capra e cavoli, invece il Governo e il Senato hanno messo mano sulle modalita&#8217; di scelta di una parte dei componenti delle commissioni di concorsi per i quali sono gia&#8217; scaduti i termini di presentazione delle domande e per i quali sono stati gia&#8217; nominati i membri &#8216;interni&#8217;. Lo ripetiamo: e&#8217; una follia giuridica e accademica intervenire su concorsi gia&#8217; abbondantemente avviati, anche perche&#8217; si andra&#8217; incontro a una sventagliata di ricorsi che potranno portare di fatto al loro blocco, come abbiamo gia&#8217; scritto anche recentemente (v. il documento dell&#8217;ANDU &#8220;I concorsi del DL 180 richiesto da Giavazzi&#8221; del 16.11.08, nota 1) E certamente tale prospettiva non sara&#8217; evitata da quanto deciso dall&#8217;Aula<br />
del Senato: &#8220;le universita&#8217; POSSONO fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione&#8221;, come si legge nel comma 8-ter dell&#8217;art. 1 del DL 180 (per il testo del DL approvato dal Senato v. nota 2). Tale possibilita&#8217;, se mai, aumentera&#8217; il &#8216;materiale&#8217; per i ricorsi. Infatti, su che base le Universita&#8217; decideranno o meno, per ogni singolo bando, la riapertura dei termini di presentazione delle domande? Che senso avrebbe, in particolare, che nello stesso settore alcuni concorsi siano &#8216;riaperti&#8217; e altri non lo siano? E soprattutto quando e&#8217; mai successo che nei concorsi universitari si sia potuto presentare domanda DOPO che una parte della<br />
commissione (il membro &#8216;interno&#8217;) era stata formalmente nominata? E tutto questo per non cambiare praticamente nulla, visto che il potere di cooptazione personale, esercitato da decenni in questi finti concorsi, non e&#8217; sostanzialmente intaccato per il fatto che nella Commissione rimane presente il membro &#8216;interno&#8217; e, soprattutto, rimane alla Facolta&#8217; (cioe&#8217;, di fatto, al &#8216;maestro&#8217; che ha ottenuto il bando del posto da &#8216;assegnare&#8217; al proprio &#8216;allievo&#8217;) la possibilita&#8217; di non chiamare nessuno degli idonei, nel caso in cui la commissione non dovesse idoneare colui per il quale il<br />
posto e&#8217; stato bandito.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- 2. Istigazione al precariato.<br />
La vera novita&#8217;, devastante, del DL 180 e&#8217; quella contenuta nel comma 3 dell&#8217;art. 1:<br />
&#8220;Ciascuna universita&#8217; destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all&#8217;assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonche&#8217; di contrattisti ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (legge Moratti, ndr)&#8221;.<br />
Si tratta di una vera e propria istigazione alla precarizzazione: di fronte al prossimo pensionamento di quasi la meta&#8217; degli attuali docenti di ruolo e di fronte all&#8217;intollerabile e dannoso fenomeno di oltre 50.000 docenti precari, si consente di &#8216;spostare&#8217; le risorse oggi impiegate per pagare il personale di ruolo al reclutamento di altri precari, dando cosi&#8217; nuova linfa al potere baronale. Un potere che dovra&#8217; comunque essere combattuto nei singoli Atenei anche sul terreno dell&#8217;uso delle risorse per il personale docente. Insomma non dovra&#8217; essere piu&#8217; tollerata la crescita a dismisura del numero dei precari e dovra&#8217; essere imposto l&#8217;impiego delle<br />
risorse per il bando di posti di ruolo, come chiedono giustamente anche i precari (v. il documento &#8220;Alcune valutazioni sul DL 180&#8243;, nota 3).</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">1 dicembre 2008</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Nota 1. Per leggere il documento dell&#8217;ANDU &#8220;I concorsi del DL 180 richiesto da Giavazzi&#8221; del 16.11.08 cliccare:<br />
<a href="http://www.orizzontescuola.it/orizzonte/article21270.html">http://www.orizzontescu ola.it/oriz zonte/article21270.html</a><br />
- Nota 2. Per leggere il nuovo testo del DL 180 approvato il 29.11.08 dal Senato cliccare:<br />
<a href="http://www.francesco.musacchia.name/2008/11/30/nuovo-dl-180senato/">http://www.francesco.m usacchia.name/200 8/11/30/nuovo-dl-180senato/</a><br />
- Nota 3. Per leggere il documento &#8220;Alcune valutazioni sul DL 180&#8243;, elaborato da dottorandi e precari di Roma, cliccare:<br />
<a href="http://www.francesco.musacchia.name/2008/12/01/andu-2/">http://www.francesco .musacchia.na me/2008/12/01/andu-2/</a></span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"> </span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>DL 180 10/11/2008</title>
		<link>http://www.andu-universita.it/2008/12/02/dl-180-10112008/</link>
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		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andu-universita.it/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[Riportiamo il testo del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 cosi&#8217; come modificato dal Senato il 28 novembre 2008. Il testo, non ufficiale e &#8216;ricostruito&#8217; utilizzando i due seguenti documenti, puo&#8217; contenere errori. Testo del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 deliberato dal Governo: http://www.senato.it/japp/bg t/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&#38;leg=16&#38;id=31 6742 - &#8220;Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Riportiamo il testo del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 cosi&#8217; come modificato dal Senato il 28 novembre 2008. Il testo, non ufficiale e &#8216;ricostruito&#8217; utilizzando i due seguenti documenti, puo&#8217; contenere errori. Testo del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 deliberato dal Governo:<br />
<a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&amp;leg=16&amp;id=316742">http://www.senato.it/japp/bg t/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&amp;leg=16&amp;id=31<br />
6742</a><br />
- &#8220;Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180&#8243;:<br />
<a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlmess&amp;leg=16&amp;id=323231">http://www.senato.it/japp/bg t/showdoc/frame.jsp?tipo doc=Ddlm ess&amp;leg=16&amp;id=323231</a></span></p>
<p>Testo non ufficiale del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, cosi&#8217; come modificato dal Senato il 28 novembre 2008</p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Articolo 1.<br />
(Disposizioni per il reclutamento nelle universita&#8217; e per gli enti di ricerca)<br />
1. Le universita&#8217; statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all&#8217;articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all&#8217;indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne&#8217; all&#8217;assunzione di personale. Alle stesse universita&#8217; e&#8217; data facolta&#8217; di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui<br />
all&#8217;articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all&#8217;articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.<br />
1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell&#8217;articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009.<br />
2. Le universita&#8217; di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all&#8217;articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.<br />
3. Il primo periodo del comma 13, dell&#8217;articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e&#8217; sostituito dai seguenti: &#8220;Per il triennio 2009-2011, le universita&#8217; statali, fermi restando i limiti di cui all&#8217;articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell&#8217;anno precedente. Ciascuna universita&#8217; destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all&#8217;assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonche&#8217; di contrattisti ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all&#8217;assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all&#8217;articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Conseguentemente, l&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle universita&#8217;, e&#8217; integrata di euro 24 milioni per l&#8217;anno<br />
2009, di euro 71 milioni per l&#8217;anno 2010, di euro 118 milioni per l&#8217;anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall&#8217;anno 2012.<br />
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facolta&#8217; che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari<br />
complessivamente necessari nella sessione. L&#8217;elettorato attivo e&#8217; costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all&#8217;universita&#8217; che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista e&#8217; costituita da tutti gli appartenenti al settore ed e&#8217; eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Nell&#8217;ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al<br />
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio. Il sorteggio e&#8217; effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario puo&#8217;, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione<br />
5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all&#8217;articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facolta&#8217; che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L&#8217;elettorato attivo e&#8217; costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono<br />
esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che<br />
appartengono all&#8217;universita&#8217; che ha richiesto il bando. Il sorteggio e&#8217; effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.<br />
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalita&#8217; di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del<br />
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.<br />
6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca e&#8217; nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresi&#8217; alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all&#8217;attivita&#8217; della commissione non sono previsti compensi, indennita&#8217; o rimborsi spese. Dall&#8217;attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.<br />
7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa e&#8217; effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della<br />
ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.<br />
8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresi&#8217;, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi gia&#8217; emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresi&#8217;, privi di effetto le procedure gia&#8217; avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.<br />
8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all&#8217;articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l&#8217;elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1º novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di eta&#8217;.<br />
8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le universita&#8217; possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei<br />
titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati.<br />
9. All&#8217;articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: &#8220;personale non dirigenziale&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Art. 1-bis.<br />
(Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle universita&#8217;).<br />
1. Il comma 9 dell&#8217;articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e&#8217; sostituito dai seguenti:<br />
&#8220;9. Nell&#8217;ambito delle relative disponibilita&#8217; di bilancio, le universita&#8217; possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all&#8217;estero in attivita&#8217; di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano gia&#8217; svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca nell&#8217;ambito del programma<br />
di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle universita&#8217; italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le universita&#8217; formulano specifiche proposte al Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell&#8217;ambito delle relative disponibilita&#8217; di bilancio, le universita&#8217; possono altresi&#8217; procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le universita&#8217; formulano specifiche proposte al Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale e&#8217; proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianita&#8217; di servizio e di valutazioni di merito.<br />
