RICERCATORI E ANVUR. ‘GOLPE’ ALLA CAMERA

Il 19 settembre 2007 le Commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera, in sede referente, hanno approvato senza discussione il seguente emendamento aggiuntivo all’art. 3 del decreto-legge del 5 settembre 2007 con il quale si trasferiscono agli Atenei i fondi che erano stati invece previsti per il bando entro il 2007 di posti aggiuntivi a ricercatore, che il Ministero avrebbe dovuto ripartire dopo avere definito nuove modalita’ concorsuali.

Emendamento approvato dalle Commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera: “All’articolo 3: Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La qualita’ dell’attività scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle universita’ a seguito di concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e’ sottoposta dopo tre anni dalla data di assunzione alla valutazione dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all’articolo 1, comma 137, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di valutazione negativa il Ministero dell’universita’ e della ricerca, in sede di
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle universita’ per gli anni successivi, provvede a detrarre dalla quota spettante all’universita’ interessata una quota pari al trattamento economico complessivo medio dei ricercatori universitari. La valutazione e’ ripetuta dopo ulteriori tre anni.” L’emendamento e’ stato presentato dai deputati dell’Ulivo Tocci, Tessitore, Ghizzoni, Rusconi, Froner, Benzoni, De Biasi, Villari, Volpini, Giachetti, Giulietti e Colasio. Il provvedimento deve essere ora discusso e votato dall’Aula. Per la scheda dei lavori della Camera relativi alla conversione del decreto-legge v. nota 1.
L’ANDU aveva da tempo e piu’ volte espresso la preoccupazione che alla nascente Agenzia per la valutazione (ANVUR) potessero in qualche modo essere attribuiti anche compiti di valutazione dei singoli docenti-ricercatori, in contrasto con l’articolo 33 della Costituzione che
garantisce l’autonomia universitaria, che riguarda anche il reclutamento, la carriera e la verifica dei docenti. La valutazione dei singoli docenti non e’ prevista nello Schema di DPR per il Regolamento dell’ANVUR approvato il 4 aprile 2007 dal Consiglio dei Ministri. L’iter per l’istituzione dell’ANVUR e’ ancora lungo. Ora alla Camera si vuole ‘recuperare’ questa norma incostituzionale sfruttando ancora una volta lo strumento improprio del decreto-legge, peraltro attribuendo compiti ad una struttura non ancora definita ne’ realizzata. Ed e’ sconcertante che rispetto ai contenuti dell’art. 3, che ‘ratifica’ un anno e’ mezzo di una politica dannosa per l’Universita’ espressa dal Ministro, dal Governo e dal Parlamento, l’unico interesse che si e’ finora manifestato alla Camera sia il rafforzamento di quei poteri forti accademico-politici che da anni stanno devastando l’Universita’. Infatti, con la ‘nuova’ norma, se approvata, si avvierebbe il ‘commissariamento’ dell’Universita’ statale da parte di chi ha operato e sta operando per la sua distruzione Una norma peraltro non prevista nemmeno dal Sistema di valutazione adottato in Gran Bretagna (nota 2), al quale pur fanno riferimento i fautori nostrani di un’Agenzia ‘forte’. Va tenuto anche presente che il problema dell’uso autoritario delle
Agenzie di valutazione e’ stato posto anche in altri Paesi, dove peraltro non esistono poteri accademici cosi’ pervasivi e devastanti, abituati a dettare legge al Governo e al Parlamento, come quelli operanti in Italia.

26 settembre 2007

Nota 1. Per leggere il lavori della Camera per la conversione del decreto-legge:
http://www.camera.it/_dati/leg15/lavori/ schedela/trovasc hedacamera_grafico.asp?pdl=3025

Nota 2. Sulla questione della valutazione dei singoli docenti-ricercatori
su “Review of research assessment. Report by Sir Gareth Roberts to the UK funding bodies”, del maggio 2003, a pag. 10, punto 32, si legge:
“We do not propose that panels formally attach a score to named individuals. It should be a point of principle that we should not report on individuals’ performance on the basis of an assessment which they cannot choose whether or not to enter and which considers a sample of their work which they do not themselves select. If a panel chooses to use ‘researcher-level’ analysis to inform its judgement, we suggest that such analyses should not in any circumstances be retained or disclosed. If it is not possible to avoid retaining and disclosing such analyses, we suggest that they should not form a part of any panel’s working methods. Research assessment should remain an assessment of institutional research quality within a subject area, rather than a review of the performance of individuals.”
(http://www.ra-review.ac.uk/reports/roberts/roberts_summary.pdf).

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *