‘Nuove’ abilitazioni per vecchi finti concorsi

1. ‘Nuove’ abilitazioni per vecchi finti concorsi

2. L’alternativa

 

1. ‘Nuove’ abilitazioni per vecchi finti concorsi

 E’ da anni che l’accademia italiana – a tutti i livelli e in varie maniere – è ‘impegnata’ nelle (e dalle) abilitazioni nazionali. L’andamento e l’esito della prima tornata avrebbe dovuto finalmente portare a una profonda riflessione sul significato di questo strumento: a cosa e a chi serve? E invece quasi sempre ci si è limitati a proporre aggiustamenti, arrivando anche a chiedere (v. CRUI e ROARS) abilitazioni a ‘numero chiuso’, cioè la trasformazione di una prova che per definizione è (avrebbe dovuto essere) non comparativa, in un concorso nazionale senza posti.

Insomma le si pensa tutte pur di non eliminare i finti concorsi locali (il singolo maestro che promuove il suo allievo), che da decenni caratterizzano la scelta degli associati e degli ordinari e da sempre quella di coloro che entrano nel primo livello di ruolo (prima gli assistenti, poi i ricercatori e ora gli associati).

L’attuale abilitazione nazionale – come la ‘nuova’ che si sta introducendo nel DL sulla PA (v. emendamento riportato in calce) – non serve a nulla. O meglio serve ‘solo’ come foglia di fico per coprire la cooptazione personale degli abilitati ed è servita per impedirla/rinviarla per i non abilitati; quella cooptazione personale alla quale sono legati i diffusi fenomeni di localismo, clientelismo e parentopoli che hanno da SEMPRE caratterizzato l’Università italiana.

2. L’alternativa

Esiste un’alternativa alle inutili attuali e future abilitazioni e ai finti concorsi locali? L’ANDU l’ha riproposta anche recentemente (v. più sotto), ma adottarla costerebbe moltissimo: abbandonare la ‘logica’ baronale.

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Dal documento dell’aprile 2014 (<<Ministro: “abolire i concorsi, fermare le abilitazioni”>> :

“L’alternativa all’arbitrio locale e il ruolo unico della docenza

In Italia l’unico modo – MAI adottato – per instaurare fin dall’inizio un rapporto ‘professionale’, caratterizzato da autonomia di ricerca e di insegnamento, è quello di esercitare ESCLUSIVAMENTE a livello nazionale – con commissioni interamente sorteggiate – TUTTE le scelte: dottorati, pre-ruolo, entrata in ruolo, progressione.

 E’ inoltre indispensabile introdurre il DOCENTE UNICO (pari mansioni e pari poteri, v. documento unitario), distinguendo finalmente il reclutamento dalle promozioni, con CONCORSI veramente nazionali per l’ingresso in ruolo e l’IDONEITA’ nazionale per gli avanzamenti. In questo ruolo vanno inseriti, a domanda, gli attuali ordinari, associati e ricercatori.

Con questo sistema, per la prima volta in Italia, con i concorsi nazionali il reclutamento sarebbe sottratto interamente alla scelta del singolo maestro-barone. Con le abilitazioni nazionali e il riconoscimento, immediato e a tutti gli effetti (a carico di appositi fondi nazionali), della promozione agli idonei, non si farebbe più dipendere la carriera dei docenti di ruolo dai singoli maestri-baroni. Inoltre si eviterebbe la follia accademico-giuridica che oggi consente che un associato dichiarato idoneo a ordinario svolga attività didattica e di ricerca come un ordinario ‘vero’, ma senza il relativo riconoscimento economico e normativo (e così anche per un ricercatore dichiarato idoneo ad associato o a ordinario).

Con queste soluzioni ci guadagnerebbe la qualità della ricerca e della didattica, oltre che la qualità della vita del ‘discepolo’ e anche del maestro-barone.

Inoltre, il notevole tempo impiegato dal maestro-barone per reclutare e far fare carriera al proprio allievo potrebbe essere impiegato per più utili attività istituzionali.