9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Articolo 2.<br />
(Misure per la qualita&#8217; del sistema universitario)<br />
1. A decorrere dall&#8217;anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l&#8217;incremento qualitativo delle attivita&#8217; delle universita&#8217; statali e di migliorare l&#8217;efficacia e l&#8217;efficienza nell&#8217;utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all&#8217;articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all&#8217;articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e&#8217; ripartita prendendo in considerazione:<br />
a) la qualita&#8217; dell&#8217;offerta formativa e i risultati dei processi formativi;<br />
b) la qualita&#8217; della ricerca scientifica;<br />
c) la qualita&#8217;, l&#8217;efficacia e l&#8217;efficienza delle sedi didattiche.<br />
2. Le modalita&#8217; di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e&#8217; effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Articolo 3.<br />
(Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli)<br />
1. Al fine di favorire la mobilita&#8217; degli studenti garantendo l&#8217;esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, e&#8217; integrato di 65 milioni di euro per l&#8217;anno 2009.<br />
2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all&#8217;articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e&#8217; incrementato per l&#8217;anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.<br />
3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al comma 2, si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all&#8217;articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca nell&#8217;ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.<br />
3-bis. All&#8217;articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: &#8220;due anni&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;tre anni&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Art. 3-bis.<br />
(Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori).<br />
1. A decorrere dall&#8217;anno 2009, con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, della universita&#8217; e della ricerca sono individuati modalita&#8217; e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l&#8217;elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L&#8217;Anagrafe e&#8217; aggiornata con periodicita&#8217; annuale.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Art. 3-ter.<br />
(Valutazione dell&#8217;attivita&#8217; di ricerca).<br />
1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1º gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorita&#8217; accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.<br />
2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. </span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della meta&#8217; dello scatto biennale.<br />
4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Art. 3-quater.<br />
(Pubblicita&#8217; delle attivita&#8217; di ricerca delle universita&#8217;).<br />
1. Con periodicita&#8217; annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all&#8217;esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un&#8217;apposita relazione concernente i risultati delle attivita&#8217; di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonche&#8217; i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione e&#8217; pubblicata sul sito internet dell&#8217;ateneo e trasmessa al Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca.<br />
La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della<br />
attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all&#8217;articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all&#8217;articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Art. 3-quinquies.<br />
(Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).<br />
1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell&#8217;articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l&#8217;autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Articolo 4.<br />
(Norma di copertura finanziaria)<br />
1. Agli oneri derivanti dall&#8217;articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l&#8217;anno 2009, a 71 milioni di euro per l&#8217;anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell&#8217;elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell&#8217;articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche&#8217; quelle connesse all&#8217;istruzione ed all&#8217;universita&#8217;.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Articolo 5.<br />
(Entrata in vigore)<br />
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</span></p>
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		<title>I CONCORSI DEL DL 180 RICHIESTO DA GIAVAZZI</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>

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		<description><![CDATA[Francesco Giavazzi e&#8217; un professore di economia, insegna alla Bocconi, &#8216;dispone&#8217; dell&#8217;accesso alla prima pagina del Corriere della Sera e quindi e&#8217; uno degli &#8220;opinionisti piu&#8217; autorevoli e interessanti che meritano attenzione&#8221;, come l&#8217;hanno definito &#8220;Mariapia Garavaglia, Ministro dell&#8217;Universita&#8217; del governo ombra&#8221; e &#8220;Luciano Modica, responsabile nazionale Universita&#8217; del Pd&#8221; sul Corriere del 5 novembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Francesco Giavazzi e&#8217; un professore di economia, insegna alla Bocconi, &#8216;dispone&#8217; dell&#8217;accesso alla prima pagina del Corriere della Sera e quindi </span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">e&#8217; uno degli &#8220;opinionisti piu&#8217; autorevoli e interessanti che meritano attenzione&#8221;, come l&#8217;hanno definito &#8220;Mariapia Garavaglia, Ministro dell&#8217;Universita&#8217; del governo ombra&#8221; e &#8220;Luciano Modica, responsabile nazionale Universita&#8217; del Pd&#8221; sul Corriere del 5 novembre 2008 (nota 1).</span></p>
<table border="0" width="430">
<tbody>
<tr>
<td height="150" valign="top">
<div>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">I due esponenti del PD avevano &#8216;colto&#8217; che a livello governativo si stava preparando un Decreto-Legge, cosi&#8217; come richiesto dallo stesso Giavazzi che, sulla prima pagina del Corriere della Sera del 3 novembre 2008 (nota 2), aveva &#8216;prescritto&#8217; al Governo i &#8220;Tre segnali da dare in una settimana&#8221;, dettando i contenuti del Decreto-Legge. Garavaglia e Modica hanno tentato di far capire a Francesco Giavazzi che &#8220;modificarefrettolosamente i bandi di concorso gia&#8217; emanati dai rettori secondo la legge vigente, e con i termini scaduti, per recepire nuove regole di formazione delle commissioni farebbe correre il rischio di un enorme contenzioso difficile da dirimere&#8221;. Ma non c&#8217;e&#8217; stato nulla da fare. Giavazzi aveva gia&#8217; deciso che occorreva comunque &#8220;un segnale di discontinuita&#8217; forte&#8221;, &#8220;ora, non dopo la tornata di concorsi che stanno per essere espletati. Centinaia di baroni universitari hanno accuratamente organizzato i voti, hanno usato la perversione delle doppie idoneita&#8217; (due vincitori per un posto) per costruire solide maggioranze, insomma hanno truccato i concorsi&#8221; (Corriere della Sera del 5 novembre 2008, nota 3). Insomma, per Giavazzi si trattava di un&#8217;emergenza e pertanto occorreva, immediatamente e ad ogni costo, impedire lo svolgimento dei &#8220;concorsi finti&#8221; (cosi&#8217; li ha definiti) gia&#8217; banditi. </span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Francesco Giavazzi ha pienamente ragione: i concorsi a ordinario, ad associato e a ricercatore sono finti. Peccato che Giavazzi se ne sia accorto solo ora, cioe&#8217; DOPO che i finti concorsi a ricercatore si sono svolti, sempre con le stesse regole, dal 1980 (da quasi trent&#8217;anni!) e quelli a ordinario e ad associato dal 1997 (da oltre dieci anni!).<br />
Peccato che Giavazzi non abbia mai potuto leggere sulla prima pagina del &#8216;suo&#8217; Corriere quanto da SEMPRE denuncia l&#8217;ANDU e che solo ora (perche&#8217; solo ora? Che e&#8217; successo di nuovo?) egli scopra, come emergenza su cui intervenire addirittura con un Decreto-Legge, una realta&#8217; che chiunque, anche senza l&#8217;aiuto dell&#8217;ANDU, ha potuto osservare in tanti anni. </span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">In particolare, ci si chiede: come mai il professore Giavazzi, PRIMA dell&#8217;approvazione della legge Berlinguer sui finti concorsi a ordinario e ad associato, non si sia contrapposto alla &#8216;propaganda&#8217; a favore di quella legge condotta da tanti suoi &#8216;prestigiosi&#8217; colleghi. Perche&#8217; non si e&#8217; unito all&#8217;ANDU, che a quella legge allora si e&#8217; opposta da sola? </span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Puo&#8217; essere utile a Francesco Giavazzi, e comunque al resto del mondo<br />
universitario, leggere qui una sintesi della propaganda di allora (1996) a<br />
sostegno dei concorsi locali, ora universalmente definiti &#8220;finti&#8221; e riconosciuti come strumento di localismo, nepotismo, familismo, ecc.<br />
Una propaganda che ora si ripete, con contenuti apparentemente diversi, ma con lo stesso strumento della &#8216;guerra mediatica&#8217;, ancora una volta per<br />
cambiare tutto per non cambiare nulla o, addirittura, per peggiorare tutto.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">SINTESI della propaganda mediatica nel 1996 a favore della Legge Berlinguer che ha introdotto i &#8220;concorsi finti&#8221; a ordinario e ad associato:<br />
- Giorgio De Rienzo sul Corriere della Sera del 6.7.96 scriveva che con le<br />
nuove norme della legge Berlinguer &#8220;i nuovi concorsi dovrebbero sfuggire<br />
alle vecchie logiche mafiose. Infatti sara&#8217; piu&#8217; difficile per i membri della commissione stabilire accordi truffaldini, poiche&#8217; si troveranno a decidere su un solo posto, per un singolo ateneo, e non piu&#8217; posti a livello nazionale.&#8221;</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Angelo Panebianco sul Corriere della Sera del 22.7.96 affermava che solo &#8220;con l&#8217;autonomia e la liberta&#8217; di competizione&#8221; si puo&#8217; contrastare il<br />
provincialismo&#8221;.<br />
- Umberto Eco su Repubblica del 23.7.96 sosteneva che la legge Berlinguer &#8220;cerca di far funzionare l&#8217;universita&#8217; come i giornali o un&#8217;altra azienda produttiva. Gli atenei diventano responsabili della scelta del professore di cui hanno bisogno. Ma allora avverrebbe quel che avviene per i giornali: alcuni fanno ottime scelte, vendono bene e sono considerati autorevoli, altri fatti male, e tirano a campare. O chiudono&#8221;. Se non passa senza sostanziali modifiche la legge Berlinguer &#8220;addio Europa&#8221;, concludeva.<br />
- Aldo Schiavone su Repubblica del 24.7.96 asseriva che e&#8217; &#8220;importante non perdere tempo in discussioni improduttive impancate solo per vanificare tutto&#8221;. Berlinguer, per &#8220;vincere una partita difficile&#8221;, &#8220;la conduca con freddezza e duttilita&#8217; &#8211; come sa del resto fare&#8221;. &#8220;Vada per la sua strada, con fermezza e alla luce del sole.&#8221;<br />
- Marcello Pera sul Corriere del 25.7.96: &#8220;Finalmente abbiamo un bel ministro di destra &#8211; ha esordito il senatore berlusconiano -. Proprio quello che ci voleva! Se ha bisogno di aiuto, eccomi qua&#8221;. &#8220;L&#8217;essenziale e&#8217; resistere alle pressioni del partito trasversale che si oppone al rinnovamento. E&#8217; una lobby potentissima: associati, ricercatori, sindacati<br />
dell&#8217;universita&#8217;&#8221; (in realta&#8217;, purtroppo, era solo l&#8217;ANDU, ndr) Tra coloro che costituivano (e continuano a costituire) &#8216;l&#8217;opinione pubblica&#8217; sulle questioni universitarie, solo Nicola Tranfaglia riconobbe che &#8220;il decentramento cosi&#8217; realizzato rischia di accentuare gli aspetti di clientelismo e di localismo gia&#8217; forti nelle nostre universita&#8217;.&#8221; (da Repubblica del 25.7.96).</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Naturalmente l&#8221;opinione pubblica&#8217; allora vinse &#8211; come sempre &#8211; e la Legge<br />
Berlinguer fu approvata, nonostante le argomentazioni-previsioni dell&#8217;ANDU dettate da semplice buon senso. Infatti, il 27 giugno 1998, PRIMA dell&#8217;approvazione della legge Berlinguer, l&#8217;ANDU aveva scritto:<br />
&#8220;Con questa legge i concorsi locali ad ordinario e ad associato risulteranno una FINZIONE come da sempre lo sono quelli a ricercatore.<br />
Localismo, nepotismo e clientelismo (insistiamo, parole usate dieci anni<br />
fa!, ndr), gia&#8217; ampiamente esercitati nei concorsi per l&#8217;ingresso nella docenza, saranno praticati anche nell&#8217;avanzamento nella carriera, in misura di gran lunga superiore a quanto sperimentato con gli attuali meccanismi concorsuali&#8221; (&#8220;Universita&#8217; Democratica&#8221;, n. 162-163, p. 5).<br />
E nel dicembre 1998 l&#8217;ANDU ha aggiunto: &#8220;ora anche la carriera deve<br />
essere decisa attraverso una cooptazione personale da parte di quelli che una volta si chiamavano baroni ed e&#8217; ad essi che bisognera&#8217; affidarsi, con adeguati comportamenti anche umani, per vincere concorsi che sono<br />
considerati, non a torto, una mera perdita di tempo, un fastidioso ritardo<br />
all&#8217;attuazione di una scelta gia&#8217; operata.&#8221; (&#8220;Universita&#8217; Democratica&#8221;, n.<br />
168-169, p. 7). </span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Pensiamo sia utile analizzare nel merito il punto delle &#8216;nuove&#8217; modalita&#8217; concorsuali contenuto nel Decreto-Legge.<br />
Ribadito che non si puo&#8217; intervenire con un provvedimento d&#8217;urgenza su una &#8216;urgenza&#8217; vecchia di decenni (e quindi mancano i requisiti d&#8217;urgenza<br />
previsti dalla Costituzione), ma scoperta solo ora da Francesco Giavazzi, e che ancor meno si possono cambiare le regole di concorsi gia&#8217; banditi, con domande gia&#8217; presentate e con una parte delle commissioni gia&#8217; costituite (i membri interni), si deve purtroppo constatare che quanto previsto dal Decreto-Legge 180 e&#8217;, ancora una volta, un pasticcio.<br />
L&#8217;ANDU da decenni, nell&#8217;ambito di una riforma generale dello stato<br />
giuridico dei docenti, chiede che per i concorsi per il reclutamento si<br />
costituisca, per ogni settore, un&#8217;unica commissione nazionale, composta da ordinari tutti direttamente sorteggiati, senza la presenza di professori<br />
delle sedi che hanno bandito i posti e senza la presenza di piu&#8217; di un<br />
professore della stessa sede. Analoga commissione dovrebbe essere prevista per il passaggio da una fascia all&#8217;altra sulla base di giudizi di idoneita&#8217; individuali (senza comparazione). Tali commissioni dovrebbero DECIDERE i vincitori dei concorsi e le idoneita&#8217;. Questa e&#8217; una proposta ORGANICA che, se approvata, darebbe un durissimo colpo al localismo degli attuali finti concorsi. Va sottolineato che tali nuove regole, nel caso dei concorsi a ricercatore, sarebbero introdotte PER LA PRIMA VOLTA. Ed e&#8217; soprattutto &#8216;bonificando&#8217; i concorsi a ricercatore (la fascia di reclutamento in ruolo) che si puo&#8217; veramente impedire la cooptazione personale al momento dell&#8217;ingresso e, poi, nelle successive promozioni ad associato e a ordinario. Invece, per intervenire subito e a ogni costo, si sta facendo il solito pasticcio. Infatti, le norme attualmente contenute nel Decreto-Legge non eliminano il localismo concorsuale e rendono &#8216;complesso&#8217; e in alcuni casi ingestibile il completamento delle commissioni. Il sorteggio previsto, infatti, riguarda solo una parte delle commissioni, quella attualmente elettiva, e per giunta esso e&#8217; preceduto da una votazione di una rosa che in molti casi superera&#8217; il numero dei professori ordinari del settore. E tutto questo per incidere in maniera molto relativa sull&#8217;esito &#8216;preventivato&#8217; dei concorsi banditi. Infatti rimane nelle commissioni (che continuano ad essere separate, una per ogni singolo concorso) il membro locale. Inoltre, e soprattutto, per i concorsi a ordinario e ad associato, la sede &#8216;bandente&#8217; rimane assolutamente libera di non assumere NESSUNO dei due idonei nel caso la maggioranza della commissione dovesse fare lo &#8216;scherzo&#8217; di non idoneare colui per il quale il posto e&#8217; stato bandito. Si osservi che, &#8216;naturalmente&#8217;, non viene modificata in alcun modo la distinzione in tre ruoli separati delle attuali tre fasce e rimane anche la follia giuridica che fa ripetere per tre volte lo straordinariato a chi &#8216;attraversa&#8217; le tre fasce della docenza. Questo pasticcio vuole essere un modello &#8216;a regime&#8217; e non un intervento &#8216;transitorio&#8217;, come rivela il fatto che esso e&#8217; previsto anche per i posti<br />
a ricercatore ancora non banditi, per i quali si potrebbe piu&#8217; &#8216;liberamente&#8217; decidere di cambiare le regole nella direzione indicata dall&#8217;ANDU, l&#8217;unica che puo&#8217; veramente farla finita con il nepotismo e con tutti i fenomeni ad esso &#8216;annessi&#8217;. </span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Comunque il provvedimento &#8216;sollecitato&#8217; da Giavazzi e&#8217; &#8216;solo&#8217; un Decreto-Legge che, in quanto tale, puo&#8217; essere modificato dal Parlamento in sede di conversione in legge. Ci &#8216;aspettiamo&#8217; che il Parlamento non &#8216;ubbidisca&#8217; ai &#8216;desideri&#8217; di un professore-opinionista e prenda atto che qualsiasi intervento sulle modalita&#8217; concorsuali puo&#8217; riguardare solo i concorsi ancora da bandire (e non quelli in via di espletamento), che deve comunque essere un intervento complessivo all&#8217;interno della riforma dello stato giuridico e che deve essere fatto attraverso lo strumento del disegno di legge e non con quello &#8216;autoritario&#8217; del Decreto-Legge, strumento che, assieme alle Finanziarie e ai voti di fiducia, e&#8217; stato ripetutamente usato da tutti i Governi degli ultimi decenni, sempre per aggredire l&#8217;Universita&#8217; statale. </span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Ma il Decreto-Legge n. 180, in sede di conversione in legge, una volta ripulito dalle norme &#8216;improprie&#8217;, potrebbe financo diventare utile all&#8217;Universita&#8217; e al Paese se esso diventasse il &#8216;contenitore&#8217; di norme inserite per accogliere le richieste dello straordinario movimento di protesta che vuole l&#8217;abrogazione della Legge 133 (tagli, turn over, fondazioni, &#8216;regali&#8217; all&#8217;IIT). Siamo infatti &#8216;sicuri&#8217; che tutto il Parlamento, maggioranza e opposizioni, riconoscera&#8217; che di piu&#8217; &#8220;meritano attenzione&#8221; le non meno &#8220;autorevoli e interessanti&#8221; (per usare gli stessi termini che Garavaglia e Modica hanno usato per Giavazzi) richieste avanzate da centinaia di migliaia di universitari, piuttosto che quelle di una sola persona, anche se e&#8217; professore di economia alla Bocconi e se puo&#8217; scrivere sulla prima pagina del Corriere. Se questo dovesse avvenire, sarebbe la prima volta che in Italia, per le questioni universitarie, a prevalere sarebbero gli interessi generali dell&#8217;Universita&#8217; e del Paese, piuttosto che quelli della solita lobby trasversale accademico-confindustriale.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">ISTIGAZIONE ALLA PRECARIZZAZIONE. Denunciamo che quanto previsto dal comma 3 dell&#8217;art. 1 del Decreto-Legge 180 (&#8220;Ciascuna universita&#8217; destina tale somma per una quota non inferiore al 60% all&#8217;assunzione di ricercatori a tempo DETERMINATO e indeterminato&#8221;) equivale ad aumentare a dismisura il precariato e a ridurre i posti in ruolo. Infatti le baronie avranno interesse a preferire ai ricercatori in ruolo quelli &#8216;a scadenza&#8217; perche&#8217; piu&#8217; &#8216;subalterni&#8217; e meno pagati, la cui spesa peraltro non deve essere &#8216;contabilizzata&#8217; nel famigerato 90%.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">16 novembre 2008</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Nota 1. Per leggere l&#8217;intervento di Mariapia Garavaglia e Luciano Modica &#8220;Concorsi, si&#8217; a nuove regole. Bene i segnali del governo&#8221;, sul Corriere della Sera del 5.11.08, cliccare:<br />
<a href="http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2008/11/05SIP3004.PDF">http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2008/11/05SIP3004.PDF</a><br />
- Nota 2. Per leggere l&#8217;intervento di Francesco Giavazzi &#8220;Tre segnali da dare in una settimana&#8221;, sul Corriere della sera 3.11.08, cliccare:<br />
<a href="http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2008/11/03SIP1319.PDF">http://rassegnastampa.unipi it/rassegna/archivio/2008/11/03SIP1319.PDF</a><br />
- Nota 3. Per leggere la risposta di Francesco Giavazzi &#8220;Ma il Pd ora si<br />
impegni per favorire un rinvio&#8221;, sul Corriere della sera del 5.11.08,<br />
cliccare:<br />
<a href="http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2008/11/05SIP3005.PDF">http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2008/11/05SIP3005.PDF</a></span></p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		<title>FINANZIARIA DEVASTANTE PER L&#8217;UNIVERSITA&#8217;</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 14:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>

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		<description><![CDATA[Dall&#8217;incontro del 3 ottobre 2006 che le Organizzazioni unitarie dell&#8217;Università hanno avuto con il ministro Mussi (v. in calce il comunicato unitario) è risultato confermato quanto già denunciato dall&#8217;ANDU: prosegue, anzi s&#8217;intensifica, l&#8217;opera di demolizione dell&#8217;Università statale. Mussi ha impiegato ben quattro mesi per accettare di incontrare le Organizzazioni unitarie dell&#8217;Università, ma nell&#8217;attesa ha trovato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Dall&#8217;incontro del 3 ottobre 2006 che le Organizzazioni unitarie dell&#8217;Università hanno avuto con il ministro Mussi (v. in calce il comunicato unitario) è risultato confermato quanto già denunciato dall&#8217;ANDU: prosegue, anzi s&#8217;intensifica, l&#8217;opera di demolizione dell&#8217;Università statale. </span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Mussi ha impiegato ben quattro mesi per accettare di incontrare le Organizzazioni unitarie dell&#8217;Università, ma nell&#8217;attesa ha trovato il tempo di far proprie e di &#8216;propagandare&#8217; molte delle posizioni della lobby<br />
trasversale accademico-confindustriale (v. il documento dell&#8217;ANDU &#8220;Mussi<br />
sull&#8217;Università&#8221;, nota 1). Nell&#8217;incontro Mussi ha illustrato, a cose fatte, quanto previsto dalla Finanziaria (Disegno di Legge C 1746 e Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, v. nota 2). Il quadro che risulta dai provvedimenti è gravissimo: una serie di norme che attuano il disegno distruttivo di coloro che da sempre decidono sull&#8217;Università. Norme, con molti contenuti improvvisati e pasticciati, con le quali si prosegue il &#8216;lavoro&#8217; svolto negli ultimi decenni (falsa autonomia finanziaria, finta autonomia statutaria, abolizione di fatto del CUN, finti concorsi locali, imposizione del &#8220;3 + 2&#8243;, moltiplicazione degli Atenei, aumento a dismisura del precariato, progressiva riduzione dei finanziamenti, legge Moratti, ecc.).</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">AGENZIA PER LA VALUTAZIONE<br />
