A tutti i Senatori. Emendamenti al DdL sul precariato universitario. Perché la Commissione non discute?

Per leggere il testo del DdL all’esame, in sede deliberante, della Commissione Istruzione del Senato cliccare qui.
Per ogni articolo, dopo gli emendamenti proposti, si trova una Motivazione

A TUTTI I SENATORI

EMENDAMENTI PER ABOLIRE IL PRECARIATO

Premessa

 

  1. Almeno 30.000 posti di ruolo

Una legge che ha veramente come obiettivo la fine del precariato non può non contenere il bando straordinario di almeno 30.000 posti di ruolo, come richiesto nel documento di ADI, ANDU, ARTeD, CISL UNIVERSITA’, CNU, FLC CGIL, RETE 29 APRILE e UNIVERSITA’ MANIFESTA (“Combattere la precarietà, non le precarie e I precari”).

  1. Perché la Commissione del Senato non discute il DdL?

Per quanto riguarda il disegno di legge sul precariato e il reclutamento all’esame della Commissione Istruzione del Senato, va dato atto alla Presidenza della Commissione di avere svolto una ampia consultazione delle rappresentanze dell’Università e degli Enti di ricerca,

Anche per questo, sorprende e preoccupa la successiva scelta della Commissione (v. resoconto,  pagg. 47-48) di non discutere affatto il disegno di legge e di passare direttamente alla presentazione (entro il 29 settembre) e alla votazione degli emendamenti. Va ricordato che la trattazione del provvedimento sta avvenendo in sede deliberante, escludendo pertanto l’intervento dell’Aula.

Un provvedimento come quello in esame – così importante per l’Università e per l’intero Paese, oltre che per i precari – non può essere votato senza che alcun Senatore si sia espresso sui contenuti del testo attuale e sulle osservazioni e sulle proposte avanzate da chi è stato audito.

Tutto questo dopo che la Camera ha approvato il pessimo testo del DdL, ora all’esame della Commissione Istruzione del Senato, senza alcun voto contrario, nella solita logica che ha sempre visto, nella sostanza, l’intero Parlamento recepire quanto voluto da coloro che hanno e stanno smantellando il Sistema universitario nazionale statale (v., in particolare, il documento “Gli Atenei internazionali del Presidente della CRUI. La fine del sistema nazionale degli Atenei statali”).

In questo contesto, è, in particolare, grande la preoccupazione che la Commissione possa accogliere le richieste di coloro che vorrebbero addirittura peggiorare l’attuale inaccettabile testo del disegno di legge (v. “CRUI e CUN insieme per peggiorare il DdL” al punto 3 di un precedente documento dell’ANDU).

  1. Nel frattempo altro precariato e asservimento alle imprese

La recente scelta del Ministero di bandire, in tutta fretta, migliaia di borse di dottorato e di posti di Rtda strettamente collegati alle imprese (almeno 6 mesi in una azienda), conferma la volontà sia di incrementare il precariato (Rtda), sia di asservire l’università e la ricerca a interessi contingenti privati, accrescendo anche la differenziazione tra gli atenei a seconda della loro ubicazione.

Sulla questione del rapporto università-imprese è interessante quanto si legge sull’Avvenire del 27 settembre 2021 (“Anche l’università ripensa se stessa”): “Su questo punto bisognerà vigilare affinché il denaro pubblico investito in università e ricerca vada davvero a vantaggio della collettività e non di pochi potentati industriali e finanziari.”

La scelta è stata improvvisata, senza peraltro prevedere alcun finanziamento per la ricerca da svolgere, come rimarcato anche da Dario Braga (v. “Finanziare la ricerca non significa solo pagare i salari” sul Sole 24 ore del 24 settembre 2021) e senza prevedere alcuna autonomia dei giovani ricercatori nella gestione degli eventuali fondi di ricerca.