Naturalmente una tale riforma darebbe pienamente i suoi effetti positivi nel tempo, quando saranno superate completamente la logica e la pratica del potere baronale, fondato sulla cooptazione personale, che ha da sempre impregnato l’accademia italiana.

Va aggiunto che SOLO con questo nuovo percorso interamente e sempre nazionale avrebbe un valore altamente positivo l’introduzione del docente unico, che altrimenti risulterebbe un ‘docente plurimo’, dato che la formazione, l’ingresso in ruolo e gli avanzamenti del docente, dipenderebbero di fatto dalla cooptazione personale.

Sulla riforma generale della docenza (pre-ruolo, entrata in ruolo e promozioni) l’ANDU ha da anni elaborato una PROPOSTA ARTICOLATA  (cliccare qui).”

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EMENDAMENTO approvato il 25 luglio 2014 dalla Commissione Affari costituzionali della Camera (v. allegati al resoconto, pagg. 35-37).

ART. 14.

  Al comma 3, sopprimere le parole è sospesa per l’anno 2014 e sostituire le parole da l’indizione delle procedure sino alla fine del comma con le seguenti: le procedure relative all’anno 2014 di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono indette entro e non oltre il 28 febbraio 2015 previa revisione dei regolamenti di cui all’articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dei conseguenti decreti ministeriali.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:   «3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:   1. all’articolo 15, comma 2, la parola: “trenta” è sostituita dalla parola: “venti”;   2. all’articolo 16:

a) nel comma 1, le parole: “durata quadriennale” sono sostituite dalle seguenti: “durata di sei anni”;

b) nella lettera a) del comma 3 la parola: “analitica” è soppressa, le parole “area disciplinare” sono sostituite dalle seguenti: “settore concorsuale” e sono aggiunte in fondo le seguenti parole: “sentiti il CUN e l’ANVUR”;    c) nella lettera b) la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “dieci”;    d) nella lettera c) del comma 3 sostituire le parole: “con apposito decreto ministeriale” con le seguenti: “con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio”;    e) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente: “d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell’abilitazione senza scadenze prefissate le cui modalità sono individuate nel regolamento di cui al presente comma; il medesimo regolamento disciplina il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l’eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell’ambito dei criteri e parametri di cui alla lettera a)”;

f) nella lettera f) del comma 3 sostituire la parola: “quattro” con la seguente: “cinque” e sopprimere le parole da: “e sorteggio di un commissario” sino alla parola: “(OCSE)”; alla fine della lettera aggiungere il seguente periodo: “nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i), e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione”;    g) nella lettera g) del comma 3 le parole da: “la corresponsione” sino alla fine della lettera sono soppresse;

h) nella lettera i) del comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: “il sorteggio di cui alla lettera h) al fine di garantire una rappresentanza fin dove possibile proporzionale tra i settori scientifico-disciplinari all’interno della Commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;” e, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: “il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione”;

i) nella lettera m) del comma 3 sostituire le parole da: “a partecipare” sino alla fine della lettera con le seguenti: “a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi dalla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell’abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi dal conseguimento della stessa”;

j) dopo la lettera m) del comma 3 inserire la seguente: “m-bis) alle procedure di abilitazione si applicano, per quanto Pag. 37compatibili, le norme previste dall’articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236”;

  3-ter. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a far data dal primo marzo 2015. La durata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 è di sei anni.

3-quater. Nell’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da: “previo parere di una commissione” a: “proposta la chiamata” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta di parere”.

3-quinquies. La qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all’esito dell’abilitazione scientifica nazionale è considerata prioritaria nell’ambito della valutazione delle politiche di reclutamento previste dall’articolo 5 commi 1 lettera c) e comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49». 14. 12.(Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Piccoli Nardelli, Narduolo, Orfini, Pes, Rocchi, Rampi, Romanini, Paolo Rossi, Ventricelli.”

 

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