Nonostante la richiesta delle Organizzazioni universitarie di non inserire tale questione nello strumento legislativo più blindato (la Finanziaria), Mussi ha previsto la costituzione dell&#8217;&#8221;Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)&#8221; nel Decreto Legge che l&#8217;accompagna. Di buono c&#8217;è che l&#8217;Agenzia (salvo eventuali &#8216;forzature&#8217; in sede di decreto delegato) non avrà i compiti e i poteri previsti dal disegno di legge dei DS. Rimane però l&#8217;uso (ancora una volta) di uno strumento legislativo improprio, peraltro in un contesto che fa assumere all&#8217;Agenzia il sapore della beffa: si istituisce uno strumento di<br />
valutazione dell&#8217;Università prevedendo contestualmente norme destinate a<br />
completarne la demolizione.</span></p>
<p>FINANZIAMENTO DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217;<br />
Il Fondo di finanziamento ordinario è stato aumentato dello 0,95% (sic!),<br />
ferme restando le decurtazioni già decise con il decreto Bersani-Visco.</p>
<p>NUOVE ASSUNZIONI<br />
E&#8217; stato reintrodotto il blocco delle assunzioni per tutto il 2007 (comma<br />
3 dell&#8217;art. 70 del Disegno di Legge).</p>
<p>NUOVO RECLUTAMENTO<br />
Pochi soldi per pochi posti di ricercatori &#8216;ministeriali&#8217; per i quali (e solo per loro) si cambierebbero le regole concorsuali (commi 5 e 6 dell&#8217;art. 70). Regole per le quali si prevede &#8216;solo&#8217; l&#8217;&#8221;assunzione di ricercatori mediante attribuzione dell&#8217;idoneità scientifica nazionale&#8221;. Si tratterebbe della delega più in bianco che verrebbe assegnata ad un Governo in materia di concorsi universitari. Con questa norma, peraltro, si introdurrebbe un canale di reclutamento a ricercatore diverso da quello che continuerebbe ad applicarsi per i posti banditi dagli Atenei, producendo così una assurdità accademico-legislativa di dubbia costituzionalità. Nell&#8217;incontro lo stesso Ministro ha condiviso tale preoccupazione. Ma allora perché non ritirare una norma che peraltro non toglierebbe l&#8217;ultima parola ai poteri locali sul &#8216;nuovo&#8217; reclutamento straordinario?</p>
<p>RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEI DOCENTI<br />
Il ministro Mussi aveva più volte affermato sia che i docenti universitari<br />
italiani sono tra i meno pagati d&#8217;Europa, sia che occorreva aumentare la<br />
retribuzione dei docenti più giovani. &#8216;Quindi&#8217; ecco un provvedimento che riduce la retribuzione di tutti i docenti, penalizzando particolarmente i più giovani. Ciò è quanto si otterrebbe con il dimezzamento degli scatti biennali dei docenti universitari (comma 1 dell&#8217;art. 64). Così facendo, tra l&#8217;altro, non<br />
si tiene conto che la carriera media dei docenti, a differenza delle altre,<br />
prevede, dopo il concorso a ricercatore, l&#8217;avanzamento attraverso due<br />
ulteriori concorsi (di associato e di ordinario), superati i quali si rifà<br />
un periodo di straordinariato e si &#8216;ricomincia&#8217; sul piano retributivo. Non<br />
si tiene anche conto dell&#8217;aumentato carico di lavoro derivante dalla imposizione della riforma, a costo zero, della didattica (il &#8220;3 + 2&#8243;). Insomma, un provvedimento ingiusto con il quale si punisce una categoria che da anni chiede una vera riforma per dare efficienza e democrazia all&#8217;Università statale, anziché smantellarla a vantaggio di ristretti ed &#8216;eccellenti&#8217; gruppi di potere.</p>
<p>UN CONTENUTO POSITIVO<br />
Va apprezzato il tentativo di contenere la proliferazione delle sedi universitarie (dell&#8217;art. 71).</p>
<p>CHE FARE?<br />
Occorre opporsi in tempo a quest&#8217;ulteriore attacco all&#8217;Università. Per questo bisogna mobilitarsi riunendosi nelle Assemblee di Facoltà e di Ateneo e decidendo forme dure di protesta, per arrivare, se necessario, a iniziative nazionali. E&#8217; inoltre importante che anche gli Organi accademici (Consigli di Facoltà, Senati Accademici, ecc.) si pronuncino contro i contenuti di una<br />
Finanziaria che porterebbe alla paralisi delle attività didattiche e di<br />
ricerca nell&#8217;Università. Occorre imporre una svolta politica che realmente porti ad assumere l&#8217;Alta Formazione e la Ricerca come attività centrali per lo sviluppo culturale ed economico del nostro Paese. Occorre costringere il Ministro e il Governo a &#8216;staccarsi&#8217; dalla lobby trasversale accademico-confindustriale che fino ad ora ha &#8216;diretto&#8217; il loro operato.</p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">4 ottobre 2006</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Nota 1. Per leggere il documento dell&#8217;ANDU &#8220;Mussi sull&#8217;Università&#8221; del 25.9.06:<br />
<a href="http://www.bur.it/sezioni/sez_andu.php">http://www.bur.it/sezioni/sez_andu.php</a><br />
oppure<br />
<a href="http://www.orizzontescuola.it/article11989.html">http://www.orizzontescuola.it/article11989.html</a></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Nota 2. I testi del disegno di legge C 1746 e del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono reperibili in vari siti tra i quali <a href="http://www.ilsole24ore.com">www.ilsole24ore.com</a>.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">COMUNICATO UNITARIO SULL&#8217;INCONTRO CON IL MINISTRO MUSSI</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">ADU, ANDU, APU, AURI, CISAL-Università, CISL-Università, CNRU, CNU, FIRU, FLC-CGIL, SNALS-Università, SUN, UDU, UILPA-UR</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Roma, 3 ottobre 2006</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Nell&#8217;incontro odierno con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni universitarie il Ministro ha esposto le norme della legge finanziaria concernenti l&#8217;Università e la Ricerca, soffermandosi sull&#8217;istituzione dell&#8217;Agenzia per la valutazione delle sole strutture universitarie che è stata introdotta con decreto legge e a cui seguiranno i decreti attuativi. Le Organizzazioni hanno apprezzato l&#8217;impegno del Ministro a presentare immediatamente un d.d.l. condiviso per l&#8217;istituzione della terza fascia docente. Le Organizzazioni hanno ribadito la necessità e l&#8217;urgenza del monitoraggio della riforma dell&#8217;ordinamento didattico (3+2). Le Organizzazioni hanno lamentato la pesante carenza delle risorse<br />
prevista dalla finanziaria per l&#8217;Università e la Ricerca, chiedendo l&#8217;impegno del Governo per una sensibile correzione in sede parlamentare, in primo luogo a sostegno di un piano straordinario pluriennale per il reclutamento in ruolo di giovani ricercatori. Le Organizzazioni, infine, hanno manifestato una totale opposizione al taglio generalizzato degli scatti biennali delle retribuzioni finalizzato<br />
alla mera riduzione della spesa. Il Ministro ha annunciato la prossima emanazione, in quanto obbligo di legge, del DPCM sull&#8217;aumento ISTAT delle retribuzioni dei docenti. Il Ministro si è impegnato a continuare il confronto con le<br />
Organizzazioni universitarie sia durante l&#8217;iter parlamentare della legge finanziaria che sui successivi provvedimenti riguardanti l&#8217;Università e, in particolare, sui decreti attuativi dell&#8217;Agenzia di valutazione. Le Organizzazioni confermano lo stato di agitazione già proclamato.</span></p>
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		<title>&#8220;AGENZIA DI VALUTAZIONE&#8221;: &#8216;GOLPE&#8217; NELLA FINANZIARIA</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 13:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;ANDU ha già espresso, anche assieme alle altre Organizzazioni della docenza, l&#8217;esigenza di un Organismo di valutazione: &#8220;La legge deve disciplinare: a) un&#8217;autorità centrale politica (MIUR), che programmi e indirizzi (a monte), premi o sanzioni (a valle); b) un&#8217;autorità centrale tecnica (Authority), che valuti la qualità dell&#8217;attività svolta, secondo parametri noti e discussi con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">L&#8217;ANDU ha già espresso, anche assieme alle altre Organizzazioni della<br />
docenza, l&#8217;esigenza di un Organismo di valutazione: &#8220;La legge deve disciplinare: a) un&#8217;autorità centrale politica (MIUR), che programmi e indirizzi (a monte), premi o sanzioni (a valle); b) un&#8217;autorità centrale tecnica (Authority), che valuti la qualità dell&#8217;attività svolta, secondo parametri noti e discussi con la comunità scientifica;&#8221; (da documento unitario &#8220;Cosa è urgente.Verso le elezioni&#8221;, diffuso nel febbraio 2006, v. nota 1). </span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Il ministro Mussi (DS), nella &#8220;web-intervista&#8221; del 5 settembre 2006 a Repubblica.it, ha dichiarato: &#8220;(&#8230;) dopo la positiva esperienza CNVSU e del CIVR, intendo mettere in Finanziaria la delega per la istituzione<br />
della Agenzia nazionale di valutazione. Se funziona potrebbe essere una rivoluzione.&#8221; (nota 2). </span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Il Ministro, contrariamente a quanto da lui stesso dichiarato il 4  luglio 2006 alla Commissione Cultura della Camera (&#8220;Lo prometto: mai più &#8216;riformismo dall&#8217;alto&#8217;&#8221;) (nota 3), ha scelto di ricorrere a quegli  stessi metodi &#8216;golpisti&#8217; (finanziarie, decreti-legge, voti di fiducia, leggi-delega) con i quali i suoi predecessori hanno imposto molte  delle &#8216;rivoluzionarie&#8217; controriforme dettate da una oligarchia accademica che da decenni opera per demolire l&#8217;Università statale: falsa autonomia finanziaria, finta autonomia statutaria, abolizione di fatto del CUN, finti concorsi locali, imposizione della riforma didattica,aumento a dismisura del precariato, legge Moratti, ecc.</span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Il lavoro di smantellamento dell&#8217;Università statale che la lobby  accademica trasversale vorrebbe portare a compimento in questa legislatura ha come tappa principale proprio l&#8217;istituzione di una &#8220;Agenzia per la valutazione&#8221;, come quella prevista dal DDL dei DS (in calce i contenuti principali del DDL, il cui testo invitiamo a leggere per intero e con molta attenzione). Uno strumento micidiale che darebbe ancor PIU&#8217; FORTI POTERI a quei POTERI FORTI che da decenni fanno e disfano le leggi sull&#8217;Università per aumentare il proprio controllo sulle risorse pubbliche ad essa destinate. Un vero e proprio COMMISSARIAMENTO dell&#8217;Università statale, affidato di fatto a quelle stesse forze che stanno lavorando per demolirla. </span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">La natura centralistica e dirigistica dell&#8217;Agenzia che il Governo  vorrebbe imporre è confermata da quanto ha scritto l&#8217;11 agosto 2006 il sottosegretario Luciano Modica (DS) sul Corriere del Mezzogiorno: &#8220;è fondametale dotare il sistema universitario e della ricerca pubblica  di una Agenzia nazionale di valutazione, indipendente dal finanziatore<br />
pubblico e dagli atenei, che effettui periodiche valutazione dei SINGOLI docenti e dell&#8217;attività didattica e di ricerca&#8221; e &#8220;SOLO sulla base di questa corretta valutazione, si stabiliscano ruoli, incarichi, avanzamenti di carriera.&#8221; (nota 4).</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">L&#8217;ANDU ritiene invece opportuna l&#8217;introduzione di un sistema di  valutazione discusso con la comunità universitaria (&#8220;mai più riformismo  dall&#8217;alto&#8221;!), basato su criteri e metodi che tengano conto della diversità degli ambiti disciplinari e della complessità del lavoro universitario, e che  lasci alla responsabilità politica i conseguenti interventi. Un sistema di  valutazione che non deve tradursi in un maggiore controllo gerarchico delle carriere e che non &#8216;subappalti&#8217; l&#8217;autonomia universitaria ai poteri forti politico-accademici, come accadrebbe con l&#8217;istituzione dell&#8217;&#8221;Autorità  per la valutazione&#8221; prevista dal DDL dei DS. Un&#8217;Autorità questa che, in contrasto con l&#8217;autonomia didattica e di ricerca garantita dalla Costituzione, condizionerebbe i contenuti stessi della ricerca.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">7 settembre 2006</span></p>
<p>Nota 1. Per l&#8217;intero documento unitario &#8220;Cosa è urgente.Verso le elezioni&#8221;, diffuso nel febbraio 2006:<br />
<a href="http://cnu.cineca.it/docum06/docunitario-02-06.pdf">http://cnu.cineca.it/docum06/docunitario-02-06.pdf</a></p>
<p>Nota 2. Per la &#8220;web-intervista&#8221; del 5.9.06 (&#8220;Mussi risponde ai lettori.&#8221;Niente tagli, rilanciamo&#8221;) su Repubblica.it: (non si deve spezzare la stringa di caratteri, altrimenti il  collegamento fallisce!)<br />
<a href="http://www.repubblica.it/scuola_e_universita/index.html">http://www.repubblica.it/scuola_e_universita/index.html</a></p>
<p>Nota 3. V. pag. 8 del testo dell&#8217;intervento del ministro Mussi  svolto il 4.7.06 nella Commissione Cultura della Camera:<br />
<a href="http://www.miur.it/comunicatistampa/%202006/allegati/allegato_2006_07_04_2_a.pdf">http://www.miur.it/comunicatistampa/2006/allegati/allegato_2006_07_04_2_a.pdf</a></p>
<p>Nota 4. Per l&#8217;intervento del sottosegretario Modica &#8220;Università, ci  vuole un rendiconto su prof e attività&#8221; sul Corriere del Mezzogiorno  dell&#8217;11.8.06:<br />
<a href="http://www.selpress.com/unipr/immagini/140806r/2006081443676.pdf">http://www.selpress.com/unipr/immagini/140806r/2006081443676.pdf</a></p>
<p> I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DDL DEI DS SULL&#8217;&#8221;AGENZIA PER LA VALUTAZIONE&#8221;<br />
(per il testo del DDL: <a href="http://cnu.cineca.it/nazionale06/modica_24_01.doc">http://cnu.cineca.it/nazionale06/modica_24_01.doc</a>)<br />
La composizione dell&#8217;Autorità (art. 4 del DDL) dovrebbe assicurare  che essa operi &#8220;in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di  valutazione (comma 2, art. 3). All&#8217;A. lo Stato delegherebbe i compiti di &#8220;valutazione esterna della qualità&#8221;, di &#8220;indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione interna&#8221; e di &#8220;valutazione&#8221; &#8220;dei programmi statali di<br />
finanziamento e di incentivazione&#8221; (comma 3, art. 3). L&#8217;A. ripartirebbe il 2% del fondo ordinario (in pratica il 20% delle  somme non &#8216;vincolate&#8217; dalle spese fisse) per il &#8220;finanziamento diretto di attività di ricerca nonché di alta formazione&#8221; (comma 5, art. 3). Inoltre &#8220;i corsi di studio universitari&#8221;, di cui l&#8217;A. stabilirebbe i requisiti minimi, sarebbero accreditati da &#8220;enti pubblici o privati indipendenti&#8221; inseriti in un albo gestito dall&#8217;A. stessa (comma 3,<br />
art. 8). Secondo il DDL dei DS, l&#8217;A. &#8220;determina le procedure, le metodologie ed i tempi operativi per la valutazione periodica dell&#8217;attività di ricerca svolta dai SINGOLI professori e ricercatori universitari&#8221; &#8220;con la partecipazione (NON la decisione, ndr) di commissioni nazionali  espresse dalle relative comunità scientifico-disciplinari, prevedendo  indicatori differenziati specifici per ciascuna area, nonché il coordinamento e la vigilanza sulla attività delle commissioni nazionali.&#8221; (comma 5, art. 7). All&#8217;A. spetterebbe anche &#8220;l&#8217;indirizzo e la vigilanza&#8221; sulla &#8220;valutazione periodica delle attività svolte da ciascun professore o ricercatore universitario&#8221; (comma 6, art. 7). Tale valutazione sarebbe svolta dall&#8217;Ateneo &#8220;ogni quattro anni&#8221;. &#8220;Nel caso di giudizio negativo, la progressione economica di carriera del docente interessato rimane  sospesa fino alla successiva valutazione. Nel caso di due successivi giudizi negativi, l&#8217;interessato è trasferito ad altra amministrazione pubblica ovvero, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge in termini di anzianità contributiva e anagrafica, collocato a riposo. Avverso al giudizio negativo è ammesso il ricorso all&#8217;Autorità, la quale puòconfermare il giudizio dell&#8217;ateneo ovvero chiederne motivatamente ilriesame&#8221; (comma 4, art. 14).Le conseguenze di quest&#8217;ultima norma sarebbero devastanti perché con essa si accrescerebbe a dismisura il controllo anche umano dei docenti da parte dei &#8216;maestri&#8217; che oggi già decidono chi, come e quando reclutare, e chi, come e quando promuovere. Con la possibilità di espulsione dalla Università dei docenti di &#8216;ruolo&#8217; si produrrebbe una ancora maggiore gerarchizzazione della docenza, con un&#8217;ulteriore riduzione dell&#8217;autonomia didattica e di ricerca dei docenti &#8216;subalterni&#8217; e il conseguente abbassamento della qualità di queste attività.</p>
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		<title>DDL DS su Università:</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Feb 2006 14:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>

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		<description><![CDATA[- ESTERNALIZZAZIONE DELL&#8217;AUTONOMIA UNIVERSITARIA - PRECARIZZAZIONE PERMANENTE DELLA DOCENZA Come scrive Guido Martinotti su Europa del 26 gennaio 2006 (nota 1), il programma dell&#8217;Unione per l&#8217;Università è&#8221;un elenco di cose da fare tenute insieme da un sapiente sistema di equilibri politici,che tuttavia non produce un&#8217;idea unitaria percepibile: un programma, appunto, piuttosto che un progetto&#8221;, All&#8217;assenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- ESTERNALIZZAZIONE DELL&#8217;AUTONOMIA UNIVERSITARIA<br />
- PRECARIZZAZIONE PERMANENTE DELLA DOCENZA<br />
<span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Come scrive Guido Martinotti su Europa del 26 gennaio 2006 (nota 1), il programma dell&#8217;Unione per l&#8217;Università è&#8221;un elenco di cose da fare tenute insieme da un sapiente sistema di equilibri politici,che tuttavia non produce un&#8217;idea unitaria percepibile: un programma, appunto, piuttosto che un progetto&#8221;, All&#8217;assenza di un progetto dell&#8217;Unione per l&#8217;Università &#8216;corrisponde&#8217; invece un progetto articolato dei DS.</span></p>
<p>Tale progetto prevede anche l&#8217;&#8221;Istituzione dell&#8217;Autorità per la valutazione<br />
del sistema delle università e della ricerca&#8221;, di cui in un disegno di<br />
legge sono specificati la composizione (5 membri), i compiti e i poteri<br />
(nota 2).</p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">La composizione dell&#8217;Autorità (art. 4 del DDL) dovrebbe assicurare che essa operi &#8220;in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione (comma 2, art. 3). All&#8217;A. lo Stato delegherebbe i compiti di &#8220;valutazione esterna della qualità&#8221;, di &#8220;indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione interna&#8221; e di &#8220;valutazione&#8221; &#8220;dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione&#8221; (comma 3, art. 3). L&#8217;A. ripartirebbe il 2% del fondo ordinario (nota 3) per il &#8220;finanziamento<br />
diretto di attività di ricerca nonché di alta formazione&#8221; (comma 5, art. 3). Inoltre &#8220;i corsi di studio universitari&#8221;, di cui l&#8217;A. stabilirebbe i requisiti minimi, sarebbero accreditati da &#8220;enti pubblici o privati indipendenti&#8221; inseriti in un albo gestito dall&#8217;A. stessa (comma 3, art. 8). Secondo il DDL dei DS, l&#8217;A. &#8220;determina le procedure, le metodologie ed i tempi operativi per la valutazione periodica dell&#8217;attività di ricerca<br />
svolta dai SINGOLI professori e ricercatori universitari&#8221; &#8220;con la partecipazione (non la decisione, ndr) di commissioni nazionali espresse dalle relative comunità scientifico-disciplinari, prevedendo indicatori differenziati specifici per ciascuna area, nonché il coordinamento e la vigilanza sull&#8217;attività delle commissioni nazionali.&#8221; (comma 5, art. 7). All&#8217;A. spetterebbe anche &#8220;l&#8217;indirizzo e la vigilanza&#8221; sulla &#8220;valutazione periodica delle attività svolte da ciascun professore o ricercatore<br />
universitario&#8221; (comma 6, art. 7). Tale valutazione sarebbe svolta dall&#8217;Ateneo &#8220;ogni quattro anni&#8221;. &#8220;Nel caso di giudizio negativo, la progressione economica di carriera del docente interessato rimane sospesa fino alla successiva valutazione. Nel caso di due successivi giudizi negativi,l&#8217;interessato è trasferito ad altra amministrazione pubblica ovvero, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge in termini di anzianità contributiva e anagrafica, collocato a riposo. Avverso al giudizio negativo è ammesso il ricorso all&#8217;Autorità, la quale può confermare il giudizio dell&#8217;ateneo ovvero chiederne motivatamente il riesame&#8221; (comma 4, art. 14).</span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Con il loro progetto i DS, i quali rifiutano l&#8217;idea stessa di un Organismo nazionale di autogoverno del Sistema delle Università che ne difenda l&#8217;autonomia dai poteri forti accademico-politici, si propongono di regolare-controllare l&#8217;autonomia (?) degli Atenei. Con questo progetto si realizzerebbe di fatto il commissariamento dell&#8217;Università per mezzo di una Autorità che difficilmente potrebbe rimanere impermeabile a tali poteri, i quali hanno ampiamente e continuamente condizionato pesantemente le scelte ministeriali e parlamentari e controllato la stampa. All&#8217;Autorità verrebbero di fatto attribuiti anche compiti propri del Ministero, impedendo così l&#8217;individuazione della responsabilità politica delle scelte. Con questa sorta di esternalizzazione dell&#8217;autonomia dell&#8217;Università, si concentrerebbe in poche mani l&#8217;immenso potere di gestione della politica e delle risorse nazionali per le Università. Nelle stesse mani si accentrerebbe di fatto anche la gestione delle carriere dei singoli docenti, il cui ruolo verrebbe precarizzato rendendo periodicamente possibile la loro espulsione dall&#8217;Università. In tal modo si accrescerebbe a dismisura il controllo anche umano sul singolo docente che dipenderebbe passo-passo dal &#8216;maestro&#8217; che lo ha reclutato. Si tratta dunque di un progetto che porterebbe all&#8217;asservimento dell&#8217;Università ai poteri forti dell&#8217;accademia. Questo progetto è contrario al dettato costituzionale che garantisce l&#8217;autonomia dell&#8217;Università e non può essere accettato da chi si è battuto contro il DDL Moratti e a favore di una Università nazionale e statale, democratica e realmente autonoma. Tutto ciò può essere assicurato solo dall&#8217;esistenza di un Organo nazionale di rappresentanza e di autogoverno, direttamente eletto da tutte le componenti universitarie.</span></p>
<p>Ripetiamo che è INDISPENSABILE e URGENTE abrogare il DDL Moratti e approvare tre provvedimenti che prevedano:<br />
1. il bando nei prossimi anni di almeno 20.000 nuovi posti in ruolo nella<br />
terza fascia per i giovani docenti, per dare uno sbocco agli attuali oltre<br />
50.000 docenti precari e per &#8216;prevenire&#8217; il prossimo pensionamento di oltre<br />
metà degli attuali professori e ricercatori;<br />
2. la trasformazione del ruolo dei ricercatori in terza fascia dei professori, con l&#8217;espressa previsione della loro partecipazione ai Consigli di facoltà;<br />
3. la fine dell&#8217;attuale mercato dei concorsi, distinguendo nettamente tra<br />
il reclutamento (con concorsi nazionali prevalentemente nella terza fascia)<br />
e l&#8217;avanzamento di carriera (giudizi nazionali individuali, con pieno e<br />
immediato riconoscimento della nuova qualifica, senza l&#8217;ulteriore chiamata<br />
della Facoltà dove il docente continua a lavorare), prevedendo uno specifico budget nazionale per i connessi incrementi stipendiali. È indispensabile che a tutti i livelli le commissioni giudicatrici nazionali siano composte solo da professori ordinari sorteggiati. Questa riforma del reclutamento e della carriera dei docenti è la pre-condizione per introdurre una valutazione della loro attività che non si traduca in un ulteriore strumento di controllo gerarchico.</p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">2 febbraio 2006</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial"><br />
Nota 1. V. &#8220;Oltre al programma ci vuole un progetto&#8221;, su Europa del 26.1.06, pag. 5: www.crui.it poi, sulla colonna di sinistra, cliccare su &#8220;Rassegna stampa&#8221;,<br />
