DDL – Chi nomina il Consiglio di amministrazione?

Giliberto Capano, dell’Universita’ di Bologna, ha inviato all’ANDU un messaggio (riportato integralmente in calce) con il quale rimarca “due errori tecnici madornali” commessi da Alberto Burgio, dell’Universita’ di Bologna, in un suo intervento sul Corriere della Sera e in un Appello promosso dallo stesso Burgio.

Giliberto Capano ha ragione. E’ infatti vero che il DDL governativo non obbliga gli Atenei ne’ a fare eleggere il Rettore solo dai professori ordinari, ne’ a fare nominare dal Rettore i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ma e’ anche vero che lo stesso DDL CONSENTIREBBE di fare partecipare tutti gli ordinari all’elezione del Rettore e di attribuire alle altre categorie un voto ponderato.

Ed e’ soprattutto vero che il DDL CONSENTE che sia il Rettore a nominare i componenti del CdA.

In ogni Ateneo, secondo lo stesso DDL, si decidera’ su queste fondamentali questioni attraverso la modifica dello Statuto da parte di un “apposito organo” composto dal “RETTORE con funzioni di PRESIDENTE, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione”. In ogni caso il nuovo statuto sara’ “adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione.” (art. 2, comma 6 del DDL governativo).

E’ opportuno ricordare che attualmente i Rettori presiedono sia il SA che il CdA e che sono stati questi Organismi, in quasi tutti gli Atenei, a consentire, modificando gli Statuti, le proroghe dei Rettori in carica oltre i mandati previsti.

Affidando agli attuali Rettori e ai ‘loro’ Organi di Ateneo le modiche di Statuto, le forze accademico-confindustriali che hanno ‘ispirato’ il DDL potranno essere certe che le modifiche decise dallo stesso sistema oligarchico che ha contribuito alla distruzione degli Atenei saranno ‘omogenee’ alla impostazione aziendalistica del  DDL.

Elementare logica democratica avrebbe invece voluto che a decidere su cosi’ fondamentali questioni fosse un Organo costituente di Ateneo (p.e., composto da rappresentanze paritetiche direttamente elette da ordinari, associati, ricercatori, tecnico-amministrativi e studenti), ma questo avrebbe potuto non rendere sicuro il commissariamento degli Atenei voluto da Confindutria e sostenuto da PDL, PD e CRUI.

In particolare, sulla centrale questione della nomina dei componenti del CdA, e’ opportuno ricordare che quanto erroneamente riportato da Alberto Burgio (nomina da parte del Rettore) ha un ‘fondamento’, anzi due.

- Primo ‘fondamento’

Nella proposta di ‘governance’ elaborata dalla Fondazione TreeLLLe nel 2003 si legge:

“LA NOMINA e la revoca dei componenti del Consiglio di Ateneo (l’equivalente del CdA previsto dal DDL governativo, ndr) sarebbero una PREROGATIVA del Rettore”, salvo che per gli ‘esterni’.

E per quanto riguarda i compiti del CdA si legge che esso ha “i compiti e le responsabilita’ tipici di ogni consiglio di amministrazione”.

E ancora: “Il Consiglio di Ateneo delibererebbe i budget revisionali, con la conseguente ripartizione delle risorse, i bilanci consuntivi di esercizio, i piani strategici di attivita’, le operazioni patrimoniali, gli impegni contrattuali dell’ateneo. Il Consiglio di Ateneo avrebbe inoltre la responsabilita’ DIRETTA della selezione del personale docente, ricercatore e tecnico-ricercatore.”

“La parola finale e dunque la responsabilita’ reale dell’assunzione rimane in capo al Consiglio di Ateneo.” Ci deve essere l’obbligo “che meta’ dei componenti, escluso il Rettore, siano scelti all’interno del personale dell’ateneo e meta’ all’esterno come rappresentanza dei portatori di interesse esterni nei cui confronti l’istituzione deve essere accountable: Governo nazionale e regionale, comunita’ territoriali, forze imprenditoriali e sociali.”

La TreeLLLe era ed e’ presieduta da Attilio Oliva, ex amministratore delegato della Luiss (l’Universita’ della Confindustria). Ecco  l'”organigramma” della TreeLLLe.

– Secondo ‘fondamento’

Nel DDL presentato recentemente dal PD (v. documenti 1 e 2) si prevede che la meta’ dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia NOMINATA DAL RETTORE e almeno un terzo dei componenti sia formato da persone esterne (comma 7 dell’art. 5 del DDL del PD).

Per quanto riguarda i compiti, “il consiglio di amministrazione (composto al massimo da una dozzina di elementi, ndr) assume TUTTE le decisioni riguardanti l’ateneo nel suo complesso, ad eccezione di quelle di competenza di altri organi di governo” e “in particolare approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e TUTTI i provvedimenti che riguardano la realizzazione di infrastrutture, l’ORGANICO e il RECLUTAMENTO del personale, l’ATTIVAZIONE dei corsi di studio e l’allocazione di risorse alle strutture interne.”(comma 6 dell’articolo 5).

Inoltre “il consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e le strutture interne interessate, DELIBERA il reclutamento (dei professori) sulla base della graduatoria di merito e di una eventuale intervista (sic!) con i candidati.” (comma 6 dell’art. 9).

E anche “la promozione (dei professori) e’ DELIBERATA dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e le strutture interessate.” (lettera d del comma 8 dell’art. 9).

Insomma la nomina dei componenti del CdA da parte del Rettore non e’ (attualmente) scritta nel DDL governativo, ma ha solidissime premesse e ottime condizioni che la rendono altamente credibile.

