Incontri alla Camera

Non è stato possibile, perché altrimenti impegnati, incontrare gli esponenti di LN, PdCI, UDC e Verdi. L’ANDU ha illustrato i motivi della richiesta degli incontri e i contenuti della propria proposta di legge (v. documenti qui allegati). L’on. Adornato ritiene che, se e non appena sarà presentato il disegno di legge governativo sullo stato giuridico dei docenti, vada unificata la discussione della legge sulla terza fascia con quella sullo stato giuridico di tutta la docenza. Se entro 4 mesi il Governo non avrà fatto pervenire il suo progetto, egli ritiene che vada ripresa la discussione solo sulla terza fascia. Adornato si è impegnato a non consentire forzature sui tempi di discussione del progetto governativo per permettere la massima consultazione del mondo universitario. Egli prevede che se presentato il progetto governativo sarà approvato in questa legislatura. Il Presidente inoltre si è impegnato a non far pesare sul dibattito la sua contrarietà alla previsione di una terza fascia. Tutti gli altri Deputati incontrati (eccetto l’on. Pepe), condividendo la posizione dell’ANDU, ritengono che l’approvazione della legge sulla terza fascia debba precedere l’approvazione della legge sullo stato giuridico di tutta la docenza.
Nel merito dei contenuti della legge, l’ANDU ha insistito sulla trasformazione dell’attuale ruolo dei ricercatori nella terza fascia, essendo inaccettabile la previsione per gli attuali ricercatori di una qualsiasi ‘prova di ammissione’ per continuare a svolgere le stesse mansioni e a percepire la stessa retribuzione. Su questa posizione si è registrata una generalizzata condivisione da parte dei Deputati incontrati.

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ANDU – Associazione Nazionale Docenti Universitari

URGENTE

Al Responsabile e, p.c., agli altri Componenti del Gruppo dei Deputati nella Commissione Cultura della Camera

OGGETTO: Richiesta di incontro con il Gruppo per Mercoledì 2 luglio 2003 sul disegno di legge “Istituzione della terza fascia dei professori universitari”

Egregio Onorevole,

Le chiediamo di potere incontrare il Suo Gruppo di Deputati della Commissione Cultura della Camera per consentire alla nostra Organizzazione di illustrare le proprie posizioni e la propria proposta in merito al disegno di legge in oggetto. L’istituzione della terza fascia dei professori è attesa ormai da anni
dall’Università e , in particolare, dai ricercatori universitari e dai giovani che vogliono intraprendere la carriera universitaria. La rapida approvazione di un testo che, tra l’altro, riconosca il ruolo docente
effettivamente svolto dai ricercatori, costituirebbe la premessa per l’approvazione in questa Legislatura della riforma dello stato giuridico dell’interra docenza universitaria. In vista dell’incontro, Le riproponiamo il testo della proposta di disegno di legge elaborata dall’ANDU e il quadro delle leggi successive al 1980
riguardanti il trattamento economico, le mansioni e la partecipazione agli
Organismi dei ricercatori universitari. Per consentire una più agevole partecipazione dei componenti la nostra delegazione, La preghiamo di prevedere l’incontro con il Suo Gruppo nella
giornata, mattina o pomeriggio, di Mercoledì 2 luglio 2003. Certi della Sua disponibilità e in attesa di un cortese riscontro, Le inviamo i nostri più cordiali saluti.
16 giugno 2003

Nunzio Miraglia
coordinatore nazionale dell’ANDU

segue proposta di disegno di legge dell’ANDU e quadro legislativo dei ricercatori universitari

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DISEGNO DI LEGGE PROPOSTO DALL’ANDU

Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari ed elettorato passivo

1. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori e le figure equiparate ai sensi dell’art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai quali continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di ‘professori di terza fascia’.
2. Per l’accesso al ruolo dei professori di terza fascia, la procedura di valutazione comparativa già prevista  per i ricercatori è integrata con l’introduzione di una prova didattica. I professori di terza fascia che abbiano svolto corsi di insegnamento per almeno tre anni, nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di prima fascia, sono esonerati dalla prova didattica e nelle procedure di
valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di seconda fascia sono esonerati dalla prova didattica e dalla discussione dei titoli scientifici.
3. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati. I professori di terza fascia votano per tutte le cariche accademiche.

4. Le cariche di rettore e di preside sono riservate ai professori di ruolo di prima fascia.

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Stato giuridico dei ricercatori universitari

QUADRO LEGISLATIVO successivo al DPR 382 del 1980

a. legge 158/1987, che aggancia la retribuzione dei ricercatori a quella di ordinari e associati e consente ai ricercatori confermati di optare per il tempo definito;
b. art. 16, comma 2 della legge 168/89, che prevede la paritetica rappresentanza di ordinari, associati e ricercatori nel Senato Accademico Integrato, organo deliberante dello Statuto dell’Ateneo;
c. art. 12 della legge 341/1990, che equipara le modalità di svolgimento delle funzioni didattiche dei ricercatori a quelle vigenti per ordinari e associati (supplenze, relazione di tesi, commissioni d’esame);
d. art. 15 della legge 341/1990, che unifica le modalità di inquadramento e di attribuzione dei compiti didattici di ordinari, associati e ricercatori;
e. artt. 104 e 106 della 127/97, che prevedono la paritetica rappresentanza di ordinari, associati e ricercatori nel Consiglio Universitario Nazionale (CUN). Precedentemente del CUN facevano parte 21 ordinari, 21 associati e solo 4 ricercatori;
f. art. 1, comma 1, lettera b), punto 1), della legge 210/98, che prevede che le commissioni per i concorsi a ricercatore siano costituite da un ordinario, un associato e un ricercatore, introducendo per la prima volta
la presenza dei ricercatori in queste commissioni;
g. legge 4/1999, che estende le mansioni didattiche dei ricercatori confermati ai ricercatori non confermati, così come già previsto per ordinari e associati. La stessa legge abolisce la precedenza di ordinari e associati rispetto ai ricercatori nell’assegnazione delle supplenze.

== dal documento sui “Requisiti minimi” del Comitato nazionale per la valutazione del dicembre 2001: “per la valutazione della docenza disponibile sono considerati indistintamente i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori nei ruoli delle facoltà e/o delle facoltà convenzionate”.

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