quindi, sulla colonna di sinistra, cliccare su 26 del mese di gennaio</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Nota 2. Per il testo del disegno di legge dei DS &#8220;Istituzione dell&#8217;Autorità per la valutazione del sistema delle università e della ricerca&#8221;:</p>
<p>http://cnu.cineca.it/nazionale06/modica_24_01.doc</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Nota 3. &#8220;Il 2% del fondo ordinario&#8221; equivale a circa il 20% della parte del fondo non &#8216;vincolata&#8217; al pagamento degli stipendi.</span></p>
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		<title>DDL. LEGGE ENTRO LUGLIO</title>
		<link>http://www.andu-universita.it/2005/06/06/ddl-legge-entro-luglio/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 15:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;1 giugno 2005 la Commissione Cultura della Camera ha approvato il nuovo testo del DDL sullo stato giuridico dei docenti universitari (v. allegato),che sarà discusso e votato dall&#8217;Aula il 14-16 giugno. Il mondo universitario (Collegi dei Presidi, Senati Accademici, Consigli di Facoltà e di Dipartimento, Assemblee di Docenti e di Studenti, Organizzazioni unitarie della docenza) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">L&#8217;1 giugno 2005 la Commissione Cultura della Camera ha approvato il nuovo testo del DDL sullo stato giuridico dei docenti universitari (v. allegato),che sarà discusso e votato dall&#8217;Aula il 14-16 giugno.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Il </span>mondo universitario (Collegi dei Presidi, Senati Accademici, Consigli di<br />
Facoltà e di Dipartimento, Assemblee di Docenti e di Studenti, Organizzazioni unitarie della docenza) si è opposto al DDL Moratti soprattutto perché, per aumentare il numero dei precari e il periodo di precariato, metteva ad esaurimento il ruolo dei ricercatori. Contro la messa ad esaurimento e per il riconoscimento della terza fascia come primo livello del ruolo dei professori si è espressa anche la CRUI. Il DDL, nella sua attuale versione, prevede invece un precariato che può durare anche oltre sedici anni, con un&#8217;età media d&#8217;ingresso in ruolo di circa 45 anni. Infatti, l&#8217;ultima versione del DDL, tra l&#8217;altro, prevede:<br />
1. gli &#8220;assegni di ricerca&#8221; sono sostituiti da &#8220;contratti di ricerca e di<br />
insegnamento&#8221; della durata di sei anni, con meno garanzie e senza più un<br />
limite inferiore per la loro retribuzione (comma 3, art. 3 &#8211; norma proposta<br />
da DS e Margherita) (v. nota);<br />
2. ai precedenti contratti &#8216;seguono&#8217; quelli &#8220;di diritto privato a tempo determinato&#8221; della durata di altri sei anni (comma 6, art. 3);<br />
3. a coloro che hanno svolto tutti e sei anni di &#8220;contratto di diritto privato&#8221; è consentito l&#8217;accesso alla &#8216;nuova&#8217; figura, assolutamente indeterminata, di &#8220;ricercatore a tempo indeterminato&#8221; (comma 6-bis dell&#8217;art. 3);<br />
4. l&#8217;attuale ruolo dei ricercatori è messo ad esaurimento (comma 2 dell&#8217;art. 2);<br />
5. per gli attuali ricercatori è previsto il titolo di &#8220;professore aggregato&#8221;. Lo stesso titolo è &#8216;offerto&#8217;, in pratica, anche a chiunque altro operi nell&#8217;Università. Ai &#8220;professori aggregati&#8221; è possibile imporre lo svolgimento di un corso (comma 11 dell&#8217;art. 3) ed essi sono obbligati al tempo pieno (comma 9 dell&#8217;art. 3 &#8211; norma approvata anche dai DS). Nessun Gruppo parlamentare ha finora presentato emendamenti che accolgano la richiesta principale delle Organizzazioni unitarie della docenza: netta distinzione tra reclutamento (con concorsi) e avanzamento nella carriera (con giudizi nazionali di idoneità non comparativi).</p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">È ormai chiara la volontà della lobby accademica trasversale di completare la demolizione dell&#8217;Università statale facendo approvare, in via definitiva, il suo DDL entro luglio. È perciò indispensabile riprendere l&#8217;iniziativa promovendo forme<br />
d&#8217;agitazione più incisive, organizzando Assemblee negli Atenei e manifestando davanti a Montecitorio il 14 giugno alle ore 11 in concomitanza con l&#8217;inizio della discussione in Aula, come indicato dalle Organizzazioni unitarie della docenza.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">3 giugno 2005</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Nota. Le Organizzazioni unitarie della docenza chiedono invece contratti di<br />
durata massima di tre anni, con le tutele e le garanzie del lavoro subordinato, un limite retributivo inferiore stabilito nazionalmente, un numero di contratti rapportato agli sbocchi in ruolo e la cancellazione della giungla delle figure precarie<br />
</span></p>
<p>ALLEGATO</p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Stato giuridico dei docenti universitari (C. 4735 e abb.-A)<br />
TESTO RISULTANTE DALL&#8217;ESAME DEGLI EMENDAMENTI AL 1 GIUGNO 2005.<br />
QUESTO TESTO SARÀ DISCUSSO E VOTATO DALL&#8217;ASSEMBLEA DELLA CAMERA IL 14-16 GIUGNO.<br />
(Attenzione: il testo è stato &#8216;ricostruito&#8217; dall&#8217;ANDU sulla base del resoconto della seduta della Commissione e potrebbe contenere errori)</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Art. 1. (Princìpi).<br />
1. L&#8217;università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca. Ai professori universitari è garantita la libertà di scelta sui contenuti e sulla metodologia degli insegnamenti.<br />
2. Al finanziamento dell&#8217;università concorrono fondi pubblici e privati, allocati secondo criteri di qualità, competenza, merito, attrattività, utilità sociale e competitività.<br />
3. Per lo sviluppo e il miglioramento della qualità del sistema universitario e le sue interazioni con il territorio, il Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca definisce, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni<br />
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,un piano programmatico di investimenti,corredato da apposita relazione tecnica, da sottoporre al Consiglio dei ministri, finalizzato a:<br />
a) garantire l&#8217;accesso e il mantenimento agli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi;<br />
b) aumentare il numero di laureati e di dottori di ricerca, nonché in generale il numero di giovani con titolo universitario e di formazione professionale superiore, in maniera congruente con i migliori risultati a livello europeo ed internazionale, nonché con le necessità dello sviluppo socio-economico del Paese;<br />
c) razionalizzare l&#8217;offerta formativa e l&#8217;orientamento agli sbocchi professionali;<br />
d) ampliare e migliorare i servizi destinati agli studenti;<br />
e) favorire l&#8217;accesso dei giovani alla docenza universitaria in modo da garantire un qualificato ricambio generazionale ed assicurare la continuità dell&#8217;offerta didattica e della ricerca;<br />
f) potenziare la ricerca di base e l&#8217;alta formazione, il relativo collegamento in rete, a livello nazionale, europeo e internazionale, nonché la convergenza su tematiche di rilevante valore socio-economico;<br />
g) sostenere il processo di internazionalizzazione degli atenei;<br />
h) sostenere il processo di convergenza dei sistemi di alta formazione dell&#8217;Unione europea, anche assicurando un adeguato rapporto tra docenti e studenti;<br />
i) promuovere la mobilità fra atenei e fra enti di ricerca italiani e stranieri, scuola e università, quale fattore indispensabile per favorire la circolazione del sapere, lo sviluppo della ricerca e l&#8217;efficacia della didattica.<br />
4. All&#8217;attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 si provvede nei<br />
limiti delle risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.<br />
ART. 1-bis. (Promozione al livello superiore e valutazioni) SOPPRESSO<br />
ART. 1-ter. (Sistema di valutazione).<br />
1. Le università sottopongono periodicamente i loro professori ad una valutazione delle attività di ricerca, didattiche e organizzative svolte da ciascun professore in base ai seguenti principi:<br />
a) per quanto riguarda la ricerca, sono valutate la qualità, l&#8217;intensità e la continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale;<br />
b) per quanto riguarda la didattica, sono valutate la qualità, la capacità comunicativa, l&#8217;impegno e la dedizione dell&#8217;attività di insegnamento condotta nei corsi di studio universitari ad ogni livello, nelle iniziative di orientamento e tutorato degli studenti, in particolare per la preparazione delle tesi di laurea specialistica e di dottorato di ricerca e nell&#8217;avviamento dei giovani alla ricerca;<br />
c) per quanto riguarda la gestione, sono valutate la partecipazione qualificata alle attività collegiali di indirizzo, programmazione e governo delle attività universitarie, nonché l&#8217;efficacia di azione nei compiti di responsabilità assunti per la direzione o il coordinamento di strutture universitarie, permanenti o temporanee, afferenti al proprio ateneo o al sistema universitario nazionale o internazionale;<br />
d) la valutazione è effettuata su richiesta degli interessati ed è affidata a professori universitari esperti del settore scientificodisciplinare e alle autorità accademiche, secondo norme, procedure e criteri stabiliti in appositi regolamenti universitari approvati dal senato accademico ed emanati con le modalità di cui all&#8217;articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;<br />
e) nel caso di valutazione negativa o di mancata richiesta di valutazione, la progressione economica di carriera del professore interessato rimane sospesa fino al successivo giudizio valutativo. Nel caso di mancata richiesta di valutazione per un periodo di otto anni, il professore interessato è sospeso dall&#8217;impiego ovvero, ove possibile, collocato a riposo.<br />
ART. 1-quater. (Compiti e doveri dei professori).<br />
1. I professori universitari hanno il compito istituzionale e l&#8217;obbligo di svolgere funzioni di ricerca e di didattica nella propria università, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle proprie ricerche nonché, nel rispetto delle indicazioni di programmazione e di coordinamento deliberate dai competenti organi di ateneo, dei contenuti e dell&#8217;impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano altresì funzioni assistenziali inscindibili<br />
da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.<br />
ART. 2. (Norme di delega per il riordino del reclutamento dei professori<br />
universitari).<br />
1. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell&#8217;autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:<br />
a) il Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:<br />
1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l&#8217;idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria, incrementato di una quota ulteriore non superiore al 20 per cento, nonché le procedure e i termini per l&#8217;indizione, l&#8217;espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore<br />
disciplinare deve comunque essere bandito non meno di un posto per quinquennio;<br />
2) le modalità, prevalentemente a sorteggio, e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, che assicurino obiettività e imparzialità, ivi compresa la partecipazione, a condizioni di reciprocità, di docenti designati da atenei dell&#8217;Unione europea, nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le commissioni;<br />
3) la durata dell&#8217;idoneità scientifica, non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l&#8217;idoneità;<br />
b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento, salvo che per le discipline marcatamente specialistiche;<br />
c) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un&#8217;anzianità di servizio non inferiore a 15 anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell&#8217;insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini.<br />
