Camera: terza fascia

Per il resoconto della seduta:
http://www.camera.it/chiosco.asp?source=/ attivita/lavori/02.commissioni/07.c
ultura.asp&content=/_dati/leg14/lavori /bollet/07r.htm

Il giorno prima l’ANDU ha fatto pervenire a tutti i componenti della Commissione il documento qui allegato contenente anche il testo della proposta di legge elaborata dall’ANDU e il quadro delle leggi sui
ricercatori succedutesi dopo il DPR 382 del 1980. Il dibattito svoltosi conferma che tutti i Gruppi sono concordi nel fatto che occorra approvare al più presto la legge che istituisce la terza fascia.

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ANDU – Associazione Nazionale Docenti Universitari

Al Presidente e gli altri Componenti della Commissione Cultura della Camera

OGGETTO: Disegno di legge “Istituzione della terza fascia dei professori
universitari”

Esprimiamo il nostro vivo apprezzamento per il fatto che la Vostra Commissione il 23 e 24 settembre riprenderà l’esame del provvedimento in oggetto.
Questa è la coerente conseguenza delle posizioni espresse dal Relatore, on. Santulli, nella seduta del 9.7.03. Santulli aveva allora ritenuto “opportuno, trattandosi di un intervento improcrastinabile, sottoporre
all’ufficio di presidenza, l’esigenza di accelerarne l’iter legislativo.”

Questa stessa esigenza era stata espressa, negli incontri del 2.7.03 con l’ANDU, dagli esponenti di AN, DS, FI, Margherita e RC. In quella occasione l’on. Adornato, Presidente della Commissione, aveva affermato
che, in caso di ritardo nella presentazione del progetto governativo sullo stato giuridico della docenza, la discussione andava ripresa solo sulla terza fascia. In quella stessa occasione non era stato possibile, perché
altrimenti impegnati, incontrare gli esponenti di LN, PdCI, UDC e Verdi. In vista della ripresa della discussione, ci permettiamo di ricordare che l’istituzione della terza fascia dei professori è attesa da anni
dall’Università e, in particolare, dai ricercatori universitari e dai giovani che vogliono intraprendere la carriera universitaria. La rapida approvazione di un testo che, tra l’altro, riconosca il ruolo docente effettivamente svolto dai ricercatori, costituirebbe la premessa per l’approvazione in questa Legislatura della riforma dello stato giuridicodell’interra docenza universitaria. Nel merito dei contenuti della legge, riteniamo estremamente importante che venga prevista la trasformazione dell’attuale ruolo dei ricercatori nella terza fascia, essendo inaccettabile la previsione per gli attuali ricercatori di una qualsiasi ‘prova di ammissione’ per continuare a
svolgere le stesse mansioni e a percepire la stessa retribuzione. Tale “filtro” è invece voluto da quella minoranza di professori che ha in diverse occasioni difeso, con ogni mezzo e a qualsiasi costo, i propri
privilegi accademici. Ci permettiamo inoltre di riproporre il testo della proposta di disegno di
legge elaborata dall’ANDU e il quadro delle leggi successive al 1980
riguardanti il trattamento economico, le mansioni e la partecipazione agli
Organismi dei ricercatori universitari. RingraziandoVi per l’attenzione e certi che continuerete ad essere
disponibili al confronto, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti.
22 settembre 2003

segue proposta di disegno di legge dell’ANDU e quadro legislativo dei ricercatori universitari

DISEGNO DI LEGGE PROPOSTO DALL’ANDU

Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari ed elettorato passivo

1. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori e le figure equiparate ai sensi dell’art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai quali continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di ‘professori di terza fascia’.
2. Per l’accesso al ruolo dei professori di terza fascia, la procedura di valutazione comparativa già prevista per i ricercatori è integrata con l’introduzione di una prova didattica. I professori di terza fascia che abbiano svolto corsi di insegnamento per almeno tre anni, nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di prima fascia, sono esonerati dalla prova didattica e nelle procedure di
valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di seconda fascia sono esonerati dalla prova didattica e dalla discussione dei titoli scientifici. 3. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del

coordinamento della ricerca e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati. I professori di terza fascia votano per tutte le cariche accademiche.

4. Le cariche di rettore e di preside sono riservate ai professori di ruolo di prima fascia.

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Stato giuridico dei ricercatori universitari

QUADRO LEGISLATIVO successivo al DPR 382 del 1980

a. legge 158/1987, che aggancia la retribuzione dei ricercatori a quella di ordinari e associati e consente ai ricercatori confermati di optare per il tempo definito;
b. art. 16, comma 2 della legge 168/89, che prevede la paritetica rappresentanza di ordinari, associati e ricercatori nel Senato Accademico Integrato, organo deliberante dello Statuto dell’Ateneo;
c. art. 12 della legge 341/1990, che equipara le modalita’ di svolgimento delle funzioni didattiche dei ricercatori a quelle vigenti per ordinari e associati (supplenze, relazione di tesi, commissioni d’esame);
d. art. 15 della legge 341/1990, che unifica le modalita’ di inquadramento
e di attribuzione dei compiti didattici di ordinari, associati e ricercatori;
e. artt. 104 e 106 della 127/97, che prevedono la paritetica rappresentanza di ordinari, associati e ricercatori nel Consiglio Universitario Nazionale(CUN). Precedentemente del CUN facevano parte 21 ordinari, 21 associati e solo 4 ricercatori;
f. art. 1, comma 1, lettera b), punto 1), della legge 210/98, che prevede che le commissioni per i concorsi a ricercatore siano costituite da un ordinario, un associato e un ricercatore, introducendo per la prima volta
la presenza dei ricercatori in queste commissioni;
g. legge 4/1999, che estende le mansioni didattiche dei ricercatori confermati ai ricercatori non confermati, cosi’ come gia’ previsto per ordinari e associati. La stessa legge abolisce la precedenza di ordinari e associati rispetto ai ricercatori nell’assegnazione delle supplenze.

== dal documento sui “Requisiti minimi” del Comitato nazionale per la valutazione del dicembre 2001: “per la valutazione della docenza disponibile sono considerati indistintamente i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori nei ruoli delle facoltà e/o delle facoltà convenzionate”.

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