UN’EQUA SOLUZIONE

Al Governo e ai Parlamentari

Proposta di Disegno di legge per l’Istituzione della terza fascia di professore universitario

UN’EQUA SOLUZIONE

Dopo la sua costituzione con il DPR del 1980, il ruolo dei ricercatori universitari è stato notevolmente migliorato con diverse leggi che hanno riguardato il trattamento economico, le mansioni e i poteri (v. l’allegato quadro normativo).

Nella scorsa legislatura il Parlamento ha affrontato la questione di un più completo riconoscimento normativo del ruolo docente effettivamente svolto dagli attuali ricercatori e, in questa direzione, il 29.4.99 il Senato aveva approvato un provvedimento con il quale il ruolo dei ricercatori veniva trasformato in terza fascia dei professori universitari .

Tutte le forze politiche e sindacali hanno riconosciuto la necessità e l’urgenza di un provvedimento che definisca lo stato giuridico dei ricercatori. Un intervento legislativo in tal senso darebbe un più adeguato riconoscimento all’attività didattica svolta dai ricercatori, già considerevole prima della riforma didattica e notevolmente accresciuta con la sua applicazione. Inoltre, la definizione per legge della partecipazione dei ricercatori agli organi accademici, eviterebbe la grave crisi in cui gli Atenei possono precipitare con l’azzeramento dei loro gli Statuti attraverso sentenze amministrative.

Per questi motivi l’ANDU invita il Governo e i Parlamentari a presentare e/o sostenere il seguente disegno di legge che sostanzialmente ripropone quanto approvato dal Senato nella precedente legislatura.

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DISEGNO DI LEGGE PROPOSTO DALL’ANDU

Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari ed elettorato passivo

1. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori e le figure equiparate ai sensi dell’art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai quali continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di ‘professori di terza fascia’.

2. Per l’accesso al ruolo dei professori di terza fascia, la procedura di valutazione comparativa già prevista per i ricercatori è integrata con l’introduzione di una prova didattica. I professori di terza fascia che abbiano svolto corsi di insegnamento per almeno tre anni, nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di prima fascia, sono esonerati dalla prova didattica e nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di seconda fascia sono esonerati dalla prova didattica e dalla discussione dei titoli scientifici.

3. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati. I professori di terza fascia votano per tutte le cariche accademiche.

4. Le cariche di rettore e di preside sono riservate ai professori di ruolo di prima fascia.

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13 gennaio 2003

Stato giuridico dei ricercatori universitari

QUADRO LEGISLATIVO successivo al DPR 382 del 1980

  1. legge 158/1987, che aggancia la retribuzione dei ricercatori a quella di ordinari e associati e consente ai ricercatori confermati di optare per il tempo definito;

  2. art. 16, comma 2 della legge 168/89, che prevede la paritetica rappresentanza di ordinari, associati e ricercatori nel Senato Accademico Integrato, organo deliberante dello Statuto dell’Ateneo;

  3. art. 12 della legge 341/1990, che equipara le modalità di svolgimento delle funzioni didattiche dei ricercatori a quelle vigenti per ordinari e associati (supplenze, relazione di tesi, commissioni d’esame);

  4. art. 15 della legge 341/1990, che unifica le modalità di inquadramento e di attribuzione dei compiti didattici di ordinari, associati e ricercatori;

  5. artt. 104 e 106 della 127/97, che prevedono la paritetica rappresentanza di ordinari, associati e ricercatori nel Consiglio Universitario Nazionale (CUN). Precedentemente del CUN facevano parte 21 ordinari, 21 associati e solo 4 ricercatori;

  1. art. 1, comma 1, lettera b), punto 1), della legge 210/98, che prevede che le commissioni per i concorsi a ricercatore siano costituite da un ordinario, un associato e un ricercatore, introducendo per la prima volta la presenza dei ricercatori in queste commissioni;

  2. legge 4/1999, che estende le mansioni didattiche dei ricercatori confermati ai ricercatori non confermati, cosi’ come gia’ previsto per ordinari e associati. La stessa legge abolisce la precedenza di ordinari e associati rispetto ai ricercatori nell’assegnazione delle supplenze.

== dal documento sui “Requisiti minimi” del Comitato nazionale per la valutazione del dicembre 2001: “per la valutazione della docenza disponibile sono considerati indistintamente i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori nei ruoli delle facoltà e/o delle facoltà convenzionate”.

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