c-bis) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio di cui all&#8217;articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e all&#8217;articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della<br />
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Una ulteriore quota dell&#8217;1 per cento è riservata ai tecnici laureati ammessi con riserva alla terza tornata di giudizi di idoneità per l&#8217;accesso al ruolo dei professori associati e non valutati dalle commissioni esaminatrici;<br />
c-ter) nelle prime quattro tornate di giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l&#8217;incremento delnumero massimo di soggetti che possono conseguire l&#8217;idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno. Ai fini della chiamata degli idonei da parte delle università, una quota pari al 30 per cento delle risorse disponibili nei bilanci delle università stesse per le cessazioni dai rispettivi ruoli dei professori e dei ricercatori universitari è destinata, per un quadriennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, al<br />
finanziamento dei differenziali stipendiali tra il trattamento retributivo medio dei ricercatori confermati e quello dei professori associati.<br />
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite esclusivamente le procedure di cui al comma 1, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla medesima data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l&#8217;idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento.<br />
ART. 3. (Norme concernenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari).<br />
1. Le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera a). La delibera di chiamata definisce le<br />
fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal<br />
comma 9, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai<br />
professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della<br />
corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti<br />
pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali<br />
di durata almeno pari alla durata del rapporto.                                                   </span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">2. Le università possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all&#8217;estero, che abbiano conseguito all&#8217;estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di<br />
professore ordinario mediante chiamata di studiosi di chiara fama, cui è<br />
attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.<br />
3. Le università, sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa statale e comunitaria in materia, posson stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, denominati &#8220;Contratti di ricerca e di insegnamento universitario&#8221;, per l&#8217;espletamento di funzioni didattiche e di ricerca presso le strutture dell&#8217;ateneo, con studiosi italiani o stranieri, non dipendenti dall&#8217;università, in possesso<br />
di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere, aventi le<br />
seguenti caratteristiche:<br />
a) i contratti hanno durata al massimo triennale, sono rinnovabili al massimo una volta e non danno ai titolari alcun diritto in relazione all&#8217;accesso alla docenza universitaria di ruolo;<br />
b) il numero di tali contratti non può superare, per ciascuna struttura universitaria presso cui sono attivati, il 20 per cento del numero dei docenti di ruolo afferenti alla medesima struttura, anche ai fini del rispetto dei requisiti minimi necessari per l&#8217;attivazione dei corsi di studio;<br />
c) i regolamenti universitari disciplinano le procedure per la scelta dei titolari dei contratti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, garantendo comunque priorità ai candidati che siano impegnati all&#8217;estero in attività didattiche e di ricerca da almeno un triennio con rapporto di lavoro continuativo e che abbiano acquisito un&#8217;elevata qualificazione scientifica e professionale riconosciuta in ambito internazionale;<br />
d) il possesso del dottorato di ricerca, o di un diploma di specializzazione, o di un master universitario di secondo livello, o l&#8217;essere stato titolare di assegno di ricerca costituisce titolo preferenziale nella scelta dei titolari dei contratti;<br />
e) il trattamento economico dei contratti è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio;<br />
f) la partecipazione dei titolari dei contratti agli organi collegiali universitari è determinata nello statuto e nei regolamenti dell&#8217;ateneo;<br />
g) i contratti di ricerca e di insegnamento universitario sostituiscono a tutti gli effetti gli assegni di ricerca di cui all&#8217;articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ne utilizzano le relative risorse finanziarie.<br />
5. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.<br />
6. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente,<br />
conseguito in Italia o all&#8217;estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati fino ad un massimo complessivo di sei anni, escluso il dottorato di ricerca. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato di norma almeno a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle<br />
compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l&#8217;espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L&#8217;attività svolta dai soggetti di cui al presente<br />
comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli.<br />
6-bis. Per l&#8217;accesso ai posti di ricercatore a tempo indeterminato è richiesto il requisito di essere stati titolari dei contratti di cui al comma 6 per il periodo massimo di sei anni ivi previsto. L&#8217;accesso avviene a seguito di procedure selettive disciplinate da ciascuna università con propri regolamenti, secondo la programmazione del fabbisogno di personale.<br />
8. Il conseguimento dell&#8217;idoneità scientifica di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l&#8217;accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei<br />
titoli.<br />
9. L&#8217;attività didattica dei professori universitari è a tempo pieno o a tempo definito, con la sola esclusione dei professori aggregati, a cui si applica esclusivamente il tempo pieno. Ciascun professore può optare tra il regime a tempo definito, equivalente ad un minimo di 300 ore annuali, e il regime a tempo pieno, equivalente ad un minimo di 500 ore annuali. La scelta per il tempo definito deve essere effettuata tramite apposita richiesta da presentare al rettore dell&#8217;ateneo di appartenenza almeno sei mesi prima dell&#8217;inizio di ogni anno accademico. Il rettore, entro 60 giorni dalla comunicazione, accerta la compatibilità della richiesta con il rispetto dell&#8217;obbligo di non concorrenza e degli obblighi derivanti dagli impegni scientifici e didattici, nonché la compatibilità con il perseguimento dei fini istituzionali dell&#8217;università e l&#8217;assenza di ulteriori profili di nocumento economico o dal prestigio dell&#8217;università medesima. Per il personale medico universitario restano fermi gli obblighi derivanti dallo svolgimento di attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN) secondo il regime prescelto, nonché lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dall&#8217;articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per lo svolgimento delle medesime attività. L&#8217;elettorato passivo a tutte le cariche istituzionali di<br />
ateneo, di facoltà, di corso di laurea, di scuola di specializzazione, di dottorato e di dipartimento è esclusivamente riservato ai professori universitari che abbiano optato per il regime a tempo pieno.<br />
10. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell&#8217;anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all&#8217;articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori<br />
11. I professori di materie cliniche attualmente in servizio esercitano le<br />
proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell&#8217;anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.<br />
12. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati, nonché ai professori incaricati stabilizzati è attribuito, a domanda, il titolo di professore aggregato quale terzo livello di docenza. Ai soggetti in possesso della qualifica di &#8220;elevata professionalità&#8221;e ai laureati dell&#8217;area tecnico-scientifica e socioassistenziale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuito, a domanda, lo stesso titolo, previa positiva valutazione, da parte di una<br />
apposita commissione presieduta da un membro esterno e composta<br />
pariteticamente da membri interni ed esterni, secondo quanto deciso dalla<br />
facoltà di appartenenza, dell&#8217;attività scientifica o didattica svolta opportunamente documentata. I professori aggregati hanno la responsabilità di corsi e moduli curriculari loro affidati, ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici e sono altresì tenuti ad assolvere i compiti di tutorato e di didattica integrativa. Il titolo di professore aggregato è attribuito per il periodo di durata dell&#8217;incarico ai titolari di incarichi di insegnamento conferiti ai sensi del decreto del Ministro dell&#8217;università<br />
e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, nonché ai sensi dell&#8217;articolo 12 della legge 19 dicembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.<br />
13. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l&#8217;assegno aggiuntivo di tempo pieno, con possibilità di opzione per il regime di cui al comma 9 della nuova disciplina e con salvaguardia dell&#8217;anzianità acquisita.<br />
14. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.<br />
14-bis. Con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell&#8217;interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche modalità per favorire l&#8217;ingresso in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all&#8217;Unione europea chiamati a ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui al comma 3.<br />
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2 sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Sono comunque abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigoreART. 4. (Norme procedurali).<br />
1. I decreti legislativi di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, sono adottati su proposta del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i<br />
decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi<br />
dei decreti legislativi deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi<br />
dell&#8217;articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.<br />
2. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, con il rispetto degli stessi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.<br />
ART. 5. (Copertura finanziaria).<br />
1. Fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 1, commi 3 e 4, dall&#8217;attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. della presente legge, e norme incompatibili con le sue disposizioni.<br />
</span></p>
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		<title>DDL PER FORZA</title>
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		<pubDate>Tue, 31 May 2005 14:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDU</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nessuno dei Deputati della Commissione Cultura della Camera si è mai espresso a favore della messa ad esaurimento dei ricercatori, eccetto il suo Presidente, l&#8217;on. Ferdinando Adornato, contrario alla terza fascia. Prima dell&#8217;inizio dell&#8217;esame del DDL sullo stato giuridico dei docenti universitari da parte della sua Commissione, Adornato aveva manifestato la sua contrarietà alla terza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Nessuno dei Deputati della Commissione Cultura della Camera si è mai espresso a favore della messa ad esaurimento dei ricercatori, eccetto il suo Presidente, l&#8217;on. Ferdinando Adornato, contrario alla terza fascia. Prima dell&#8217;inizio dell&#8217;esame del DDL sullo stato giuridico dei docenti universitari da parte della sua Commissione, Adornato aveva manifestato la sua contrarietà alla terza fascia della docenza ad una delegazione dell&#8217;ANDU, ma aveva però aggiunto che non avrebbe fatto pesare tale convinzione nello svolgimento del suo ruolo di Presidente. </span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Invece Adornato ha poi condizionato l&#8217;esame del provvedimento &#8216;supportando&#8217; in più occasioni il Relatore e il Rappresentante del Governo, incapaci di rappresentare adeguatamente le ragioni dalla lobby accademica in una Commissione contraria al provvedimento. Lo stesso Adornato ha in qualche occasione &#8216;forzato&#8217; il suo ruolo istituzionale, come denunciato all&#8217;interno della Commissione. È successo anche nella seduta del 26 maggio 2005 quando ha consentito la votazione di emendamenti incongrui rispetto a quelli precedentemente approvati, attribuendone, di fatto, la responsabilità agli &#8220;articoli e commi aggiuntivi, introdotti da emendamenti approvati NONOSTANTE il parere<br />