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Da Giliberto Capano:

“L’articolo di Burgio, come l’appello da lui sponsorizzato, contiene due errori tecnici madornali:

a. non e’ vero che nel DDL il rettore e’ eletto solo dagli ordinari! Il DDL dice, con una formulazione confusa che verra’ certamente chiarita in sede parlamentare, che il rettore viene eletto con “voto ponderato” (quindi ponderato tra gli elettori dentro l’ateneo; come funziona ora in molti atenei dove votano in modo ponderato i membri del personale  TA), “tra i prof ordinari delle universita’ italiane…”. Burgio confonde e non capisce che questo testo significa che l’elettorato passivo (chi puo’ essere eletto rettore) viene esteso ai prof ordinari di tutte le universita’  (mentre ora possono essere eletti solo ordinari “interni”). Il che e’ un’innovazione (buona o cattiva non importa, al momento).

b. non e’ vero che i membri del CDA vengono nominati dal rettore. Il DDL assegna il compito di stabilire la modalita’ di nomina allo STATUTO. E’ lecito attendersi, quindi, che la gran parte degli statuti (che sono approvati da organismi composti per lo piu’ da professori!!) scelgano altre modalita’ di nomina dei membri del CDA.

Non entro nel merito dei giudizi complessivi che il collega Burgio propone sul DDL. Alcuni sono condivisibili altri no. Un’opinione vale l’altra in questo momento. CREDO, pero’, che non si faccia il bene dell’universita’ se si confezionano contenuti comunicativi che falsano i fatti.

Un caro saluto

Giliberto Capano”

3 comments for “DDL – Chi nomina il Consiglio di amministrazione?

  1. Giliberto Capano
    16 novembre 2009 at 18:54

    CARI colleghi dell’ANDU,
    di processi alle intenzioni e’ pieno il dibattito politico del PAESE da decenni.
    IL DDL governativo lascia all’autonoma determinazione degli Statuti sia l’elettorato attivo per il rettore (ed e’ chiaro a tutti, viste le prassi, che la ponderazione si riferisce al personale TA, non certo agli associati e ai ricercatori) sia il meccanismo di nomina dei membri del CDA. Ipotizzare che nell’attuazione verra’ scelto il meccanismo di nomina da parte del rettore e’ legittimo ma resta un’ipotesi. Personalmente, ad esempio, ritengo che la soluzione migliore, e’ quella che potrebbe essere attuata in molti atenei, sia la nomina dei membri del Cda da parte del Senato. Ma e’ un’altra ipotesi.

    Costruire appelli fondati su evidenti errori tecnici non fa bene ne’ agli appellanti ne’ ai firmatari.
    E soprattutto non fa bene all’universita’ italiana che da troppi anni vede dibattuti i suoi problemi in modo poco professionale e spesso orientato da pregiudizi ideologici (sia di qua sia di la’..).
    Come ci insegna l’analisi comparata dei sistemi universitari non esiste un unica soluzione istituzionale efficiente ed efficace. Esistono soluzioni istituzionalmente coerenti.
    cari saluti

  2. Alberto Burgio
    16 novembre 2009 at 18:57

    Ringrazio vivamente il collega Capano per la cortese attenzione prestata al mio intervento apparso ieri sul “Corriere della sera”, e vorrei subito rassicurarlo: non intendo “confezionare contenuti comunicativi che falsano i fatti”, cerco soltanto di argomentare le mie preoccupazioni – peraltro condivise da molti – nei confronti di questo nuovo provvedimento del governo.
    Vengo al merito delle obiezioni di Capano.
    Per quanto riguarda la designazione dei membri del CdA, le considerazioni dell’Andu mi sembrano del tutto condivisibili. Il ddl non esplicita (ma nemmeno esclude!) che sarà il rettore a compiere la scelta, ma lo spirito della norma, il contesto nel quale essa ha preso forma e l’incremento delle prerogative attribuite ai rettori autorizzano a formulare questa previsione. Ad ogni modo, mi sembra il caso di sottolineare che l’aspetto di gran lunga più rilevante (e, a mio giudizio, sintomatico dell’ispirazione privatistica del ddl) è il carattere non elettivo di CdA dotati di poteri e attribuzioni determinanti per la vita e l’organizzazione degli atenei.
    Quanto al metodo di elezione dei rettori, ho riletto il ddl e convengo che l’interpretazione prospettata da Capano è più convincente di quella che ho fornito nel mio articolo, anche se la lettera della norma rimane a mio giudizio equivoca (e non è un caso che altri autorevoli colleghi siano pervenuti alle mie stesse conclusioni: cfr. Alessandro Dal Lago, “La riforma del gattopardo”, “il manifesto”, 6 novembre 2009). Scrivere che “l’elezione del rettore” ha luogo “tra i professori ordinari in servizio presso universita’ italiane in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione” può anche indurre a ritenere che ci si riferisca all’elettorato attivo. Ma ripeto: non ho difficoltà a convenire con Capano sul punto. Dopodiche’ rilevo che anche la determinazione dell’elettorato passivo nei termini impiegati dal ddl e’ fonte di preoccupazione. Ritenere che le competenze fondamentali di un rettore (al quale sara’ peraltro affiancato un direttore generale) debbano essere di carattere gestionale rivela (conferma) la propensione del governo a concepire le universita’ come branche della pubblica amministrazione se non addirittura come aziende, piuttosto che come istituzioni culturali, incaricate di creare e diffondere conoscenza.
    Con i più cordiali saluti.

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