ANCORA UN APPELLO PER UNA NORMA CHE SALVI REALMENTE GLI ATENEI

ANDU – Associazione Nazionale Docenti Universitari

Al Governo, al Parlamento e ai Docenti universitari

Norma sugli Statuti universitari

ANCORA UN APPELLO PER UNA NORMA CHE SALVI REALMENTE GLI ATENEI

Il 13.3.02 al Senato, dopo che la Camera ha approvato lo stesso testo della norma sugli Statuti (comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge) approvata dal Governo, è cominciato l’esame del provvedimento. Il sen. Gaburro, relatore per la Commissione Istruzione, ha riconosciuto che “la disposizione recata dal comma 2 non appare sufficiente a sgombrare il campo da ogni perplessità: al riguardo, non va infatti dimenticato che la legge n.168 del 1989 ha disposto che le norme sullo stato giuridico dei docenti universitari non rientrano nell’ambito dell’autonomia, restando invece riservate alla competenza normativa statale” (v. nota 1). In pratica Gaburro ha condiviso quanto già osservato alla Camera (v. nota 3, lettera e) e quanto sta alla base dell’emendamento proposto da ADU, ANDU, APU, CIDUM, CIPUR, CISL-UNIVERSITÀ, CNU, FIRU, SNALS-UNIVERSITÀ, SNUR-CGIL, UIL-PAUR (v. nota 3, lettera d). La preoccupazione che la norma che vorrebbe salvare gli Statuti sia non adeguata allo scopo non è invece presente nei due successivi interventi che si sono svolti in sede di discussione generale del provvedimento proseguita e conclusasi la mattina del 14.3.02 (v. nota 2). In questi interventi si mette addirittura in discussione la stessa norma e, in particolare, il sen. Valditara arriva a proporre l’approvazione della norma nell’attuale testo accompagnata da un ordine del giorno che renderebbe ancora più inutile (se non dannosa) la stessa norma.

Le ragioni di una norma che realmente salvaguardi gli Atenei dagli effetti devastanti delle sentenze amministrative sono state illustrate da una rappresentanza di ADU, ANDU, APU, CIDUM, CIPUR, CISL-UNIVERSITÀ, CNU, FIRU, SNALS-UNIVERSITÀ, SNUR-CGIL, UIL-PAUR che è stata ascoltata nel primo pomeriggio del 14.3.02 dalle Commissioni riunite Istruzione e Sanità del Senato, dopo la conclusione della discussione generale del provvedimento. Ai Senatori è stato consegnato un promemoria (v. nota 3).

Il dibattito avvenuto nelle Commissioni (v. nota 2) non fa escludere che alla fine possano prevalere le solite logiche (e i soliti interessi accademici) di coloro che sono solo preoccupati di mantenere lontani dalla partecipazione agli elettorati e agli organi collegiali le categorie ritenute subalterne.

In altri termini c’è il concreto rischio che anche questa volta (dopo l’affossamento della legge sulla terza fascia nella scorsa legislatura) l’intervento dell’accademia arrivi a bloccare ogni iniziativa che si preoccupi di assicurare agli Atenei certezza istituzionale e serenità, nel quadro della partecipazione democratica di tutte le componenti universitarie.

Rinnoviamo al Governo e al Parlamento l’appello a far propri gli interessi generali dell’Università e, in particolare, degli studenti, piuttosto che arrendersi alle pesantissime pressioni della potente lobby accademica – presente soprattutto nelle Facoltà di Giurisprudenza – che ad ogni costo e con tutti i mezzi difende interessi accademici, politici ed economici enormi.

Si invitano tutte le Istituzioni accademiche e tutti i Docenti universitari ad intervenire in tempo (v. nota 4) per ottenere la riformulazione dell’attuale testo della norma per impedire nuovi devastanti ricorsi contro gli Statuti.

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NOTA 1. dal resoconto sommario della seduta del 13.3.02 delle Commissioni Riunite Istruzione e Sanità del Senato. Parte riguardante la norma sugli Statuti (comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge):

“Il senatore GABURRO (UDC), relatore per la 7a Commissione, si sofferma invece sull’articolo 4 … Il comma 2 investe invece l’autonomia statutaria degli atenei. Dopo l’entrata in vigore della legge n. 168 del 1989, che ha definito i profili dell’autonomia universitaria, nonché i contenuti essenziali e le modalità di emanazione degli statuti, le singole università hanno infatti approvato i rispettivi statuti disciplinando tra l’altro l’elettorato attivo e passivo alle cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. In alcune sedi universitarie, ciò ha tuttavia determinato l’instaurarsi di contenziosi amministrativi, che hanno dato esiti diversi. Appare pertanto positivo l’intento di intervenire sulla materia, anche se la disposizione recata dal comma 2 non appare sufficiente a sgombrare il campo da ogni perplessità: al riguardo, non va infatti dimenticato che la legge n.168 del 1989 ha disposto che le norme sullo stato giuridico dei docenti universitari non rientrano nell’ambito dell’autonomia, restando invece riservate alla competenza normativa statale. Il relatore Gaburro ricorda poi il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 4, che estende l’elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento ai professori di seconda fascia nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia.