contrario del relatore e del Governo&#8221; (nota 1). Insomma, la Commissione non deve disturbare il &#8216;manovratore&#8217;, cioè coloro che hanno condizionato e stanno condizionato pesantemente l&#8217;autonomia del Parlamento, come è stato più volte denunciato da Deputati della Maggioranza e dell&#8217;Opposizione. Una Commissione alla quale è stato &#8216;imposto&#8217; un Relatore che non ne fa parte, assolutamente incapace di svolgere il suo compito, ma attentissimo a non deludere coloro che con tutti i mezzi e ad ogni costo vogliono eliminare la terza fascia. E questo nonostante lo stesso Relatore abbia ricordato più volte di essere a favore della terza fascia. Sarà forse questo &#8216;conflitto interiore&#8217; a portarlo a sostenere cose assolutamente infondate, come quando &#8220;sottolinea, in particolare, che l&#8217;istituzione della terza fascia determinerebbe un significativo aggravio di costi per la finanza pubblica.&#8221; La verità invece è che se il ruolo dei ricercatori venisse trasformato in<br />
terza fascia di professore non ad esaurimento, mantenendo le attuali mansioni e quindi l&#8217;attuale retribuzione, gli unici &#8216;costi&#8217; sarebbero:<br />
1. il riconoscimento del titolo di &#8220;professore&#8221; a chi ne sta già svolgendo l&#8217;attività (come peraltro previsto da un emendamento del Relatore approvato);<br />
2. la partecipazione ai Consigli di Facoltà di tutti i ricercatori, inaccettabile soprattutto nelle Facoltà di Giurisprudenza di Napoli, Roma 1 e Torino;<br />
3. un periodo di precariato di gran lunga minore di quello che si avrebbe se si riducessero a due le attuali tre fasce della docenza.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Il DDL governativo sullo stato giuridico dei docenti universitari è stato pensato, elaborato e &#8216;gestito&#8217; da quella lobby accademica trasversale che vuole cancellare l&#8217;attuale terza fascia della docenza: il ruolo dei ricercatori. Ruolo che è loro &#8216;sfuggito di mano&#8217; avendo assunto le caratteristiche di piena docenza per le innumerevoli leggi approvate nei venticinque anni successivi alla sua costituzione e per l&#8217;attività effettivamente svolta soprattutto con la riforma didattica. Un&#8217;operazione che vuole scimmiottare modelli stranieri senza forse capire fino in fondo che la messa ad esaurimento dei ricercatori, IN ITALIA, produrrebbe una ancora minore autonomia dei docenti precari nelle attività di ricerca e di insegnamento, peggiorando pesantemente le loro condizioni di vita. Ma gli accademici italo-americaneggianti non sentono ragioni e dall&#8217;alto della loro potenza trasversale vogliono completare l&#8217;opera di distruzione dell&#8217;Università statale già iniziata con la finta autonomia finanziaria e statutaria degli Atenei, con l&#8217;imposizione del disastroso &#8220;3 + 2&#8243;, con i finti concorsi locali, con la costituzione di centri di auto-eccellenza, con la controriforma del CUN ora pluri-prorogato.<br />
L&#8217;azione di questo gruppo di &#8216;apprendisti stregoni&#8217; ha portato ora alla approvazione in Commissione di un testo che non ha né capo né coda e che probabilmente si tenterà di &#8216;aggiustare&#8217; in Aula, forse ricorrendo al voto di fiducia. In questo modo si darebbe una bella lezione a quel movimento universitario che per la prima volta ha osato ostacolare, con una grande e compatta protesta, l&#8217;operato di chi è abituato a gestire come vuole l&#8217;Università, contando sul pesante condizionamento interno-esterno del Parlamento e sul controllo assoluto della &#8216;grande&#8217; stampa. Controllo che è arrivato alla vera e propria manipolazione della realtà, come hanno fatto i promotori dell&#8217;Appello della Fondazione Magna Carta. L&#8217;Appello, trasversale e qualunquista, lanciato il 30 marzo 2005 sul Riformista contro coloro che direbbero solamente dei no, cioè coloro che si oppongono alla messa ad esaurimento dei ricercatori (CRUI, Collegi dei Presidi, Senati Accademici, Consigli di Facoltà e di Dipartimento, Assemblee di Docenti e di Studenti, Organizzazioni unitarie della docenza), si concludeva: &#8220;ma se questa voce non sarà sufficientemente forte e non riuscirà ad esprimersi in un numero significativo di adesioni, allora la nostra iniziativa non avrà più ragione di continuare.&#8221; Il Presidente della Fondazione Magna Carta, Gaetano Quagliarello, uno dei dodici promotori dell&#8217;Appello, il 31 marzo 2005 aveva quantificato il &#8220;numero significativo di adesioni&#8221; dichiarando al Sole 24-ore: &#8220;duemila firme entro un mese mi sembra una buona base dalla quale partire&#8221;. Dopo DUE mesi sono state raccolte appena 1400 firme e lo stesso Quagliarello ora dichiara: &#8220;solo affidandoci a buona volontà e tam tam orale, abbiamo raccolto 1400 firme in SOLI DUE mesi.&#8221; (nota 2). Chi si contenta gode, ma non ha il diritto di deformare la realtà: l&#8217;INSUCCESSO nella raccolta delle firme lo si è avuto NONOSTANTE per ben due volte tutta la &#8216;grande&#8217; stampa abbia &#8216;propagandato&#8217; l&#8217;Appello; altro che &#8220;buona volontà e tam tam orale&#8221;! La stessa &#8216;grande&#8217; stampa, eccetto parzialmente il Riformista, non ha invece dato alcuno<br />
spazio alle ragioni di coloro che l&#8217;Appello attacca. </span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">La lobby trasversale condiziona anche l&#8217;Opposizione, &#8216;guidata&#8217; da quello stesso Gruppo accademico che ha governato sull&#8217;Università nella scorsa legislatura e che si prepara a tornare a farlo.<br />
Un Gruppo che ha recentemente &#8216;contribuito&#8217; all&#8217;approvazione quasi unanime della norma, non richiesta da nessun Organismo e da nessuna Associazione, con la quale è stato ridotto ad uno il numero di idonei dei finti concorsi locali. Un Gruppo che continua ad opporsi alle principali richieste delle Organizzazioni unitarie della docenza: netta distinzione tra reclutamento per concorsi e avanzamento per giudizi di idoneità a numero aperto, trasformazione in modo univoco del ruolo dei ricercatori in terza fascia di professore, contenimento in TRE anni del periodo di precariato ed eliminazione della giungla di figure precarie. Negli emendamenti presentati dall&#8217;Opposizione non sono state accolte le principali richieste delle Organizzazioni, mentre sono stati inseriti nuovi punti per soddisfare le richieste dell&#8217;accademia che conta. Infatti l&#8217;Opposizione avrebbe voluto introdurre il titolo di &#8220;professore d&#8217;eccellenza&#8221; (emendamento 2.7), istituire la figura di &#8220;professore<br />
aggregato&#8221; fino a sei anni nell&#8217;ambito di &#8220;convenzioni con imprese o fondazioni&#8221; con &#8220;trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari&#8221; (3.41), prevedere per i professori a tempo pieno &#8220;un impegno di almeno mille ore annue&#8221; (3.74) o &#8220;di almeno cinquecento ore annue&#8221; (3.73), togliere il fuori ruolo &#8220;anche a tutti i professori di ruolo attualmente in servizio&#8221; potendo loro attribuire &#8220;la qualifica di professore emerito e affidargli, fino al raggiungimento dell&#8217;ottantacinquesimo anno di età, compiti di didattica e di ricerca con l&#8217;esclusione di compiti gestionali.&#8221;<br />
(3.77). Quest&#8217;ultimo emendamento è stato ritirato. È stato invece approvato l&#8217;emendamento 3.38 dell&#8217;Opposizione che sostituisce gli assegni di ricerca con &#8216;nuovi&#8217; &#8220;Contratti di ricerca e di insegnamento&#8221; della durata di sei anni dopo i tre di dottorato, fino al &#8220;50 per cento del numero dei docenti di ruolo&#8221;, cioè fino a 26.000 precari, senza vietare qualsiasi altra forma di precariato e lasciando ai &#8220;limiti<br />
delle compatibilità di bilancio&#8221; di ogni singolo Ateneo la determinazione<br />
del trattamento economico. Insomma, l&#8217;Opposizione e la Maggioranza hanno deciso insieme di mantenere, nella sostanza, la consistenza e la durata dell&#8217;attuale precariato e questo nonostante che pochi giorni prima il sen. Modica, parlando a nome di tutta l&#8217;Opposizione, avesse pubblicamente affermato che era necessario azzerare (in tutti i sensi) il precariato. Infatti, a suo parere, sarebbe stato necessario prevedere che, dopo il dottorato, si potesse diventare direttamente a trenta anni professore, con piena autonomia di ricerca e di insegnamento. Ricordiamo che l&#8217;Opposizione, mentre al Senato non si è opposta alla definitiva cancellazione dell&#8217;idea stessa di un Organo democratico di<br />
autogoverno del Sistema nazionale universitario, alla Camera ha presentato e fatto approvare dalla Commissione Cultura la trasformazione del CNVSU e del CIVR in &#8220;agenzia autonoma e indipendente, con funzioni di authority per la valutazione esterna della ricerca, della didattica e degli atenei, nonché del sistema universitario nel suo insieme.&#8221; (emendamento 1.7). Un&#8217;operazione pericolosa proprio perché manca (e si vuole che manchi per sempre) un Organo nazionale di autogoverno che difenda l&#8217;autonomia del Sistema universitario dal potere politico e dai poteri forti dell&#8217;accademia. </span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Ribadiamo che è indispensabile che il DDL sia ritirato, mentre è sempre più necessaria e urgente l&#8217;approvazione di tre provvedimenti che prevedano:<br />
1. il bando nei prossimi anni (con uno specifico finanziamento statale aggiuntivo) di almeno 20.000 nuovi posti in ruolo nella terza fascia per i giovani docenti, per dare uno sbocco concreto agli attuali oltre 50.000 precari e per &#8216;prevenire&#8217; il prossimo pensionamento di oltre metà degli attuali professori e ricercatori;<br />
2. la TRASFORMAZIONE del ruolo dei ricercatori in terza fascia dei professori non ad esaurimento, con l&#8217;espressa previsione della partecipazione ai Consigli di Facoltà;<br />
3. la fine dell&#8217;attuale mercato dei concorsi, distinguendo nettamente tra il reclutamento (concorsi nazionali prevalentemente nella terza fascia) e l&#8217;avanzamento di carriera (giudizi nazionali individuali, con pieno e immediato riconoscimento della nuova qualifica, senza l&#8217;ulteriore chiamata della Facoltà dove il docente continua a lavorare), prevedendo uno specifico budget nazionale per i connessi incrementi stipendiali. È indispensabile che a tutti i livelli le commissioni giudicatrici nazionali siano composte solo da professori ordinari sorteggiati.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">31 maggio 2005</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Nota 1. V. il resoconto della seduta del 26 maggio 2005 della Commissione<br />
Cultura della Camera in:<br />
<a href="http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/bollet/200505/0526/pdf/07.pdf">http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/bollet/200505/0526/pdf/07.pdf</a></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Nota 2. V. l&#8217;articolo &#8220;Gli autoconvocati hanno vinto la scommessa delle firme&#8221;, sul Riformista del 28 maggio 2005, pag. 6:<br />
<a href="http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2005/05/34207327.pdf">http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2005/05/34207327.pdf</a></span></p>
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