 

EMENDAMENTI PROPOSTI

Gli emendamenti agli articoli 4 e 5 potrebbero contenere errori formali e incompletezze dovuti anche al poco tempo disponibile. Si aspettava di elaborali e proporli dopo la discussione generale in Commissione che invece non avrà luogo – v.al punto b) della Premessa.

 

Art. 2.

(Borse di ricerca)

 

Sopprimere l’intero articolo

Conseguentemente,

all’articolo 8, sopprimere i commi 1 e 2.

 

= Motivazione

L’istituzione delle “Borse di ricerca” porterebbe a uno sconfinato ultra-precariato, privo di qualsiasi tutela, sottoposto al controllo diretto del singolo barone che avrà anche modo di individuare chi, a suo giudizio, meriterà di accedere a un dottorato.

Contro l’istituzione delle “Borse di ricerca” si è espressa anche la Presidente del CNR (v. i punti 63-66 del documento presentato alla Commissione Istruzione del Senato).

In tale documento si legge, tra l’altro, che l’introduzione delle “Borse di ricerca” avrebbe come “conseguenza che un neo-laureato dovrebbe vedere allungato il proprio periodo di formazione con questo ulteriore step – privo di tutele economiche e sociali definite – prima di accedere al dottorato di ricerca, contraddicendo peraltro lo spirito che anima il disegno di legge, e cioè l’abbreviamento del percorso che conduce all’immissione in ruolo” (punto 64) e si invita la Commissione del Senato a “valutare l’ipotesi di cancellare questo contratto di ricerca dal disegno di legge” (punto 65).

 

Art. 4.

(Assegni di ricerca)

 

Sostituire l’intero articolo con il seguente:

 

L’articolo 22 della legge 240/10 è sostituito integralmente dal seguente:

 

Art. 22 (Contratti pre-ruolo)

  1. Al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, finalizzata alla formazione alla docenza universitaria, le università possono bandire contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce le modalità di svolgimento delle suddette attività; tali modalità sono definite con decreto del Ministro.
  2. I contratti hanno durata triennale e non sono prorogabili. Al fine della durata non rilevano i periodi trascorsi in astensione obbligatoria per maternità, paternità o per gravi motivi di salute.
  3. I contratti prevedono esclusivamente il regime di tempo pieno. I titolari dei contratti possono essere responsabili di progetti di ricerca e possono svolgere attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per non più di 250 ore annue complessive, con possibilità di assegnazione di non più di un corso e per non più di sei CFU. L’impegno didattico deve essere concordato con il diretto interessato.
  4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato.
  5. La commissione giudicatrice per l’accesso ai contratti è costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quelle interessate, sorteggiati tra tutti i professori di prima e seconda fascia
  6. Entro scadenze annuali o biennali le singole università possono bandire i contratti di pre-ruolo in numero non superiore al 120% dei posti di ruolo programmati.
  7. I concorsi per i contratti di cui al comma 1, banditi dalle università, vengono svolti da una unica commissione nazionale giudicatrice per settore che definirà una graduatoria dei vincitori sulla cui base essi potranno scegliere la sede in cui prendere servizio tra le università che hanno bandito i posti.
  8. Alla stessa persona non può essere attribuito più di un contratto anche in sedi diverse.

 

Conseguentemente:

in tutto l’articolato della Legge 240/10 la dicitura “assegni di ricerca” è sostituta dalla dicitura “contratti pre-ruolo”.

 

= Motivazione

Gli assegni di ricerca mantenuti nell’attuale testo del DdL costituiscono una figura di precari “usa e getta”, criticata ormai a tutti i livelli. Al loro posto va previsto un pre-ruolo con una nuova figura non precaria, quindi adeguatamente strutturata normativamente ed economicamente e, in particolare, dotata di autonomia anche nella gestione di fondi di ricerca, che vanno in questa notevolmente incrementati. Per non farne comunque un’occasione di nuovo precariato, è anche indispensabile che sia di breve durata (3 anni) e che vi si acceda in una quantità rapportata ai posti in ruolo programmati. Inoltre, per finirla con la cooptazione-arbitrio personale, è necessario che la scelta dei nuovi ricercatori a tempo determinato avvenga da parte di una commissione giudicatrice realmente nazionale e realmente indipendente dal ‘maestro’ che è riuscito a farsi bandire il posto destinato al suo allievo prediletto (finti concorsi locali).