NOTA 2. dal resoconto sommario della seduta del 14.3.02 delle Commissioni Riunite Istruzione e Sanità del Senato. Parte riguardante la norma sugli Statuti (comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge):

“Interviene nel dibattito il senatore VALDITARA (AN), il quale si sofferma in particolare sull’articolo 4 del decreto-legge … Riflessioni critiche si appuntano invece sul comma 2, che fissa i limiti dell’autonomia statutaria delle università in merito all’elettorato attivo alle cariche accademiche e alla composizione degli organi collegiali. In proposito, riconosce che il Governo si trova ad affrontare una situazione in cui numerose università si sono date statuti non rispettosi della normativa vigente, al punto che la giustizia amministrativa ha dichiarato illegittima l’elezione di alcuni rettori. La scelta dell’Esecutivo pertanto si comprende solo nell’ipotesi in cui si consideri la norma in questione come una misura di sanatoria diretta ad evitare l’apertura di un difficile contenzioso nelle università italiane. Se invece questa disposizione mirasse ad introdurre un principio destinato a durare nel tempo, si potrebbero determinare difformità di regime tra le diverse università e si renderebbe ingovernabile l’intero settore con il rischio di derive di carattere demagogico e clientelare. La stessa norma costituzionale, del resto, nel riconoscere l’autonomia statutaria delle università, ne fissa i limiti nelle leggi stabilite dallo Stato. Preannuncia pertanto la presentazione di un emendamento soppressivo del comma 2 dell’articolo 4, dichiarandosi tuttavia disponibile fin d’ora a una trasformazione dello stesso in un ordine del giorno, laddove il Governo esplicitasse che la norma in questione ha carattere di sanatoria e non corrisponde alla disciplina che il Governo stesso intende invece introdurre in via definitiva. Chiede inoltre al Governo di impegnarsi a presentare un disegno di legge, entro un termine non superiore ai tre mesi, che rechi una disciplina organica, fissando principi e criteri precisi e uniformi in tema di rappresentanza negli organi collegiali e di elettorato attivo alle cariche accademiche.”

“Interviene il senatore TESSITORE (DS) … In riferimento alla tematica attinente agli statuti delle università, rileva che i profili problematici sottesi a tale materia si incentrano su due distinte soluzioni alternative, la prima delle quali improntata al principio dell’ “autonomia del sistema”, la seconda a quello dell’ “autonomia delle parti del sistema.”

NOTA 3. PROMEMORIA per una NORMA SALVA-STATUTI CHE SALVI REALMENTE GLI ATENEI consegnato ai Senatori delle Commissioni riunite Istruzione e Sanità del Senato nell’audizione del 14.3.02

a) = Attuale testo della norma sugli statuti contenuta nel decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, non modificata dalla Camera in sede di conversione:

Articolo 4. (Disposizioni in materia di Università). Comma 2. “Gli statuti delle Università disciplinano l’elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l’elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è estesa ai professori di seconda fascia.”

b) = Norma sugli statuti ancora in vigore che non ha impedito ai massimi Organismi della giustizia amministrativa di annullare gli Statuti dell’Università di Roma “La Sapienza” e di Palermo:

Ultimo periodo del comma 1 dell’art. 6 del Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella Legge 21 giugno 1995, n. 236:

“Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento.”

c) = Articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n.168:

“4. Gli statuti devono comunque prevedere: …

d) l’osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente;”

d) = Emendamento proposto da ADU, ANDU, APU, CIDUM, CIPUR, CISL-UNIVERSITÀ, CNU, FIRU, SNALS-UNIVERSITÀ, SNUR-CGIL e UIL-PAUR:

Emendamento all’art. 4, comma 2, del Disegno di legge di conversione del decreto-legge 7.2.2002, n. 8, (S. 1212):

Il comma è sostituito dai seguenti:

- L’articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n.168, va interpretato nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono ricomprese la disciplina dell’elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali. Le cariche di rettore e di preside sono riservate ai professori di ruolo di prima fascia.

- Sono valide tutte le norme degli statuti delle università approvate prima dell’entrata in vigore della presente legge.

e) = Dal Resoconto di giovedì 14 febbraio 2002 del Comitato per la legislazione della Camera:

“… sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

… all’articolo 4, comma 2, benché a tal riguardo l’ATN non lo segnali, dovrebbe valutarsi se la disposizione non necessiti di un coordinamento con la normativa vigente in materia, segnatamente con l’articolo 16, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168; …”

NOTA 4. Martedì 19 le Commissioni voteranno gli emendamenti che possono essere presentati entro venerdì 15.3.02. Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro il 12 aprile 2002.

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