AFFONDATO LO STATUTO DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA 1

A N D U

Associazione Nazionale Docenti Universitari

URGENTE

Al Ministro dell’URST e, p. c., ai Parlamentari

LA FARSA DELL’AUTONOMIA DEGLI ATENEI

AFFONDATO LO STATUTO DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA 1

Il 19 luglio 2000 è stata depositata la sentenza del TAR del Lazio contro lo Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza”. Confermando la giurisprudenza accademico-amministrativa contro l’autonomia statutaria degli Atenei che ritiene immutabile il DPR 382 del 1980 in materia di elettorati e di partecipazione agli organi, il TAR del Lazio ha annullato “le seguenti disposizioni dello Statuto del ‘La Sapienza':

1) l’art. 5 comma 4, limitatamente alla previsione disciplinante l’elettorato attivo alla carica di preside di facoltà;” (possono votare solo i professori, nessun ricercatore, nessun studente e nessun tecnico-amministrativo);

“2) l’art. 5 comma 5, nella parte in cui disciplina le modalità di partecipazione dei ricercatori nei consigli di facoltà;” (possono partecipare solo tre rappresentanti dei ricercatori);

“3) l’art. 5 comma 8, nella parte in cui disciplina le modalità di partecipazione dei ricercatori nei consigli di laurea;” (possono partecipare i rappresentanti dei ricercatori nella misura di fino ad un quinto dei professori);

“4) l’art. 6 comma 5, nella parte in cui disciplina le modalità di partecipazione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di dipartimento;” (nessun studente può partecipare ai Consigli di Dipartimento);

“5) l’art. 6 comma 6, nella parte in cui altera, rispetto al modello legislativo, la composizione della giunta di dipartimento;” (non è consentita la partecipazione paritetica delle tre fasce);

“6) l’art. 10 comma 3, limitatamente all’indebita dilatazione dell’elettorato attivo alla carica di rettore;” (possono votare solo i professori e 3 ricercatori per facoltà e nessun studente e nessun tecnico-amministrativo). (dalle pagine 14 e 15 della sentenza del TAR del Lazio).

La sentenza del TAR del Lazio ampia notevolmente i “divieti” della precedenza sentenza definitiva del Consiglio di Stato che riguardava “solo” i punti 2) e 3), e ampia financo la sentenza definitiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia (organo equivalente al Consiglio di Stato) che non comprendeva il punto 6).

Con la sentenza del TAR del Lazio si completa lo smantellamento accademico-amministrativo praticamente di ogni contenuto degli Statuti di autonomia (sic!) degli Atenei.

Di fronte a tutto questo il Parlamento continua a non difendere l’autonomia costituzionalmente prevista degli Atenei. Particolarmente contrari a qualsiasi intervento specifico a difesa dell’autonomia Statutaria degli Atenei (secondo le sentenze, nessun Statuto e’ legittimo) sono il sottosegretario Guerzoni e l’on. Bracco. Quest’ultimo è arrivato a sostenere, nell’incontro con la delegazione con la stragrande maggioranza delle Organizzazioni della docenza universitaria, che le questioni degli Statuti verranno risolte con l’approvazione del Collegato sullo stato giuridico, rifiutandosi di prendere in considerazione gli emendamenti a difesa degli Statuti proposti dalla stragrande maggioranza delle Organizzazioni della docenza universitaria e presentati da AN e RC.

L’on. Bracco non considera che:

1. è molto improbabile che il Collegato diventi legge dello Stato;

2. le soluzioni prospettate per gli elettorati attivi penalizza fortemente gli associati e i ricercatori;

3. il Collegato non si occupa di tante questioni come, per esempio, quelle affrontate dalla sentenza del TAR del Lazio nei punti 1), per la parte riguardante i ricercatori che non diventano professori, gli studenti e i tecnico-amministrativi; 2) e 3), per la parte riguardante i ricercatori che non diventano professori; 4); 5); 6), per la parte riguardante i ricercatori che non diventano professori, gli studenti e i tecnico-amministrativi;

4. comunque il Collegato, se pur dovesse diventare legge, entrerebbe in vigore il primo novembre del 2001.

Ripetiamo che è indispensabile l’emanazione di un decreto-legge che definisca gli elettorati e la composizione degli organismi e salvaguardi per ogni altra materia l’autonomia degli Statuti.

21 luglio 2000

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