 

Art. 5.

(Ricercatori universitari)

 

Al comma 1, lettera b), punto 3),

 

sostituire il periodo con il seguente: “La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata.” con il seguente: “La commissione è costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quelle interessate, sorteggiati tra tutti i professori di prima e seconda fascia.”

 

sopprimere le parole: “tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all’articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti.”

 

Al comma 1, lettera b), punto 3)

 

dopo il terz’ultimo periodo inserire i seguenti:

 

“Entro scadenze annuali o biennali le singole università possono bandire i posti di ricercatore a tempo determinato. I concorsi per i posti di ricercatore universitario banditi dalle università vengono svolti da una unica commissione giudicatrice per settore che definirà una graduatoria dei vincitori sulla cui base essi potranno scegliere la sede in cui prendere servizio tra le università che hanno bandito i posti.

 

Al comma 1, lettera b), punto 3)

 

sopprimere le parole: “Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”.

 

Al comma 1, lettera b), punto 3),

 

sopprimere le parole: “In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l’università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo macrosettore”.

 

Al comma 1, lettera c),

 

sostituire la parola: “sette” con la parola: “tre”.

 

Al comma 1,

 

sostituire la lettera e) con la seguente:

 

“e) Sostituire il comma 5 fino al penultimo periodo con il seguente:

 

“Al termine del contratto il ricercatore universitario è sottoposto a una valutazione da parte di una commissione nazionale composta da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quelle interessate, sorteggiati tra tutti i professori di prima e seconda fascia. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.”

 

Conseguentemente

 

alla lettera d) del comma 1.

 

= Motivazione

Sette anni di attesa prima di sapere se si diventerà o meno professore associato sono tantissimi: ne bastano tre come era previsto fino a qualche anno fa per le fasce dei ricercatori di ruolo, degli associati e degli ordinari. Per quanto riguarda le commissioni giudicatrici veramente nazionali, alle motivazioni relative alle proposte di modifica dell’articolo 4, va aggiunto che le modalità e le commissioni concorsuali nazionali metterebbero un freno allo smantellamento dello stato giuridico nazionale dei docenti, uno smantellamento che è fondamentale per lo smantellamento del Sistema nazionale universitario statale. La previsione di commissioni e modalità concorsuali nazionali all’ingresso e al termine del contratto di ricercatore universitario, renderebbe totalmente inutile il mantenimento del requisito dell’abilitazione nazionale, uno strumento la cui validità è messa in discussione da molti e da tanti anni (concorso senza posti e foglia di fico dei finti concorsi locali).

 

Art. 6.

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

 

Sopprimerlo.

Conseguentemente,

all’articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: “e gli enti pubblici di ricerca”;

all’articolo 1 comma 2, sopprimere il punto b);

 

= Motivazione

I pronunciamenti, a tutti i livelli, dei rappresentanti dell’Università e degli Enti di ricerca mostrano con tutta evidenza la forte preoccupazione per le devastanti conseguenze di una norma improvvisata e pasticciata sulla importante e delicata questione del rapporto tra Università e Enti di ricerca. Occorre invece che tale questione venga affrontata con il pieno coinvolgimento, a tutti i livelli, delle rappresentanze delle Istituzioni interessate.

 

Art. 8.

(Norme transitorie e finali)

 

 Sopprimere i commi 1, 2 e 3

 

= Motivazione

Per la soppressione dei commi 1 e 2 si è già detto nella motivazione dell’emendamento all’art 2.

Per quanto riguarda la richiesta di sopprimere il comma 3, si ricorda che in tanti in sede di audizione hanno espresso la forte preoccupazione che esso può escludere i “precari storici”.

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